Corte costituzionale

Sentenza n. 192/2024

Corte cost., sent. 3 dicembre 2024, n. 192

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
192/2024
Data di deposito
3 dicembre 2024
Data di decisione
14 novembre 2024
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giovanni Pitruzzella
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:192

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 2, comma 1, terzo periodo, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 2, comma 2, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 3, comma 3, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 4, comma 1, primo periodo, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 2, comma 1, primo periodo, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 3, comma 2, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 3, comma 7, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 3, comma 9, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 8, comma 2, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 9, comma 4, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 11, comma 2, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 3, comma 8, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 3, comma 4, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 3, comma 5, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 3, comma 6, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 3, comma 10, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 1, commi da 790 a 801-bis, legge n. 197 del 29 dicembre 2022
  • art. 1, comma 1, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 2, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 2, comma 4, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 2, comma 1, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • intero testo, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 4, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 3, comma 1, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 8, comma 1, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 5, comma 2, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 3, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 4, comma 1, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 4, comma 2, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 9, comma 2, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 10, comma 2, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 8, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 9, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 10, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 5, comma 1, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 1, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 7, comma 2, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 7, comma 1, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 2, comma 6, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 2, comma 5, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 2, comma 8, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 7, comma 3, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 7, comma 5, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 5, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 7, comma 4, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 2, comma 3, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 9, comma 1, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 10, comma 1, legge n. 86 del 26 giugno 2024
  • art. 11, comma 1, legge n. 86 del 26 giugno 2024

Parametri

Massime

Massima n. 46479

Se una componente fondamentale della forma di stato delineata dalla Costituzione è il regionalismo, connotato dall’attribuzione alle regioni di autonomia politica, che si specifica in autonomia legislativa (art. 117 Cost.), amministrativa (art. 118 Cost.) e finanziaria (art. 119 Cost.), a cui si aggiunge la garanzia dell’autonomia degli enti locali, parimenti, però, la Costituzione definisce la Repubblica come «una e indivisibile» (art. 5 Cost.). L’unità e indivisibilità della Repubblica si fonda sul riconoscimento dell’unità del popolo, titolare della sovranità. La Costituzione riconosce e garantisce pienamente il pluralismo politico (artt. 48 e 49 Cost.), sociale (artt. 2, 17, 18 e 39 Cost.), culturale (artt. 9, primo comma, 21, e 33, primo comma, Cost.), religioso (artt. 8 e 19 Cost.), scolastico (art. 33, terzo comma, Cost.), della sfera economica (art. 41 Cost.). Tuttavia, tale accentuato pluralismo, che si riflette anche sul piano istituzionale (artt. 5 e 114 Cost.), non porta alla evaporazione della nozione unitaria di popolo. La nostra democrazia costituzionale si basa sulla compresenza e sulla dialettica di pluralismo e unità, che può essere mantenuta solamente se le molteplici formazioni politiche e sociali e le singole persone convergono su un nucleo di valori condivisi che fanno dell’Italia una comunità politica con una sua identità collettiva. In essa confluiscono la storia e l’appartenenza a una comune civiltà, che si rispecchiano nei principi fondamentali della Costituzione. A tutto ciò si riferisce la stessa Costituzione quando richiama la nozione di “nazione” (artt. 9, 67 e 98 Cost.).Il popolo e la nazione sono unità non frammentabili. Esiste una sola nazione così come vi è solamente un popolo italiano, senza che siano in alcun modo configurabili dei “popoli regionali” che siano titolari di una porzione di sovranità. L’unità del popolo e della nazione postula l’unicità della rappresentanza politica nazionale. Sul piano istituzionale, questa stessa rappresentanza e la conseguenziale cura delle esigenze unitarie sono affidate esclusivamente al Parlamento e in nessun caso possono essere riferite ai consigli regionali. (Precedenti: S. 365/2007 - mass. 31765; S. 106/2002 - mass. 26930).La responsabilità politica e la partecipazione democratica sono principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale. L’attribuzione delle funzioni ai livelli territoriali più vicini alla popolazione interessata può migliorare l’effettività della responsabilità politica, perché la vicinanza favorisce il controllo e la partecipazione democratica, mentre stimola l’autorità pubblica ad essere più “responsiva” nei confronti delle preferenze prevalenti nella comunità governata. Tale aspetto si ricollega ad una delle iniziali ispirazioni della scelta costituzionale a favore del regionalismo, e cioè quella di educare i cittadini all’autogoverno rafforzando, così, la democrazia. Di contro, possono esistere funzioni pubbliche strettamente interdipendenti, di modo che la valutazione in termini di responsabilità politica dei risultati conseguiti mediante il loro esercizio richiede che tali funzioni non siano separate e restino in capo alla medesima autorità pubblica, impedendo, in linea di massima, il trasferimento di alcune di esse verso livelli territoriali più bassi.

Massima n. 46480

Il regionalismo corrisponde ad un’esigenza insopprimibile della nostra società, come si è gradualmente strutturata anche grazie alla Costituzione, ed è espressione della ricchezza di interessi e di idee di una società altamente pluralistica che non possono trovare espressione in un’unica sede istituzionale, ma richiedono una molteplicità di canali e di sedi. Spetta, però, solo al Parlamento il compito di comporre la complessità del pluralismo istituzionale. La tutela delle esigenze unitarie, in una forma di governo che funziona secondo la logica maggioritaria, è infatti espressione di una visione di parte in attuazione dell’indirizzo politico della maggioranza e del Governo, sia pur nel rispetto del quadro costituzionale. La sede parlamentare consente inoltre un confronto trasparente con le forze di opposizione e permette di alimentare il dibattito nella sfera pubblica, soprattutto quando si discutono questioni che riguardano la vita di tutti i cittadini.Se qualsiasi sistema regionale ha in sé degli elementi di competizione tra le regioni, perché dà modo a ciascuna di esse, nell’ambito delle attribuzioni costituzionali, di seguire politiche differenti nella ricerca dei migliori risultati, tuttavia l’ineliminabile concorrenza e differenza tra regioni e territori non può spingersi fino a minare la solidarietà tra lo Stato e le regioni e tra regioni, l’unità giuridica ed economica della Repubblica (art. 120 Cost.), l’eguaglianza dei cittadini nel godimento dei diritti (art. 3 Cost.), l’effettiva garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.) e quindi la coesione sociale e l’unità nazionale – che sono tratti caratterizzanti la forma di stato –, il cui indebolimento può sfociare nella stessa crisi della democrazia.Il regionalismo italiano non è un “regionalismo duale” in cui tra una regione e l’altra esistono delle paratie stagne a dividerle. Piuttosto, è un regionalismo cooperativo, che dà ampio risalto al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni e che deve concorrere alla attuazione dei principi costituzionali e dei diritti che su di essi si radicano. (Precedenti: S. 87/2024 - mass. 46096; S. 40/2022 - mass. 44670; S. 121/2010 - mass. 34511).

Massima n. 46481

L’art. 116, terzo comma, Cost., che consente di superare l’uniformità nell’allocazione delle competenze al fine di valorizzare appieno le potenzialità insite nel regionalismo italiano, deve essere collocato nel quadro complessivo della forma di stato italiana, con cui va armonizzato. Pertanto, la differenziazione che esso contempla può essere non già un fattore di disgregazione dell’unità nazionale e della coesione sociale, ma uno strumento al servizio del bene comune della società e della tutela dei diritti degli individui e delle formazioni sociali.Spetta alla discrezionalità del legislatore trovare le soluzioni che attuino la devoluzione ritenuta più adeguata, nei limiti dell’art. 116, terzo comma, Cost., come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale, a garanzia della permanenza dei caratteri indefettibili della nostra forma di stato. Resta riservato alla Corte costituzionale il sindacato sulla legittimità costituzionale delle singole leggi attributive di maggiore autonomia a determinate regioni, sindacato attivabile, oltre che in via incidentale, in via principale dalle regioni terze, dal momento che le leggi speciali di differenziazione incidono direttamente sul loro status costituzionale, nel senso che la violazione di quei limiti – che si traduce in un regime privilegiato per una determinata regione – viola di per sé la par condicio tra le regioni, ossia la loro posizione di eguaglianza davanti alla Costituzione, ex artt. 5 e 114 Cost.L’art. 116, terzo comma, Cost. va interpretato coerentemente con il significato del principio di sussidiarietà, e pertanto la devoluzione non può riferirsi a materie o a blocchi di materie, ma a specifiche funzioni, come confermato dal suo tenore letterale.Ogni processo di attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost., dovrà tendere a realizzare un punto di equilibrio tra eguaglianza e differenze. Pertanto, esiste un trade-off tra autonomia regionale e eguaglianza nel godimento dei diritti, rispetto al quale deve essere trovato un ragionevole equilibrio che permetta di ottenere, attraverso un’adeguata allocazione delle funzioni e idonei meccanismi correttivi delle disparità, i vantaggi dell’autonomia territoriale senza pagare un prezzo elevato in termini di diseguaglianze.

