I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. (19)
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. (19)
Spiegazione
Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni possono istituire proprie tasse e gestire autonomamente i propri bilanci, senza dipendere interamente dai trasferimenti statali, ma devono rispettare l'equilibrio di bilancio e i vincoli finanziari europei. Le entrate complessivamente disponibili devono bastare a coprire tutte le funzioni pubbliche attribuite a ciascun ente. Per ridurre le disuguaglianze territoriali esiste un fondo statale che redistribuisce risorse verso i territori con minore gettito fiscale per abitante. Lo Stato può inoltre stanziare risorse straordinarie per specifici enti in difficoltà o per promuovere sviluppo, coesione e diritti. Gli enti possono indebitarsi solo per investimenti, con un piano di ammortamento, e senza alcuna garanzia statale sui prestiti.
Perché esiste questa norma
La norma vuole garantire agli enti territoriali una reale autonomia finanziaria, sottraendola alla discrezionalità dei trasferimenti statali. Introduce al contempo meccanismi di solidarietà (fondo perequativo, interventi speciali, tutela delle isole) e vincoli di responsabilità fiscale (equilibrio di bilancio, divieto di garanzie statali) per prevenire comportamenti di spesa irresponsabile e tutelare la coesione economica nazionale.
Domande frequenti
Un Comune può aumentare le tasse locali senza il permesso dello Stato?
Può farlo, ma solo entro i limiti fissati dalla legge statale di coordinamento della finanza pubblica. Non ha libertà totale: deve rispettare i principi costituzionali e le regole generali stabilite dallo Stato, che definisce la cornice entro cui agire.
Se una Regione povera non ha entrate sufficienti per garantire i servizi, chi interviene?
Interviene il fondo perequativo statale, che redistribuisce risorse verso i territori con minore capacità fiscale per abitante. Il fondo non ha vincoli di destinazione, quindi l'ente può utilizzarlo liberamente. Lo Stato può anche stanziare risorse aggiuntive per situazioni particolari.
Un Comune può fare un mutuo per pagare gli stipendi dei dipendenti?
No. L'indebitamento è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, come la costruzione di infrastrutture. Non può coprire spese correnti. Deve inoltre essere previsto contestualmente un piano di ammortamento del debito.
Se una Regione non riesce a rimborsare un prestito, lo Stato paga al suo posto?
No. La Costituzione esclude espressamente qualsiasi garanzia dello Stato sui prestiti contratti dagli enti territoriali. Il rischio finanziario rimane interamente in capo all'ente che ha contratto il debito, senza possibilità di rivalersi sullo Stato.
Le isole come la Sardegna o la Sicilia ricevono un trattamento costituzionalmente distinto rispetto alle altre Regioni?
La Costituzione riconosce esplicitamente le peculiarità delle Isole e impone alla Repubblica di adottare misure per rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, come i maggiori costi logistici. Non specifica però quali misure concrete, rinviando alla legislazione ordinaria.