Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Spiegazione
Ogni proposta di legge segue di norma un doppio esame: prima una commissione parlamentare la studia nel dettaglio, poi l'intera Camera la vota articolo per articolo e nel complesso. In alcuni casi il regolamento parlamentare può affidare l'intero iter — esame e approvazione — direttamente alla commissione, senza passare per l'aula. Questa scorciatoia non è però consentita per le materie più sensibili: leggi costituzionali, elettorali, deleghe legislative, autorizzazioni alla ratifica di trattati internazionali e bilanci, per le quali la procedura in aula è sempre obbligatoria. Anche quando la commissione agisce in sede deliberante, il Governo, un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione possono esigere che il testo torni all'esame dell'assemblea.
Perché esiste questa norma
La norma bilancia efficienza legislativa e garanzia democratica: delegando alle commissioni i provvedimenti ordinari si alleggerisce il lavoro dell'aula, ma riservando alla Camera la procedura normale per le materie fondamentali si presidia la centralità del Parlamento nelle scelte politicamente più rilevanti. La possibilità di richiamare il testo in aula tutela le minoranze parlamentari da approvazioni silenziose in commissione.
Domande frequenti
Tutte le leggi devono essere votate dall'intera Camera?
No. Il regolamento può consentire che alcuni disegni di legge siano approvati direttamente in commissione, senza passare per il voto dell'aula. Questa possibilità è però esclusa per le materie più importanti, come le leggi elettorali o i bilanci.
Cosa succede se un disegno di legge è dichiarato urgente?
Il regolamento parlamentare può prevedere procedure abbreviate che riducono i tempi ordinari di esame, consentendo all'iter di concludersi più rapidamente. L'urgenza non cambia però il tipo di organo competente ad approvare il testo.
Chi può far sì che un disegno di legge approvato in commissione torni in aula?
Il Governo, un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione possono richiederlo prima dell'approvazione definitiva, anche chiedendo solo una votazione finale con dichiarazioni di voto.
Perché per le leggi elettorali è sempre necessario il voto dell'intera Camera?
La Costituzione riserva espressamente alla procedura normale le materie costituzionali, elettorali, le deleghe legislative, le autorizzazioni a ratificare trattati internazionali e i bilanci, ritenendole troppo rilevanti per essere delegate a una commissione.
La commissione che approva una legge al posto dell'aula può avere qualsiasi composizione?
No. Deve essere composta in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari presenti nella Camera, garantendo che tutte le forze politiche siano rappresentate anche nel lavoro della commissione.