Massima n. 46482

Il principio di sussidiarietà assicura la ripartizione dei compiti e il collegamento tra l’unità e indivisibilità della Repubblica, da una parte, e l’autonomia delle regioni accresciuta grazie alla differenziazione di cui all’art. 116, terzo comma, Cost.Il principio di sussidiarietà esclude un modello astratto di attribuzione delle funzioni, ma richiede invece che sia scelto, per ogni specifica funzione, il livello territoriale più adeguato, in relazione alla natura della funzione, al contesto locale e anche a quello più generale in cui avviene la sua allocazione. La preferenza va al livello più prossimo ai cittadini e alle loro formazioni sociali, ma il principio può spingere anche verso il livello più alto di governo. Ai fini dell’attribuzione della funzione, contano le sue caratteristiche e il contesto in cui la stessa si svolge. La sussidiarietà può così portare ad allocare la funzione, a seconda delle specifiche circostanze, ora verso il basso ora verso l’alto. L’adeguatezza dell’attribuzione della funzione ad un determinato livello territoriale di governo va valutata con riguardo a tre criteri: l’efficacia e l’efficienza nell’allocazione delle funzioni e delle relative risorse, l’equità che la loro distribuzione deve assicurare e la responsabilità dell’autorità pubblica nei confronti delle popolazioni interessate all’esercizio della funzione. L’allocazione delle funzioni, inoltre, richiede sempre che essa si realizzi in modo tale da assicurare il pieno rispetto degli obblighi internazionali ed europei, che vincolano parimenti lo Stato e le regioni. Poiché il principio di sussidiarietà opera attraverso un giudizio di adeguatezza, esso non può che riferirsi a specifiche e ben determinate funzioni e non può riguardare intere materie. La funzione è un insieme circoscritto di compiti omogenei affidati dalla norma giuridica ad un potere pubblico e definiti in relazione all’oggetto e/o alla finalità. A ciascuna materia afferisce, invece, una gran quantità di funzioni eterogenee. In definitiva, la scelta sulla ripartizione delle funzioni legislative e amministrative tra lo Stato e le regioni o la singola regione, nel caso della differenziazione ex art. 116, terzo comma, Cost., non può essere ricondotta ad una logica di potere con cui risolvere i conflitti tra diversi soggetti politici, né dipendere da valutazioni meramente politiche. Il principio di sussidiarietà richiede che la ripartizione delle funzioni, e quindi la differenziazione, non sia considerata ex parte principis, bensì ex parte populi. (Precedente: S. 168/2021 - mass. 44187).Il principio di sussidiarietà richiede che la distribuzione delle funzioni tra i diversi livelli territoriali realizzi la soluzione più “efficiente”. Questo parametro si riferisce non solamente alle modalità di svolgimento della specifica funzione, ma altresì alle conseguenze che derivano dall’allocazione della funzione sulla dimensione e sulla dinamica dei costi sopportati dai bilanci pubblici.Il principio di sussidiarietà è dotato di una intrinseca flessibilità, poiché consente di attribuire la funzione al livello territoriale di governo dove può essere esercitata nella maniera più adeguata, potendo giustificare una nuova allocazione della funzione in presenza di nuove circostanze. Tale flessibilità è stata particolarmente valorizzata dalla giurisprudenza costituzionale con l’istituto della “chiamata in sussidiarietà”, che permette di attrarre verso l’alto insieme alla funzione amministrativa anche quella legislativa, nel rispetto del principio di leale collaborazione. (Precedente: S. 16/2024 - mass. 45969).Il principio di sussidiarietà, che ha un riconoscimento testuale negli art. 118, primo comma, e 120, secondo comma, Cost. (con riferimento alle funzioni amministrative ed al potere sostitutivo), ed è stato oggetto di elaborazione da parte della giurisprudenza costituzionale, è un principio fondamentale dello spazio costituzionale europeo. Esso orienta la ripartizione delle competenze legislative tra l’Unione e gli Stati membri ed è altresì riconosciuto dal diritto costituzionale di alcuni Stati membri. (Precedenti: S. 16/2004 - mass. 45969; S. 303/2003 - mass. 28058).

Massima n. 46483

Il giudizio promosso in via principale si configura come successivo e astratto e presuppone la mera pubblicazione di una legge regionale che possa ledere il riparto delle competenze, a prescindere dagli effetti che questa abbia o non abbia prodotto. Tale sindacato, in quanto mira a definire il corretto riparto delle competenze fra Stato e Regione nelle materie indicate, in linea con la natura astratta del giudizio in via principale, non risulta inutilmente svolto anche allorquando l’ambito temporale di applicazione delle norme impugnate sia assai ristretto o azzerato. Ciò perché il ricorrente ricava un vantaggio dalla pronuncia della Corte per il solo ripristino “normativo” della propria competenza, cioè per l’eliminazione dell’incertezza sull’assetto dei rapporti tra Stato e regioni. (Precedenti: S. 24/2022 - mass. 44569; S. 257/2021 - mass. 44380; S. 262/2016 - mass. 39252).

Massima n. 46484

Nel giudizio in via principale, parti necessarie sono solo lo Stato ricorrente e la regione resistente (nel caso dell’impugnazione statale di una legge regionale), la regione ricorrente e lo Stato resistente (nel caso dell’impugnazione regionale di una legge statale), e la regione ricorrente, da un lato, e la regione resistente e lo Stato, dall’altro (nel caso di impugnazione di una legge regionale da parte di un’altra regione che la ritenga invasiva della sua competenza). Tanto si ricava, in particolare, dagli artt. 31, comma 3, 32, comma 2, e 33, comma 3, della legge n. 87 del 1953, che individuano i soggetti cui deve essere notificato il ricorso promosso, rispettivamente, dallo Stato avverso una legge regionale, dalla regione avverso una legge statale e dalla regione avverso una legge di un’altra regione. Va dunque esclusa l’operatività, sul punto, del rinvio alle disposizioni regolanti il processo amministrativo, e quindi l’esistenza di un controinteressato nel giudizio in via di azione. (Precedenti: S. 517/1987 - mass. 3877; O. 182/1987 - mass. 4287; O. 130/1977 - mass. 8941).

Massima n. 46485

L’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. attribuisce allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, al fine di conciliare l’uguaglianza tra i privati con l’autonomia degli enti territoriali, che nel 2001 risultava accresciuta, e di garantire uno standard uniforme delle prestazioni relative ai diritti in tutta Italia, tenendo conto delle risorse disponibili. Una volta che siano determinati dal legislatore statale, i LEP rappresentano una soglia vincolante che dev’essere rispettata dalle autonomie territoriali: ciò implica che esse abbiano le necessarie risorse, attraverso i canali previsti dall’art. 119 Cost.; dunque, anche attraverso il fondo perequativo. Invece il nucleo minimo del diritto, limite derivante dalla Costituzione, va garantito a prescindere da considerazioni di ordine finanziario. (Precedenti: S. 152/2020 - mass. 42564; S. 275/2016 - mass. 39357; S. 282/2002 - mass. 27187; S. 309/1999 - mass. 24819).I LEP sono un vincolo posto dal legislatore statale, tenendo conto delle risorse disponibili, e rivolto essenzialmente al legislatore regionale e alla pubblica amministrazione; la loro determinazione origina, poi, il dovere dello stesso Stato di garantirne il finanziamento. La distinzione tra LEP e nucleo minimo del diritto consente di non svuotare di senso la competenza di cui all’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.: infatti, se i due concetti coincidessero, tale norma attribuirebbe al legislatore statale il mero compito di esplicitare un vincolo già derivante dalle norme costituzionali sui diritti. In linea generale, i LEP rappresentano il frutto di un bilanciamento, da operare tenendo conto delle risorse disponibili, risultato della discrezionalità politica del legislatore nella determinazione – secondo canoni di ragionevolezza – dei livelli essenziali. (Precedente: S. 169/2017 - mass. 42050).L’interpretazione sistematica delle disposizioni costituzionali pertinenti (art. 116, terzo comma, e art. 117, secondo comma, lett. m, Cost.), lette alla luce dei principi solidaristico, di eguaglianza sostanziale e di unità (artt. 2, 3, secondo comma, e 5 Cost.), conduce a ritenere il nesso tra attuazione del regionalismo differenziato e determinazione dei LEP (relativi alla funzione trasferita) costituzionalmente necessario. Nel momento in cui il legislatore statale conferisce una maggiore autonomia a una determinata regione, con riferimento a una determinata funzione, deve previamente determinare uno standard uniforme di godimento del relativo diritto in tutto il territorio nazionale, in nome di un principio di solidarietà. La determinazione dei LEP (e dei relativi costi standard) rappresenta il necessario contrappeso della differenziazione, una “rete di protezione” che salvaguarda condizioni di vita omogenee sul territorio nazionale. (Precedente: S. 355/1994 - mass. 20918).

Massima n. 46486

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 116, terzo comma, Cost., l’art. 1, comma 2, della legge n. 86 del 2024, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, nella parte in cui prevede «[l’]attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia […]», anziché «[l’]attribuzione di specifiche funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia […]». La disposizione impugnata dalle Regioni Toscana, Campania, Puglia e dalla Regione autonoma Sardegna, distinguendo più volte «materie o ambiti di materie», allude a un trasferimento anche di tutte le funzioni (amministrative e/o legislative) rientranti in una materia, che potrebbe essere chiesto da una regione in molte materie. Ciò contrasta con il parametro evocato, il quale richiede che il trasferimento riguardi specifiche funzioni, di natura legislativa e/o amministrativa, e sia basato su una ragionevole giustificazione, espressione di un’idonea istruttoria, alla stregua del principio di sussidiarietà.

Massima n. 46487

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 116, terzo comma, Cost., l’art. 2, comma 1, terzo periodo, della legge n. 86 del 2024, che, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, stabilisce che il negoziato, «con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 3, è svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia», anziché stabilire che il negoziato, «con riguardo a funzioni riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 3, è svolto con riferimento a ciascuna funzione o gruppo di funzioni». La disposizione impugnata dalle Regioni Toscana, Campania, Puglia e dalla Regione autonoma Sardegna, distinguendo più volte «materie o ambiti di materie», allude a un trasferimento anche di tutte le funzioni (amministrative e/o legislative) rientranti in una materia, che potrebbe essere chiesto da una regione in molte materie. Ciò contrasta con il parametro evocato, il quale richiede che il trasferimento riguardi specifiche funzioni, di natura legislativa e/o amministrativa, e sia basato su una ragionevole giustificazione, espressione di un’idonea istruttoria, alla stregua del principio di sussidiarietà.

