Art. 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
L'articolo 23 stabilisce che nessun ente pubblico — Stato, Regioni, Comuni — può costringere qualcuno a pagare qualcosa o a fare qualcosa senza che una legge lo preveda. Questo principio si chiama riserva di legge: l'obbligo deve trovare il suo fondamento in un atto approvato dal Parlamento, non in una circolare o in un regolamento amministrativo. Vale sia per gli oneri economici, come tasse e contributi, sia per quelli personali, come servizi obbligatori. Se manca quella base legale, l'imposizione è illegittima e il cittadino può contestarla.
La norma protegge i cittadini dall'arbitrio del potere esecutivo e amministrativo: solo il Parlamento, organo eletto e rappresentativo, può decidere quali sacrifici imporre ai privati. In questo modo ogni obbligo pubblico è frutto di una scelta democratica, non di un atto unilaterale dell'amministrazione.
No, salvo che una legge preveda espressamente quella prestazione. Una delibera o un regolamento comunale da soli non bastano: occorre una base legislativa che autorizzi quell'obbligo.
No. Un tributo deve essere introdotto con un atto avente forza di legge. Un decreto ministeriale non rispetta la riserva di legge e non può fondare da solo un'obbligazione tributaria.
Sì, a condizione che sia previsto da una legge. L'articolo 23 non vieta le prestazioni personali obbligatorie: esige soltanto che siano istituite mediante legge, non per via amministrativa.
L'articolo 23 riguarda le imposizioni pubbliche, non i rapporti tra privati. La quota associativa nasce da un accordo volontario, non da un atto autoritativo dello Stato, e quindi non è disciplinata da questa norma.
Sì. Le sanzioni pecuniarie sono prestazioni patrimoniali e devono avere una base legale. La normativa in materia di circolazione stradale fornisce quella base; una multa priva di copertura legislativa sarebbe illegittima.