Art. 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Testo aggiornato al 2026-07-28. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Spiegazione

Ogni cittadino può costituire o aderire a qualsiasi tipo di associazione — partiti, sindacati, club sportivi, movimenti civici, gruppi di volontariato — senza dover chiedere il permesso allo Stato. L'unico limite è che lo scopo perseguito non costituisca reato per il singolo individuo. Sono però vietate le associazioni che operano in segreto e quelle che vogliono raggiungere obiettivi politici servendosi di strutture organizzate come eserciti privati. La forma militare non può quindi essere usata come strumento di pressione o conquista del potere.

Perché esiste questa norma

La norma tutela la libertà di aggregazione come espressione della personalità individuale e condizione necessaria per il pluralismo democratico. Il divieto di associazioni segrete e paramilitari serve a prevenire forme di eversione e a garantire che il confronto politico avvenga con trasparenza e senza ricorso alla forza organizzata.

Domande frequenti

Devo chiedere un'autorizzazione al comune per fondare un'associazione?

No, nessuna autorizzazione statale è richiesta. La registrazione notarile o comunale è facoltativa e serve a ottenere vantaggi pratici come la personalità giuridica, non a rendere lecita l'associazione.

Cosa rende un'associazione 'segreta' e quindi vietata?

Un'associazione è segreta quando nasconde agli organi pubblici la propria esistenza, i componenti o le attività, impedendo qualsiasi controllo esterno. La semplice riservatezza interna non è sufficiente a configurare il divieto.

Un partito politico può dotarsi di una struttura di protezione armata o di una milizia?

No. Qualsiasi organizzazione che persegua fini politici attraverso strutture di carattere militare è espressamente vietata, indipendentemente dalla denominazione adottata.

Questo diritto vale anche per i cittadini stranieri residenti in Italia?

La Costituzione lo riserva formalmente ai 'cittadini'. I residenti stranieri possono in pratica aderire o fondare associazioni, ma la tutela diretta prevista da questo articolo spetta in via principale ai soli cittadini italiani.

Posso associarmi per uno scopo vietato da norme civili o amministrative, purché non sia un reato penale?

Sì, il limite costituzionale riguarda esclusivamente ciò che la legge penale vieta ai singoli. Attività non penalmente rilevanti, anche se contrarie a norme civili o amministrative, non impediscono di per sé la costituzione dell'associazione.