Massima n. 46488

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 116, terzo comma, Cost., l’art. 2, comma 2, della legge n. 86 del 2024 che, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, prevede che l’atto o gli atti di iniziativa di ciascuna regione possono concernere una o più materie o ambiti di materie. La disposizione impugnata dalle Regioni Toscana, Campania, Puglia e dalla Regione autonoma Sardegna, distinguendo più volte «materie o ambiti di materie», allude a un trasferimento anche di tutte le funzioni (amministrative e/o legislative) rientranti in una materia, che potrebbe essere chiesto da una regione in molte materie. Ciò contrasta con il parametro evocato, il quale richiede che il trasferimento riguardi specifiche funzioni, di natura legislativa e/o amministrativa, e sia basato su una ragionevole giustificazione, espressione di un’idonea istruttoria, alla stregua del principio di sussidiarietà.

Massima n. 46489

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 116, terzo comma, Cost., l’art. 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui prevede che «i LEP sono determinati nelle materie o negli ambiti di materie seguenti», anziché «i LEP sono determinati per le funzioni concernenti le materie seguenti». La disposizione impugnata dalle Regioni Toscana, Campania, Puglia e dalla Regione autonoma Sardegna, distinguendo più volte «materie o ambiti di materie», allude a un trasferimento anche di tutte le funzioni (amministrative e/o legislative) rientranti in una materia, che potrebbe essere chiesto da una regione in molte materie. Ciò contrasta con il parametro evocato, il quale richiede che il trasferimento riguardi specifiche funzioni, di natura legislativa e/o amministrativa, e sia basato su una ragionevole giustificazione, espressione di un’idonea istruttoria, alla stregua del principio di sussidiarietà.

Massima n. 46490

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 116, terzo comma, Cost., l’art. 4, comma 1, primo periodo, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui menziona «materie o ambiti di materie riferibili ai LEP» anziché «funzioni riferibili ai LEP». La disposizione impugnata dalle Regioni Toscana, Campania, Puglia e dalla Regione autonoma Sardegna, distinguendo più volte «materie o ambiti di materie», allude a un trasferimento anche di tutte le funzioni (amministrative e/o legislative) rientranti in una materia, che potrebbe essere chiesto da una regione in molte materie. Ciò contrasta con il parametro evocato, il quale richiede che il trasferimento riguardi specifiche funzioni, di natura legislativa e/o amministrativa, e sia basato su una ragionevole giustificazione, espressione di un’idonea istruttoria, alla stregua del principio di sussidiarietà.

Massima n. 46491

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 116, terzo comma, Cost., l’art. 2, comma 1, primo periodo, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui non prescrive che l’iniziativa regionale sia giustificata alla luce del principio di sussidiarietà. La disposizione impugnata dalle Regioni Toscana, Campania, Puglia e dalla Regione autonoma Sardegna, distinguendo più volte «materie o ambiti di materie», allude a un trasferimento anche di tutte le funzioni (amministrative e/o legislative) rientranti in una materia, che potrebbe essere chiesto da una regione in molte materie. Ciò contrasta con il parametro evocato, il quale richiede che il trasferimento riguardi specifiche funzioni, di natura legislativa e/o amministrativa, e sia basato su una ragionevole giustificazione, espressione di un’idonea istruttoria, alla stregua del principio di sussidiarietà.

Massima n. 46492

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 76, terzo comma, Cost., l’art. 3, comma 1, della legge n. 86 del 2024, che, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, reca una delega al Governo per la determinazione dei LEP ai fini dell’attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost. La disposizione impugnata dalle Regioni Puglia, Toscana, e dalla Regione autonoma Sardegna, rinvia ai princìpi e criteri direttivi di cui all’art. 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che forniscono una definizione di LEP e indicano alcune finalità – da perseguire con la determinazione degli stessi LEP – che si rivelano alquanto generiche e inidonee a guidare il potere legislativo delegato. La determinazione dei principi e criteri direttivi ben può avvenire per relationem, con riferimento ad altri atti normativi, purché questi siano sufficientemente specifici. Le norme procedurali dettate dai commi 792 e seguenti non sono sufficienti per soddisfare lo standard dell’art. 76 Cost., il quale esige che il potere governativo sia guidato dalle Camere, il cui ruolo non può essere surrogato dalla Cabina di regia e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, come previsto dalle disposizioni sopra richiamate; tanto più che i LEP implicano una delicata scelta politica, perché si tratta di decidere in che misura spendere risorse per garantire uno standard uniforme delle prestazioni relative ai diritti in tutta Italia. La pretesa di dettare contemporaneamente criteri direttivi – per relationem – in relazione a numerose e variegate materie, ciascuna delle quali richiede invece distinte valutazioni e delicati bilanciamenti, rende la disposizione impugnata inevitabilmente generica, riflettendosi in lesione delle competenze costituzionali delle ricorrenti. (Precedenti: S. 280/2004 - mass. 28715; S. 156/1987 - mass. 4239; S. 47/1959 - mass. 859).

Massima n. 46493

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per irragionevolezza e contraddittorietà, l’art. 3, comma 7, della legge n. 86 del 2024, che, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, affida l’aggiornamento dei LEP ad un dPCm, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. La disposizione impugnata dalle Regioni Toscana, Campania, Puglia e dalla Regione autonoma Sardegna conferisce una delega legislativa per la determinazione dei LEP, prevedendo, con un meccanismo intrinsecamente contraddittorio e dissonante rispetto al sistema costituzionale delle fonti, che i futuri decreti legislativi possano essere successivamente modificati con un atto sublegislativo, cioè con un dPCm. Né tale meccanismo può assimilarsi a quello della delegificazione, perché questo (art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988) prevede che la legge di delegificazione disponga l’abrogazione di norme legislative previgenti, mentre la norma in esame prevede la modifica di un atto legislativo futuro ad opera di un atto sostanzialmente regolamentare: dunque, la norma impugnata configura il dPCm come una fonte primaria, essendo esso abilitato a modificare un decreto legislativo per forza propria. Tale vizio si riflette in lesione delle competenze costituzionali delle ricorrenti.

Massima n. 46494

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 3, comma 9, della legge n. 86 del 2024, che in tema di attuazione dell’autonomia differenziata tiene ferma la procedura di determinazione dei LEP con dPCm prevista dalla legge n. 197 del 2022. La disposizione impugnata dalla Regione Campania determina un’anomala convivenza tra il percorso di cui all’art. 3, comma 1, e quello previsto nel 2022 – soggetto, fra l’altro, a un termine finale più ravvicinato rispetto al termine fissato alla delega legislativa (luglio 2026) – perché la scelta “a regime”, compiuta dall’art. 3, comma 1, è quella della determinazione dei LEP con decreto legislativo.

Massima n. 46495

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 5, 28, 81, 97, 114, 119, l’art. 8, comma 2, della legge n. 86 del 2024, che, in tema di autonomia differenziata, fa riferimento alla variazione dei «fabbisogni di spesa» come fondamento di una possibile modifica delle aliquote di compartecipazione già definite nelle intese, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge impugnata. La disposizione impugnata dalle Regioni Puglia e Campania si riferisce ai fabbisogni di spesa tout court e non ai fabbisogni standard, con ciò potendo comportare, di conseguenza, che la misura iniziale della compartecipazione destinata a finanziare le funzioni oggetto del trasferimento sia definita ab origine sulla scorta della spesa storica sostenuta dallo Stato nella regione e non in base al criterio del costo standard o ad altro analogo criterio basato sulla gestione efficiente. La previsione di una compartecipazione calibrata solo sul criterio della spesa storica si dimostra irragionevole, dal momento che può cristallizzare anche la spesa derivante dall’eventuale inefficienza insita nella funzione come esercitata al momento dell’intesa. Essa viola, altresì, il principio di responsabilità del decisore pubblico. Inoltre, il riferimento ad un mero decreto interministeriale, che annualmente provveda all’allineamento delle aliquote di compartecipazione definite nelle intese, determina un effetto di deresponsabilizzazione in ordine all’esercizio regionale delle funzioni trasferite. Appare quindi congruo che, se una regione chiede ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia rispetto alle altre regioni ordinarie, diventi responsabile, anche sotto il profilo finanziario, delle risorse che l’intesa e la legge rinforzata individuano come modalità di finanziamento delle funzioni attribuite. Infine, la violazione dei limiti costituzionali che devono guidare l’attuazione del regionalismo differenziato si traduce nella lesione di una prerogativa costituzionale delle regioni terze, risultante dagli artt. 5 e 114 Cost.

Massima n. 46496

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, 81, primo comma, e 119, primo comma, Cost., l’art. 9, comma 4, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui prevede, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, la facoltatività del concorso delle regioni differenziate agli obiettivi di finanza pubblica, anziché la doverosità su un piano di parità rispetto alle altre regioni ordinarie. Tale facoltatività implica la possibilità di un regime più favorevole per queste regioni rispetto a quelle non destinatarie di forme particolari di autonomia, così indebolendo i vincoli di solidarietà e unità della Repubblica, e contrastando con il principio di equilibrio di bilancio e con l’obbligo per tutte le regioni di contribuire ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.

Massima n. 46497

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 116, terzo comma, Cost., l’art. 11, comma 2, della legge n. 86 del 2024, che consente l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia anche alle regioni a statuto speciale. La ratio dell’art. 116, terzo comma, Cost. esclude che esso rientri nell’orbita della clausola di maggior favore di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Il parametro violato, infatti, consente di “rompere” l’uniformità delle regioni ordinarie, in relazione a casi specifici, mentre nel contesto delle regioni speciali l’ulteriore specializzazione e il rafforzamento dell’autonomia devono scorrere sui binari della revisione statutaria e, entro certi limiti, delle norme di attuazione degli statuti speciali.

