Art. 67
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Un parlamentare, una volta eletto, non deve obbedire agli ordini del partito che lo ha candidato né alle istruzioni dei propri elettori: rappresenta l'intera Nazione. Può quindi votare in modo diverso dalla linea del suo gruppo, cambiare partito o persino fondarne uno nuovo, senza per questo perdere il seggio. Il suo mandato viene conferito dal voto popolare ma non è revocabile né condizionabile durante la legislatura. Questo principio si chiama divieto di mandato imperativo ed è uno dei cardini del parlamentarismo democratico.
La norma garantisce che le decisioni parlamentari rispondano all'interesse generale della Nazione, non a quello di singoli partiti, gruppi di pressione o collegi elettorali. Protegge la libertà di coscienza del parlamentare e la funzione deliberativa dell'assemblea da condizionamenti esterni, assicurando l'autonomia del Parlamento come organo rappresentativo unitario.
No. Il seggio appartiene alla persona, non al partito. Il parlamentare mantiene il mandato ricevuto dagli elettori indipendentemente da qualsiasi spostamento tra gruppi o formazioni politiche.
Può dare indicazioni di voto e comminare sanzioni disciplinari interne, ma non può privare il parlamentare del mandato. Il voto difforme dalla linea del gruppo non produce conseguenze giuridiche sul seggio.
No. La Costituzione esclude qualsiasi forma di revoca popolare durante la legislatura. Il parlamentare risponde politicamente del proprio operato solo al successivo momento elettorale.
No. Le promesse elettorali hanno rilievo politico e morale, non giuridico. Nessun giudice può sanzionare un parlamentare per non aver adempiuto agli impegni assunti prima dell'elezione.
Vale per tutti i membri del Parlamento: sia i deputati della Camera sia i senatori della Repubblica, senza distinzione di camera o di modalità di elezione.