La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
Spiegazione
L'articolo si divide in due parti distinte. La prima vieta alle Regioni di creare barriere alla libera circolazione interna: non possono imporre dazi sulle merci che attraversano i confini regionali, né ostacolare le persone o i lavoratori che si spostano da una regione all'altra. La seconda disciplina il potere sostitutivo del Governo centrale: se una Regione, Città metropolitana, Provincia o Comune non rispetta il diritto dell'Unione europea, i trattati internazionali, mette a rischio la sicurezza pubblica o compromette i livelli essenziali di assistenza garantiti a tutti i cittadini, il Governo può subentrare e agire al loro posto. Le modalità di esercizio devono rispettare i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, ed è la legge ordinaria a definirle.
Perché esiste questa norma
L'articolo tutela l'unità del mercato interno e la parità di trattamento tra cittadini, impedendo che le autonomie territoriali frammentino lo spazio economico e giuridico nazionale. Il potere sostitutivo assicura che gli enti locali non compromettano obblighi derivanti dall'ordinamento europeo o internazionale, né sacrifichino diritti fondamentali in nome del localismo. Esso costituisce un contrappeso costituzionale all'autonomia regionale e locale.
Domande frequenti
La mia regione può impedirmi di trasferirmi e lavorare in un'altra regione?
No. Nessuna regione può limitare il diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Un provvedimento regionale in tal senso sarebbe incostituzionale e privo di effetti.
Una regione può far pagare un pedaggio o una tassa alle imprese che importano merci da un'altra regione?
No. La Costituzione vieta espressamente alle regioni di istituire dazi di importazione, esportazione o transito tra regioni. Simili misure violerebbero il principio di unità economica del Paese.
Il Governo può intervenire se una regione non recepisce una direttiva europea?
Sì. Il mancato rispetto della normativa comunitaria è uno dei presupposti espliciti che legittimano il potere sostitutivo del Governo nei confronti di regioni e degli altri enti locali.
Un comune che non garantisce servizi sanitari minimi ai propri cittadini può essere commissariato dallo Stato?
Sì. Se un comune non assicura i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il Governo può esercitare il potere sostitutivo e subentrare operativamente al suo posto.
Il Governo può usare il potere sostitutivo in modo arbitrario, senza limiti?
No. La legge ordinaria deve definire le procedure per garantire che tale potere venga esercitato nel rispetto del principio di sussidiarietà e di quello di leale collaborazione tra Stato ed enti locali.