Massima n. 46498

È dichiarato costituzionalmente illegittimo in via consequenziale l’art. 3, commi 2, 4, 5, 6, 8 – questo in relazione all’inciso «secondo le modalità di cui all’articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,» – e 10 della legge n. 86 del 2024, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata. L’accoglimento della questione relativa all’art. 3, commi 1 e 9, determina l’illegittimità costituzionale in via consequenziale anche dell’art. 3, comma 10 (strettamente connesso al comma 9), e dei commi 2 (che regola il procedimento di adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1), 4 (che affida ai decreti di cui al comma 1 la disciplina del monitoraggio sulla garanzia dell’erogazione dei LEP), 5 e 6 (riguardanti adempimenti successivi allo stesso monitoraggio), in quanto, poiché strettamente connessi a quelli caducati, sono divenuti inapplicabili. (Precedenti: S. 113/23 - mass. 45572; S. 193/22 - mass. 44924).

Massima n. 46499

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi in via consequenziale l’art. 1, commi da 790 a 801-bis, della legge n. 197 del 2022, che disciplinano la procedura di determinazione dei LEP. L’accoglimento della questione relativa all’art. 3, comma 9, che teneva ferma la possibilità di un “doppio regime” di determinazione, comporta la caducazione delle disposizioni indicate. Resta fermo il lavoro istruttorio e ricognitivo compiuto sulla base di tali norme, che, però, dovrà sfociare in una determinazione dei LEP operata con atto legislativo o sulla base di criteri legislativi sufficientemente definiti, in relazione ai diversi settori dell’ordinamento.

Massima n. 46500

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 3, 117, terzo comma, e 119 Cost., degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2 della legge n. 86 del 2024, che disciplina in via generale l’attuazione dell’autonomia differenziata. Quanto al primo parametro evocato, il ricorso si limita a menzionare il principio di ragionevolezza, senza argomentare. Il secondo parametro è sostanzialmente assente nella delibera della Giunta, che richiama l’art. 117 Cost. in modo generico, senza precisare il comma evocato e senza argomentare. Quanto al terzo, la motivazione e assente. (Precedenti: S. 133/24 - mass. 46294; S. 126/2024 - mass. 46291; S. 95/2024 - mass. 46134; S. 223/2013 - mass. 45923; S. 163/2023 - mass. 45691; S. 134/2023 - mass. 45668; S. 124/2023 - mass. 45637; S. 75/2023 - mass. 45474).

Massima n. 46501

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 5 e 138 Cost., dell’intera legge n. 86 del 2024 e degli artt. 2, commi 1, 2 e 4, e 4, che disciplinano l’attuazione dell’autonomia differenziata. Quella relativa all’intera legge è inammissibile per incongruenza tra motivazione e oggetto dell’impugnazione, perché la Regione censura l’intera legge ma i motivi attengono solo alle norme relative al trasferimento delle funzioni, che rappresentano una sua parte minore. Quelle relative al principio di unità e all’art. 138 Cost. sono inammissibili in quanto assenti nella delibera della Giunta. Quanto all’art. 5 Cost. la delibera lo menziona in collegamento con l’art. 120 Cost.: pertanto, è da ritenere sia stato richiamato solo quale fondamento del principio di leale collaborazione.

Massima n. 46502

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Regione Campania in riferimento ai principi di leale collaborazione e solidaristico, dell’intera legge n. 86 del 2024 e degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2, commi 1, 2 e 4, e 4, che disciplinano l’attuazione dell’autonomia differenziata. Quella relativa all’intera legge è inammissibile per incongruenza tra motivazione e oggetto dell’impugnazione, perché la Regione censura l’intera legge ma i motivi attengono solo alle norme relative al trasferimento delle funzioni, che rappresentano una sua parte minore. I parametri evocati risultano assenti nella delibera della Giunta, con conseguente inammissibilità.

Massima n. 46503

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Toscana e Campania in riferimento agli artt. 116, terzo comma, e 119 Cost., dell’art. 3, comma 1, della legge n. 86 del 2024 che, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, reca una delega al Governo per la determinazione dei LEP ai fini dell’attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost. Benché le ricorrenti sottolineino la centralità che l’individuazione dei LEP assume nel procedimento per l’attribuzione delle ulteriori condizioni e forme di autonomia, restano oscure le ragioni per le quali una determinazione governativa priva di un’idonea guida parlamentare si tradurrebbe in violazione dei parametri indicati.

Massima n. 46504

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Puglia in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., dell’art. 3, comma 7, della legge n. 86 del 2024, che in tema di attuazione dell’autonomia differenziata affida l’aggiornamento dei LEP ad un dPCm, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Il parametro evocato non compare fra quelli invocati nella delibera di Giunta.

Massima n. 46505

È dichiarata inammissibile, per insufficienza della motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024 – sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 5, 81, 97, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lett. m), 119, terzo, quarto e quinto comma, e 120 Cost., dalla Regione Puglia – secondo il quale le materie “no-LEP” potrebbero essere trasferite in blocco. La ricorrente evoca contemporaneamente numerosi parametri e l’argomentazione consiste in un rinvio «ai paragrafi precedenti», la cui attinenza con la questione del trasferimento “in blocco” risulta oscura.

Massima n. 46506

È dichiarata inammissibile, per oscurità della motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Puglia in riferimento al principio di leale collaborazione, dell’art. 8, comma 1, della legge n. 86 del 2024, che regola il monitoraggio sugli oneri finanziari e stabilisce che la Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata e alle Camere adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari. Resta oscuro il parametro evocato e anche quale intervento manipolativo sia chiesto.

Massima n. 46507

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 2 e 114 Cost. e al principio di leale collaborazione, dell’art. 2 della legge n. 86 del 2024, che, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, disciplina il procedimento di stipula dell’intesa. Le questioni sono assenti nella delibera della Giunta autorizzativa al ricorso.

Massima n. 46508

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Puglia e Campania in riferimento agli artt. 1, 3, 116, 117, terzo comma, e 119, quarto comma, Cost., dell’intera legge n. 86 del 2024 e dell’art. 5, comma 2, che, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, prevede il finanziamento delle funzioni trasferite tramite la sola compartecipazione al gettito di tributi erariali. Le questioni sollevate dalla Regione Puglia sull’intera legge sono inammissibili perché non è chiaro quale sia la norma impugnata e neanche quale sia il parametro. Le questioni sollevate in riferimento agli artt. 119, quarto comma, e 116 Cost. sono inammissibili in quanto assenti nella delibera della Giunta; analoga lacuna si riscontra per le questioni sollevate dalla Regione Campania in relazione all’art. 1 Cost. e al principio di ragionevolezza. La questione sollevata dalla Regione Puglia in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. è generica. Infine, la questione sollevata dalla Regione Campania con riferimento all’intera legge manca di motivazione, perché le censure sono argomentate solo con riferimento a singole disposizioni.

Massima n. 46509

Sono dichiarate inammissibili, per insufficienza della motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 81 e 119 Cost., degli artt. 1, comma 2; 2, comma 1; 3; 4, commi 1 e 2; 9, comma 2, della legge n. 86 del 2024, che, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, subordinano il finanziamento dei LEP al rispetto degli equilibri di bilancio. Il ricorso non spiega perché il riferimento all’equilibrio di bilancio violerebbe l’art. 81 Cost. né quale norma ricavabile dall’art. 119 Cost. sarebbe violata.

Massima n. 46510

Sono dichiarate inammissibili, per tardività, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, della legge n. 86 del 2024, promosse dalle Regioni Toscana e Campania e dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3, 116, terzo comma, e 119 Cost. L’art. 10, comma 2, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, rinviando all’art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, fa salvo un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell’IVA. Le ricorrenti contestano l’aver spostato al 2027 l’attuazione dell’art. 119, terzo comma, Cost.; al contrario, la disposizione impugnata non ha la funzione di “ripetere” o “novare” l’art. 15, ma, mediante un rinvio “improprio”, semplicemente di chiarire la sua permanente applicabilità. Per contestare il rinvio nell’attuazione del fondo perequativo, le ricorrenti avrebbero dovuto impugnare la citata disposizione del 2022. (Precedenti: S. 154/1995 - mass. 21388; S. 997/1988 - mass. 23379; S. 304/1986 - mass. 12096).

Massima n. 46511

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 2, 117 e 119 Cost., dell’art. 9, comma 4, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui prevede, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, la facoltatività del concorso delle regioni differenziate agli obiettivi di finanza pubblica. Il primo parametro è semplicemente menzionato nell’epigrafe del motivo e poi non è più ripreso. Quanto agli altri due, la motivazione è particolarmente succinta e risulta dunque inidonea a soddisfare i requisiti argomentativi del giudizio in via principale (Precedenti: S. 174/24 - mass. 46404; S. 130/24 - mass. 46329; S. 95/2024 - mass. 46134).

Massima n. 46512

Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Toscana e Campania in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. e al regolamento (UE) 2021/241, e alla decisione di esecuzione del Consiglio n. 2021/168, dell’intera legge n. 86 del 2024 e degli artt. 1, comma 2; 3, comma 7; 4; 5, comma 2; 8; 9 e 10, in tema di autonomia differenziata. Quanto alle censure relative all’intera legge, esse si appuntano su un determinato contenuto normativo e perciò non sono sostenibili riguardo a una legge contenente molte norme eterogenee. Quanto alle censure relative alle singole norme, le ricorrenti si limitano ad ipotizzare che le norme impugnate pregiudichino l’accesso ai fondi del PNRR, con conseguente calo di risorse per le regioni, senza indicare alcuna competenza regionale lesa né, tantomeno, illustrano la ridondanza che la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. produrrebbe sulle prerogative costituzionali regionali. (Precedenti: S. 133/2024 - mass. 46294; S. 40/2022 - mass. 44671; S. 187/2021 - mass. 44201).

Massima n. 46513

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Regione Puglia in riferimento all’art. 116, terzo comma, Cost., dell’intera legge n. 86 del 2024, che disciplina in via generale l’autonomia differenziata. Legittimamente lo Stato ha scelto di approvare una legge generale in materia, allo scopo di guidare gli organi competenti a svolgere il negoziato e di garantire un più ordinato e coordinato processo di attuazione del parametro evocato. Il fatto che una norma costituzionale non rinvii a una legge non impedisce infatti al legislatore statale di dettare norme attuative, naturalmente nel rispetto dei limiti costituzionali di competenza, posti a tutela sia dell’autonomia regionale sia dell’autonomia delle singole Camere. Né l’adozione di una legge attuativa può dirsi preclusa dal fatto che l’art. 116, terzo comma, Cost. prevede una fonte rinforzata, in quanto il legislatore può decidere, nella sua discrezionalità, di introdurre una compiuta regolazione del procedimento di stipulazione delle intese, recante anche parametri oggettivi, idonei a guidare il Governo nella scelta dell’interlocutore. (Precedente: S. 52/16 - mass. 38772).

Massima n. 46514

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento all’art. 116, terzo comma, Cost., dell’intera legge n. 86 del 2024 e, in particolare, degli artt. 1; 2; 4; 5, commi 1 e 2; 7, commi 1 e 2; 8, commi 1 e 2, che disciplinano forme di autonomia differenziata a favore delle regioni a statuto ordinario. L’accertata inapplicabilità del parametro evocato alle regioni speciali conduce al risultato che la Regione ricorrente risulta priva di una prerogativa costituzionale da far valere. Dunque, qualunque vizio avesse la legge impugnata, non si potrebbe tradurre nella lesione di una competenza costituzionale della Regione autonoma Sardegna.

Massima n. 46515

È dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 116, terzo comma, e 121, secondo comma, Cost., e all’art. 51 st. speciale, dell’art. 2, commi 1 e 6, della legge n. 86 del 2024, che in tema di autonomia differenziata, rispettivamente prevede l’informativa alla Conferenza Stato-regioni prima dell’avvio del negoziato e disciplina l’iter di approvazione del disegno di legge di differenziazione. Poiché alla legge ordinaria è precluso sia prevedere ulteriori organi o soggetti titolari di iniziativa legislativa sia istituire nuovi casi di riserva di iniziativa legislativa in capo al Governo, la disposizione impugnata va interpretata, diversamente da come fatto erroneamente dalle ricorrenti, in senso conforme a Costituzione, in base alla sua lettera e alla sua ratio. Tale interpretazione è possibile (e, dunque, doverosa): all’art. 2, comma 6, letto in collegamento con l’art. 1, comma 571, della legge n. 147 del 2013, va attribuito lo scopo di garantire la prosecuzione della procedura ad opera del Governo, senza però precludere che, in caso di inerzia governativa, l’iniziativa legislativa sia assunta dal Consiglio regionale ai sensi dell’art. 121, secondo comma, Cost. Né è corretto l’altro presupposto interpretativo delle ricorrenti, per cui l’art. 116, terzo comma, Cost. prevede una riserva di iniziativa legislativa in capo alla regione interessata, perché esso si riferisce ad un’iniziativa politico-amministrativa, non all’iniziativa legislativa in senso tecnico. (Precedente: S. 496/2000 - mass. 25835).

Massima n. 46516

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 86 del 2024 – promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento all’art. 15 dello statuto speciale e all’art. 117, quarto comma, Cost. – che, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, disciplinano il procedimento per il raggiungimento di una intesa tra Stato e regione. L’inapplicabilità dell’art. 116, terzo comma, Cost. alle regioni speciali comporta la non fondatezza di tutte le censure che la ricorrente avanza come potenziale richiedente l’autonomia differenziata: essa, infatti, risulta priva di una prerogativa costituzionale da far valere (a differenza delle regioni ordinarie, per le quali l’art. 116, terzo comma, Cost. configura una procedura attivabile, che compone il loro status costituzionale). Dunque, qualunque vizio avesse la legge impugnata, non si potrebbe tradurre nella lesione di una competenza costituzionale della Regione autonoma Sardegna.

Massima n. 46517

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 86 del 2024 – promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento all’art. 27 dello statuto speciale – che, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, disciplinano il procedimento per il raggiungimento di una intesa tra Stato e regione. L’inapplicabilità dell’art. 116, terzo comma, Cost. alle regioni speciali comporta la non fondatezza di tutte le censure che la ricorrente avanza come potenziale richiedente l’autonomia differenziata: essa, infatti, risulta priva di una prerogativa costituzionale da far valere (a differenza delle regioni ordinarie, per le quali l’art. 116, terzo comma, Cost. configura una procedura attivabile, che compone il loro status costituzionale). Dunque, qualunque vizio avesse la legge impugnata, non si potrebbe tradurre nella lesione di una competenza costituzionale della Regione autonoma Sardegna.

Massima n. 46518

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 8, della legge n. 86 del 2024 – promossa, in riferimento all’art. 116, terzo comma, Cost., dalla Regione autonoma Sardegna – che, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, disciplina il procedimento per il raggiungimento di una intesa tra Stato e regione. L’inapplicabilità dell’art. 11, comma 2, alle regioni speciali comporta la non fondatezza di tutte le censure che la ricorrente avanza come potenziale richiedente l’autonomia differenziata: essa, infatti, risulta priva di una prerogativa costituzionale da far valere (a differenza delle regioni ordinarie, per le quali l’art. 116, terzo comma, Cost. configura una procedura attivabile, che compone il loro status costituzionale). Dunque, qualunque vizio avesse la legge impugnata, non si potrebbe tradurre nella lesione di una competenza costituzionale della Regione autonoma Sardegna.

Massima n. 46519

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, della legge n. 86 del 2024 – promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento all’art. 56 dello statuto speciale – che, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, disciplina il ruolo della Commissione paritetica. L’inapplicabilità dell’art. 116, terzo comma, Cost. alle regioni speciali comporta la non fondatezza di tutte le censure che la ricorrente avanza come potenziale richiedente l’autonomia differenziata: essa, infatti, risulta priva di una prerogativa costituzionale da far valere (a differenza delle regioni ordinarie, per le quali l’art. 116, terzo comma, Cost. configura una procedura attivabile, che compone il loro status costituzionale). Dunque, qualunque vizio avesse la legge impugnata, non si potrebbe tradurre nella lesione di una competenza costituzionale della Regione autonoma Sardegna.

Massima n. 46520

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost. e all’art. 56 dello statuto speciale, dell’art. 5, comma 2, della legge n. 86 del 2024, che, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, prevede il finanziamento delle funzioni trasferite tramite la sola compartecipazione al gettito di tributi erariali maturato nel territorio. In primo luogo, il meccanismo della compartecipazione non contraddice la clausola di invarianza finanziaria: esso, anzi, presuppone che la regione differenziata usi risorse (derivanti dalla compartecipazione) che lo Stato non deve più impiegare, avendo ceduto la funzione. Anche la censura relativa al supposto impoverimento delle altre regioni non è fondata, stante la clausola di invarianza finanziaria ex art. 9, comma 3, della legge impugnata. La censura relativa alla discriminazione delle regioni con minore capacità fiscale per abitante (che non potrebbero accedere alla differenziazione) non è fondata (oltre a essere contraddittoria con l’evocazione dell’utilizzo dei tributi propri, che pure sfavorirebbero le regioni con minore capacità fiscale), in quanto il principio di territorialità risulta dall’art. 119, secondo comma, Cost. (in relazione ai tributi propri e alle compartecipazioni) e da molte norme legislative. Inoltre, in presenza dei presupposti generali della differenziazione, anche le regioni svantaggiate possono chiedere un’intesa: il meccanismo della compartecipazione dovrà essere calibrato di volta in volta in modo da garantire una quantità sufficiente di risorse a ciascuna regione per lo svolgimento delle funzioni attribuite. Non è tuttavia ancora procrastinabile l’attuazione del fondo perequativo previsto dall’art. 15 del d.lgs. n. 68 del 2011 e va dunque interrotta una volta per tutte la prassi dei sistematici rinvii seguita sino ad oggi, poiché un ordinamento che intende attuare la punta avanzata del regionalismo differenziato non può permettersi di lasciare inattuato quel modello di federalismo fiscale «cooperativo» disegnato dalla legge delega n. 42 del 2009 e dai suoi decreti attuativi, che ne consente un’equilibrata gestione. (Precedente: S. 71/2023 - mass. 45471).

Massima n. 46521

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Puglia, Toscana, e Campania in riferimento agli artt. 71, 121, secondo comma, e 116, terzo comma, Cost., dell’art. 2, comma 6, della legge n. 86 del 2024, che, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, disciplina l’iter di approvazione del disegno di legge di differenziazione. Poiché alla legge ordinaria è precluso sia prevedere ulteriori organi o soggetti titolari di iniziativa legislativa sia istituire nuovi casi di riserva di iniziativa legislativa in capo al Governo, la disposizione impugnata va interpretata, diversamente da come fatto erroneamente dalle ricorrenti, in senso conforme a Costituzione, in base alla sua lettera e alla sua ratio. Tale interpretazione è possibile (e, dunque, doverosa): all’art. 2, comma 6, letto in collegamento con l’art. 1, comma 571, della legge n. 147 del 2013, va attribuito lo scopo di garantire la prosecuzione della procedura ad opera del Governo, senza però precludere che, in caso di inerzia governativa, l’iniziativa legislativa sia assunta dal Consiglio regionale ai sensi dell’art. 121, secondo comma, Cost. Né è corretto l’altro presupposto interpretativo delle ricorrenti, per cui l’art. 116, terzo comma, Cost. prevede una riserva di iniziativa legislativa in capo alla regione interessata, perché esso si riferisce ad un’iniziativa politico-amministrativa, non all’iniziativa legislativa in senso tecnico. (Precedente: S. 496/2000 - mass. 25835).

Massima n. 46522

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Toscana e Campania in riferimento gli artt. 5, 70 e 72 Cost. e al principio di leale collaborazione, dell’art. 2, comma 8, della legge n. 86 del 2024, che disciplina il disegno di legge per l’attuazione delle intese necessarie per l’attuazione dell’autonomia differenziata prevista dall’art. 116, terzo comma, Cost. La disposizione impugnata prevede, ai sensi del citato art. 116, che il disegno di legge sia trasmesso alle Camere per la deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. Sebbene la lettera dell’ultimo periodo dell’art. 116, terzo comma, Cost. non sia univoca, la ratio di tale disposizione, inserita nel sistema costituzionale, conduce ad escludere che essa intenda attribuire alle Camere un potere di mera approvazione o rifiuto dell’intesa, escludendo la possibilità di introdurre emendamenti. La legge di differenziazione è abilitata a derogare al riparto costituzionale di competenza, privando le Camere del loro potere legislativo, con riferimento ad una determinata regione e a determinate funzioni; dunque, in assenza di chiari elementi testuali in senso contrario, l’art. 116, terzo comma, Cost. va inteso nel senso di non prevedere una legge di mera approvazione dell’intesa, perché l’interpretazione alternativa svuoterebbe il ruolo delle Camere e irrigidirebbe il procedimento di differenziazione, che potrebbe chiudersi solo con l’approvazione o la bocciatura dell’intesa. Qualora le Camere intendessero apportare modifiche sostanziali all’accordo concluso, esso dovrà essere rinegoziato tra il Governo e la regione richiedente, il cui consenso è elemento essenziale della procedura.

Massima n. 46523

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Regione Toscana in riferimento all’art. 116, terzo comma, Cost., dell’art. 2, comma 5, della legge n. 86 del 2024, secondo il quale il Presidente del Consiglio dei ministri può non conformarsi, fornendo adeguata motivazione, agli atti di indirizzo adottati dagli organi parlamentari sullo schema di intesa preliminare. Il parametro evocato è chiaro nell’affidare alle Camere un ruolo centrale nella fase finale del procedimento, ruolo che si traduce in un potere legislativo pieno, non di mera approvazione. Del resto, la disciplina della fase precedente l’intesa definitiva rientra nella discrezionalità del legislatore, senza la necessità che le Camere debbano avere in tale segmento un ruolo centrale, tenendo anche conto che la stessa norma impugnata prevede che il Presidente del Consiglio, in tal caso, riferisca alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata.

Massima n. 46524

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 3, 5, 101, 116, terzo comma, 117, primo, terzo e quarto comma, e 120 Cost., dell’art. 7, commi 3 e 5, della legge n. 86 del 2024, i quali rispettivamente prevedono che, in tema di legge di attuazione dell’autonomia differenziata, ciascuna intesa individua, in un apposito allegato, le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l’entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell’intesa, e che le disposizioni statali successive alla data di entrata in vigore delle leggi di approvazione di intese osservano le competenze legislative e l’assegnazione delle funzioni amministrative nonché le ulteriori disposizioni contenute nelle intese. Quanto al comma 3, la norma impugnata non si occupa dell’attuazione degli obblighi europei e internazionali, né può essere considerata irragionevole una legge per non aver inquadrato dal punto di vista dogmatico la cessazione di efficacia parziale (nel territorio di una regione) di una legge statale per effetto dell’entrata in vigore di una legge regionale successiva; occorre poi rilevare che l’abrogazione espressa, disposta dalla legge di differenziazione (che segue l’intesa), lungi dal violare l’art. 3 Cost., favorisce la certezza del diritto. Quanto al comma 5, la norma impugnata non interferisce sull’applicabilità delle leggi statali nelle altre regioni perché non riguarda l’applicabilità delle leggi statali, ma la loro validità, e si riferisce solo alle regioni “differenziate”.

Massima n. 46525

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalle Regioni Puglia e Campania e dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 2, 3, 81, 97, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lett. m), 119, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 120, secondo comma, Cost., degli artt. 1, comma 2; 2, comma 1; 3, comma 3; 4, comma 2, della legge n. 86 del 2024, che, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, impongono la determinazione dei LEP solo in alcune materie, cioè che introducono la distinzione fra “materie-LEP” e materie “no-LEP”. L’art. 3, comma 3, individua le materie “no-LEP”, consentendo di attribuire forme particolari di autonomia, in tali materie, a prescindere dalla previa determinazione dei LEP; esso va interpretato in senso conforme a Costituzione: nel momento in cui il legislatore qualifica una materia come “no-LEP”, i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Se, invece, lo Stato intende accogliere una richiesta regionale relativa a una funzione rientrante in una materia “no-LEP” e incidente su un diritto civile o sociale, occorrerà la previa determinazione del relativo LEP (e costo standard). Una volta che l'art. 3, comma 3, è fatto oggetto di tale interpretazione costituzionalmente orientata, anche le altre disposizioni vanno esenti da censura, perché, interpretate nei termini sopra esposti, non rendono possibile il conferimento di funzioni ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost., senza previa determinazione del LEP relativo alla funzione trasferita (e del costo standard), se questa attiene a un diritto civile o sociale.

Massima n. 46526

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Toscana e Campania in riferimento agli artt. 2, 3, 5, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lett. m), e 119 Cost., degli artt. 1, comma 2; 2, comma 1; 3; 4, commi 1 e 2, e 9, comma 2, della legge n. 86 del 2024, là dove, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, subordinano il conferimento della maggiore autonomia alla mera determinazione dei LEP, senza richiedere la loro concreta garanzia. La legge impugnata subordina il conferimento delle forme particolari di autonomia alla determinazione dei LEP (salvo quanto disposto dall’art. 3, comma 3, come sopra interpretato): tale determinazione fa sorgere un vincolo per il legislatore regionale e per la pubblica amministrazione e il corrispondente diritto di ricevere le necessarie risorse, ai sensi dell’art. 119, quarto comma, Cost. Dunque, anche prescindendo dalle norme dedicate al monitoraggio sulla garanzia dei LEP (art. 3, commi 4 e 5, dichiarati costituzionalmente illegittimi in via consequenziale), la legge impugnata non si limita a richiedere la determinazione dei LEP, ma detta norme ulteriori, volte a far sì che essi non restino “sulla carta”, anche con specifico riferimento alle regioni terze. Resta ferma la possibilità di contestare le future leggi di differenziazione e i futuri atti determinativi dei LEP e del loro finanziamento, in relazione al principio di corrispondenza tra funzioni e risorse di cui all’art. 119, quarto comma, Cost.; così come resta ferma la possibilità, per lo Stato, di esercitare il potere sostitutivo di cui all’art. 120, secondo comma, Cost., previsto anche per la tutela dei LEP.

Massima n. 46527

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Toscana in riferimento al principio di leale collaborazione, dell’intera legge n. 86 del 2024, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata. Il principio di leale collaborazione non governa il procedimento di approvazione delle leggi statali; peraltro, la Conferenza unificata ha rilasciato, il 2 marzo 2023, un parere sullo schema del disegno di legge in questione. (Precedenti: S. 139/24 - mass. 46223; S. 130/24 - mass. 46328; S. 63/2024 - mass. 46089; S. 237/2017 - mass. 41629).

Massima n. 46528

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Regione Puglia in riferimento al principio di leale collaborazione, degli artt. 2, commi 4 e 8; 5; 7, commi 1, 2 e 4, della legge n. 86 del 2024, che, in tema di autonomia differenziata, disciplinano il ruolo della Conferenza unificata. La ricorrente – la quale reclama un coinvolgimento della Conferenza unificata (o un coinvolgimento più intenso, nella forma dell’intesa), sul presupposto che l’autonomia differenziata, redistribuendo risorse e competenze, avrebbe effetti di carattere generale – erra nel ritenere che la necessità di un raccordo con gli enti locali delle regioni terze derivi direttamente dall’art. 116, terzo comma, Cost.: tale norma condiziona l’iniziativa della regione interessata alla consultazione degli enti locali, riferendosi chiaramente solo agli enti locali della stessa regione, e non anche a quelli delle altre regioni. Inoltre, la necessità di un più ampio o più intenso coinvolgimento della Conferenza unificata non può ricondursi neppure al principio di leale collaborazione, perché il parametro indicato prevede un procedimento di differenziazione bilaterale, in cui le istanze d’insieme sono affidate alle Camere con la speciale maggioranza, e si limita a richiedere il parere degli enti locali della regione interessata, con esclusione di ulteriori aggravamenti procedurali per l’approvazione della legge rinforzata. Peraltro, si può osservare che il legislatore ha scelto di prevedere comunque una partecipazione delle altre autonomie territoriali (ex artt. 2, commi 2 e 4). Quanto in particolare all’art. 2, comma 8 (che non richiede il coinvolgimento della Conferenza unificata in caso di emendamenti parlamentari al disegno di legge di approvazione della intesa), la censura investe il procedimento legislativo in senso stretto, per cui è inapplicabile il canone della leale collaborazione, e si scontra con la regola secondo cui la legge ordinaria non può regolare il procedimento legislativo, che rientra nella competenza della Costituzione e dei regolamenti parlamentari. Quanto al rinnovo dell’intesa alla scadenza decennale, la legge lo costruisce come tacito, sicché il principio di leale collaborazione non può entrare in gioco. Quanto all’art. 7, comma 4, la funzione di controllo regolata dalla norma impugnata riguarda una singola regione “differenziata” e ha carattere puntuale e concreto; non si scorge, dunque, un particolare impatto sulle altre autonomie territoriali, tale da rendere costituzionalmente necessario il coinvolgimento della Conferenza unificata (o Stato-regioni).

Massima n. 46529

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Toscana e Campania in riferimento agli artt. 5, 70, 72 e 116, terzo comma, Cost., dell’art. 2, comma 8, della legge n. 86 del 2024, che, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, non prevede alcun coinvolgimento della regione interessata nella fase di approvazione parlamentare dell’intesa. Qualora le Camere intendano apportare modifiche sostanziali all’accordo concluso, esso dovrà essere rinegoziato tra il Governo e la regione richiedente, il cui consenso è elemento essenziale della procedura; inoltre, l’art. 116, terzo comma, Cost. garantisce l’autonomia regionale con lo strumento dell’intesa e la leale collaborazione non condiziona il procedimento legislativo se non nei casi specificamente previsti. Infine, la legge ordinaria non può regolare il procedimento legislativo, che è oggetto riservato alla autonomia regolamentare delle Camere dagli artt. 64, primo comma, e 72, primo comma, Cost.

Massima n. 46530

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento ai principi di unità e leale collaborazione, dell’art. 2, commi 1, 3 e 8, della legge n. 86 del 2024, che, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, non prevede una nuova intesa con la regione interessata, in caso di emendamenti al relativo schema di disegno di legge. L’inapplicabilità dell’art. 116, terzo comma, Cost. alle regioni speciali comporta la non fondatezza di tutte le censure che la ricorrente avanza come potenziale richiedente l’autonomia differenziata: essa, infatti, risulta priva di una prerogativa costituzionale da far valere (a differenza delle regioni ordinarie, per le quali l’art. 116, terzo comma, Cost. configura una procedura attivabile, che compone il loro status costituzionale). Dunque, qualunque vizio avesse la legge impugnata, non si potrebbe tradurre nella lesione di una competenza costituzionale della Regione autonoma Sardegna.

Massima n. 46531

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 5, 119, primo comma e 120, secondo comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, dell’art. 8, comma 1, della legge n. 86 del 2024 che, in tema di autonomia differenziata, regolamenta i compiti e la composizione della Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, affidandole i compiti di monitoraggio finanziario. La disposizione impugnata regola una funzione di monitoraggio riguardante una singola regione “differenziata”, mentre la legge n. 86 del 2024 detta diverse norme volte a evitare un impatto finanziario negativo delle leggi di differenziazione sulle altre regioni: non può dirsi, dunque, costituzionalmente necessario affidare il monitoraggio finanziario alla Conferenza unificata. È poi da rilevare che la norma impugnata non adotta in via esclusiva il “metodo bilaterale”, perché, da un lato, la Commissione paritetica comprende anche un rappresentante dell’ANCI e un rappresentante dell’UPI, dall’altro si prevede che essa fornisca alla Conferenza unificata adeguata informativa sugli esiti del monitoraggio annuale relativo ai costi delle funzioni differenziate.

Massima n. 46532

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Puglia, Toscana, Campania e dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 5, 81, 97, 116, terzo comma, 118, 119 e 120, secondo comma, Cost. e al principio leale collaborazione, dell’art. 5, comma 2, della legge n. 86 del 2024, che, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, individua le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite. In primo luogo, il meccanismo della compartecipazione non contraddice la clausola di invarianza finanziaria: esso, anzi, presuppone che la regione differenziata usi risorse (derivanti dalla compartecipazione) che lo Stato non deve più impiegare, avendo ceduto la funzione. Anche la censura relativa al supposto impoverimento delle altre regioni non è fondata, poiché l’art. 9, comma 3, della legge impugnata garantisce l’invarianza finanziaria per le regioni terze e vieta alle intese di pregiudicare l’entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni. Quanto alla censura relativa alla supposta sottrazione di risorse statali da destinare ai LEP e agli interventi perequativi, diverse disposizioni della legge impugnata sono volte ad evitare questo pericolo (artt. 4, comma 1, 9, comma 3, e 10). Né è discriminatorio per le regioni con minore capacità fiscale per abitante l’aggancio con la ricchezza del territorio, in quanto il principio di territorialità risulta dall’art. 119, secondo comma, Cost. e da molte norme legislative. Quanto alla esclusione della “riserva di aliquota” (che corrisponde ad una quota della base imponibile del tributo statale), la scelta del meccanismo della compartecipazione (costituita da una quota del gettito del tributo statale) rientra nella discrezionalità del legislatore, coerente con il sistema normativo. Quanto all’esclusione dei tributi propri, la norma impugnata ha fatto riferimento a una delle fonti di finanziamento “ordinarie” delle regioni: rientra nella discrezionalità del legislatore “muoversi” all’interno dell’art. 119 Cost. Infine, il riferimento alle compartecipazioni risulta coerente con la logica della legge, che è quella del trasferimento “a costo zero”. Va in ogni caso rilevato che è improcrastinabile l’attuazione del fondo perequativo previsto dall’art. 15 del d.lgs. n. 68 del 2011: un ordinamento che intende attuare la punta avanzata del regionalismo differenziato non può permettersi di lasciare inattuato quel modello di federalismo fiscale «cooperativo» disegnato dalla legge delega n. 42 del 2009 e dai suoi decreti attuativi, che ne consente un’equilibrata gestione, interrompendo quindi una volta per tutte la prassi dei sistematici rinvii seguita sino ad oggi. (Precedente: S. 71/2023 - mass. 45471).

Massima n. 46533

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Puglia, Toscana, Campania e dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento all’art. 81 Cost., dell’art. 9, comma 1, della legge n. 86 del 2024, che, in tema di autonomia differenziata, prevede la clausola di invarianza finanziaria. Premesso che la legge n. 86 del 2024 prevede l’invarianza finanziaria per il conferimento delle forme particolari di autonomia, non per la determinazione dei LEP, e che la regola dell’invarianza è del tutto coerente con la ratio dell’art. 116, terzo comma, Cost., la norma impugnata fa riferimento sia alla stessa legge n. 86 del 2024 sia all’applicazione delle future intese. Quanto alla legge, è evidente che essa, di per sé, non produce maggiori oneri, trattandosi di una legge che regola la futura attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost. Quanto alle future intese, si stabilisce che da esse non devono derivare maggiori oneri, esplicitando la logica costituzionale del regionalismo differenziato. Quanto al rischio di una scarsa istruttoria e di mancata programmazione delle risorse, tali censure potranno essere rivolte, se del caso, contro le future leggi di differenziazione, non contro una legge quadro che non dispone alcun conferimento.

Massima n. 46534

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1; 9, comma 2; 10, comma 1, della legge n. 86 del 2024 – promosse dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 2, 3, 81, 117, terzo comma, e 119 Cost. – che, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, subordinano il finanziamento dei LEP agli equilibri di bilancio. La disposizione impugnata non implica affatto l’impossibilità di stanziare risorse aggiuntive per i LEP, perché il riferimento all’equilibrio di bilancio contenuto nell’art. 9, comma 2, non implica divieto di reperire nuove risorse, ma la necessità di indicare i mezzi di copertura finanziaria.

Massima n. 46535

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 81, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lett. m), e 119 Cost., dell’art. 4, comma 2, della legge n. 86 del 2024, che, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, disciplina il conferimento della maggiore autonomia nelle materie “no-LEP”. La norma impugnata rinvia alle future intese e precisa che queste dovranno rispettare i limiti delle risorse previste a legislazione vigente. Essa dunque non prescrive che, nelle materie “no-LEP”, le intese adottino il criterio della spesa storica ai fini del finanziamento delle funzioni da trasferire; per cui, anche nelle materie indicate, si dovrà applicare il criterio del costo standard o analogo criterio basato sulla gestione efficiente. Inoltre, anche per le materie “no-LEP” resta salva la possibilità meccanismi di adeguamento (eventualmente, riduttivo) delle aliquote di compartecipazione, regolati dalle leggi di differenziazione.

Massima n. 46536

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 3, 23, 97 e 116, terzo comma, Cost., dell’art. 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024, che, in attuazione dell’autonomia differenziata, richiede in via generale la previa determinazione dei LEP nelle materie riferibili ai diritti civili e sociali. Poiché l’art. 3, comma 3, della legge impugnata stabilisce che la determinazione dei LEP non avvenga in tutte le materie di cui all’art. 116, terzo comma, Cost., ma solo in quelle ivi elencate, tale disposizione va interpretata in senso conforme a Costituzione: nel momento in cui il legislatore qualifica una materia come “no-LEP”, i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Se, invece, lo Stato intende accogliere una richiesta regionale relativa a una funzione rientrante in una materia “no-LEP” e incidente su un diritto soggettivo, occorrerà la previa determinazione del relativo LEP (e costo standard). Una volta che l’art. 3, comma 3, sia fatto oggetto di tale interpretazione costituzionalmente orientata, anche l’art. 2, comma 1, non rende possibile il conferimento di funzioni ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost., senza previa determinazione del LEP relativo alla funzione trasferita (e del costo standard), se questa attiene a un diritto civile o sociale.

Massima n. 46537

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Puglia, Toscana e Campania in riferimento agli artt. 3, 81 e 116, terzo comma, Cost., dell’art. 11, comma 1, della legge n. 86 del 2024, che, in tema di autonomia differenziata, prevede che gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono esaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della medesima legge. La norma impugnata – transitoria e volta a creare un regime omogeneo fra le iniziative precedenti la legge e quelle future – produce un effetto opposto rispetto a quanto lamentato dalle ricorrenti: essa mira ad assoggettare al regime della legge n. 86 del 2024 anche le richieste regionali già presentate e sulle quali si è avviato il confronto con il Governo. Essa, dunque, non crea una “corsia preferenziale” per le regioni che già hanno presentato richieste, ma anzi assoggetta tali richieste alle norme della legge impugnata, anche con riferimento ai profili finanziari (compresa la clausola di invarianza).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione), nella parte in cui prevede «[l]'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia [...]», anziché «[l]'attribuzione di specifiche funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia [...]»;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, terzo periodo, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui stabilisce che il negoziato, «con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 3, è svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia», anziché stabilire che il negoziato, «con riguardo a specifiche funzioni riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 3, è svolto con riferimento a ciascuna funzione o gruppo di funzioni»;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge n. 86 del 2024;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui prevede che «i LEP sono determinati nelle materie o negli ambiti di materie seguenti», anziché «i LEP sono determinati per le specifiche funzioni concernenti le materie seguenti»;

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, primo periodo, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui menziona «materie o ambiti di materie riferibili ai LEP», anziché «specifiche funzioni riferibili ai LEP»;

6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, primo periodo, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui non prescrive che l'iniziativa regionale sia giustificata alla luce del principio di sussidiarietà;

7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge n. 86 del 2024;

8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge n. 86 del 2024;

9) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 9, della legge n. 86 del 2024;

10) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge n. 86 del 2024;

11) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui prevede la facoltatività del concorso delle regioni differenziate agli obiettivi di finanza pubblica, anziché la doverosità su un piano di parità rispetto alle altre regioni;

12) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, della legge n. 86 del 2024;

13) dichiara in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2, 4, 5, 6, 8 e 10 della legge n. 86 del 2024;

14) dichiara in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale, sopravvenuta a partire dall'entrata in vigore della legge n. 86 del 2024, dell'art. 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025);

15) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2 della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo comma, e 119 Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

16) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intera legge n. 86 del 2024 e degli artt. 2, commi 1, 2 e 4, e 4, promosse, in riferimento agli artt. 5 e 138 Cost., dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;

17) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intera legge n. 86 del 2024 e degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2, commi 1, 2 e 4, e 4, promosse, in riferimento ai principi di leale collaborazione e di solidarietà, dalla Regione Campania, con il ricorso indicato in epigrafe;

18) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 116, terzo comma, e 119 Cost., dalle Regioni Toscana e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe;

19) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

20) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 2, 3, 5, 81, 97, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lettera m), 119, terzo, quarto e quinto comma, e 120 Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

21) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

22) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 2 e 114 Cost. e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Campania, con il ricorso indicato in epigrafe;

23) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intera legge n. 86 del 2024 e, in particolare, dell'art. 5, comma 2, promosse, in riferimento agli artt. 1, 3, 116, terzo comma, 117, terzo comma, e 119, quarto comma, Cost., dalle Regioni Puglia e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe;

24) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2; 2, comma 1; 3; 4, commi 1 e 2; 9, comma 2, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 81 e 119 Cost., dalla Regione Campania, con il ricorso indicato in epigrafe;

25) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 3, 116, terzo comma, e 119 Cost., dalle Regioni Toscana, Campania e dalla Regione autonoma Sardegna, con i ricorsi indicati in epigrafe;

26) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 2, 117 e 119 Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

27) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intera legge n. 86 del 2024 e degli artt. 1, comma 2; 3, comma 7; 4; 5, comma 2; 8; 9 e 10, promosse complessivamente, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e in relazione al regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e alla decisione di esecuzione del Consiglio del 22 giugno 2021, n. 168/2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, dalle Regioni Toscana e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe;

28) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intera legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 116, terzo comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

29) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'intera legge n. 86 del 2024 e, in particolare, degli artt. 1; 2; 4; 5, commi 1 e 2; 7, commi 1 e 2; 8, commi 1 e 2, promosse, in riferimento all'art. 116, terzo comma, Cost., dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;

30) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 6, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento agli artt. 116, terzo comma, e 121, secondo comma, Cost., e all'art. 51 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;

31) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 15 dello statuto speciale e all'art. 117, quarto comma, Cost., dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;

32) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 27 dello statuto speciale, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;

33) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 8, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 116, terzo comma, Cost., dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;

34) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 56 dello statuto speciale, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;

35) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. e all'art. 56 dello statuto speciale, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;

36) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 71, 121, secondo comma, e 116, terzo comma, Cost., dalle Regioni Puglia, Toscana e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe;

37) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 8, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 5, 70, 72 e 116, terzo comma, Cost., dalle Regioni Toscana e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe;

38) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 116, terzo comma, Cost., dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;

39) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 3 e 5, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 101, 116, terzo comma, 117, primo, terzo e quarto comma, e 120 Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

40) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2; 2, comma 1; 3, comma 3; 4, comma 2, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 2, 3, 81, 97, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lettera m), 119, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 120, secondo comma, Cost., dalle Regioni Puglia, Campania e dalla Regione autonoma Sardegna, con i ricorsi indicati in epigrafe;

41) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2; 2, comma 1; 3; 4, commi 1 e 2, e 9, comma 2, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 2, 3, 5, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lettera m), e 119 Cost., dalle Regioni Toscana e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe;

42) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intera legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;

43) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 4 e 8; 5; 7, commi 1, 2 e 4, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

44) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 8, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento all'art. 116, terzo comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe;

45) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 3 e 8, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento ai principi di unità e leale collaborazione, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;

46) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 5, 119, primo comma e 120, secondo comma, Cost. e al principio leale collaborazione, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;

47) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 5, 81, 97, 116, terzo comma, 118, 119 e 120, secondo comma, Cost. e al principio leale collaborazione, dalle Regioni Puglia, Toscana, Campania e dalla Regione autonoma Sardegna, con i ricorsi indicati in epigrafe;

48) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento all'art. 81 Cost., dalle Regioni Puglia, Toscana, Campania e dalla Regione autonoma Sardegna, con i ricorsi indicati in epigrafe;

49) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1; 9, comma 2; 10, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 2, 3, 81, 117, terzo comma, e 119 Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

50) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 81, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lettera m), e 119 Cost., dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;

51) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 3, 23, 97 e 116, terzo comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

52) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 3, 81 e 116, terzo comma, Cost., dalle Regioni Puglia, Toscana e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 novembre 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Giovanni PITRUZZELLA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Allegato:

Ordinanza letta all'udienza del 12 novembre 2024

ORDINANZA

Visti gli atti relativi ai giudizi di legittimità costituzionale della intera legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione) e di sue specifiche disposizioni, promossi dalle Regioni Puglia, Toscana, Campania e dalla Regione autonoma Sardegna, con ricorsi iscritti, rispettivamente, ai numeri 28, 29, 31 e 30 del registro ricorsi del 2024.

Rilevato che, nei giudizi promossi con ricorsi iscritti ai numeri 28 e 30 reg. ric. del 2024, rispettivamente notificati dalla Regione Puglia e dalla Regione autonoma Sardegna non solo al Presidente del Consiglio dei ministri, ma anche a tutte le altre regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, hanno presentato memoria di costituzione e/o atto di intervento ad opponendum le Regioni Veneto, Piemonte e Lombardia;

che nei giudizi promossi con ricorsi iscritti ai numeri 29 e 31 reg. ric. del 2024, rispettivamente notificati dalle Regioni Toscana e Campania al solo Presidente del Consiglio dei ministri, hanno presentato atto di intervento ad opponendum le medesime Regioni Veneto, Piemonte e Lombardia.

Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione (tra le tante, sentenza n. 117 del 2022);

che tale orientamento è stato mantenuto fermo anche a seguito delle recenti modifiche delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, «non incidendo esse sui requisiti di ammissibilità degli interventi nei giudizi in via principale» (ordinanza letta all'udienza del 25 febbraio 2020 e allegata alla sentenza n. 56 del 2020);

che ad analoga conclusione questa Corte è pervenuta in numerose occasioni successive (tra le più recenti, ordinanza letta all'udienza del 6 giugno 2023 e allegata alla sentenza n. 136 del 2023; sentenze n. 76 del 2023, punto 2 del Considerato in diritto, n. 259 del 2022, punto 2 del Considerato in diritto, n. 221 del 2022, punto 3 del Considerato in diritto, e n. 121 del 2022, punto 3 del Considerato in diritto; ordinanza n. 134 del 2022);

che, pur tuttavia, questa Corte, con la sentenza n. 353 del 2001, ha ritenuto legittimati a intervenire nel giudizio in via principale soggetti titolari di potestà legislativa (ossia, le Province autonome di Trento e di Bolzano) diversi dalla parte ricorrente e da quella il cui esercizio del potere era oggetto di contestazione, osservando come la questione di legittimità costituzionale avesse «per oggetto una norma di attuazione dello statuto speciale riguardante specificatamente attribuzioni costituzionalmente garantite alle stesse Province autonome» (analogamente, sentenza n. 251 del 2015);

che, anche alla luce dei precedenti citati, deve ritenersi ammissibile l'intervento ad opponendum delle suddette regioni, essendo oggetto delle presenti questioni di legittimità costituzionale una legge che, definendo i principi, le procedure e i limiti per l'attribuzione ad ogni regione che ne faccia richiesta di ulteriori e più ampie competenze legislative e amministrative nelle materie indicate dalla stessa Costituzione, riguarda l'assetto complessivo dell'ordinamento regionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibili gli interventi spiegati dalle Regioni Veneto, Piemonte e Lombardia nei giudizi promossi dalle Regioni Puglia, Toscana, Campania e dalla Regione autonoma Sardegna nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri ed iscritti, rispettivamente, ai nn. 28, 29, 31 e 30 del registro ricorsi 2024.

F.to: Augusto Antonio Barbera, Presidente

Testo integrale

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