Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; 19

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; . . . coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 19

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Testo aggiornato al 2026-07-28. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Spiegazione

L'articolo disciplina come si divide il potere di fare le leggi tra Stato e Regioni. Alcune materie, come la difesa, l'immigrazione e il diritto penale, appartengono soltanto allo Stato. In altre materie, dette concorrenti, lo Stato fissa i principi fondamentali e le Regioni integrano la disciplina nei dettagli. In tutto ciò che non è espressamente riservato allo Stato, le Regioni possono legiferare liberamente. Le Regioni possono inoltre partecipare alla formazione delle norme europee che le riguardano e concludere intese con altri enti territoriali stranieri, nei limiti fissati dalla legge statale.

Perché esiste questa norma

La norma bilancia l'unità dell'ordinamento nazionale con l'autonomia delle Regioni. Riservando allo Stato le materie che richiedono uniformità su tutto il territorio, e attribuendo alle Regioni le restanti, si evitano sovrapposizioni e conflitti di competenza. L'obiettivo è garantire standard minimi uguali per tutti i cittadini, lasciando spazio alla differenziazione locale dove essa è compatibile con l'interesse generale.

Domande frequenti

Perché le regole sull'assistenza sanitaria cambiano da una Regione all'altra?

La tutela della salute è materia di legislazione concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali, ma le Regioni disciplinano l'organizzazione dei propri servizi sanitari con regole diverse, purché rispettino i limiti statali.

Una Regione può approvare leggi proprie sull'immigrazione o sull'accoglienza degli stranieri?

No. L'immigrazione è materia di legislazione esclusiva dello Stato. Una legge regionale che intervenisse in questo ambito sarebbe incostituzionale, indipendentemente dal suo contenuto.

Cosa succede se una Regione non attua una direttiva europea in un settore di sua competenza?

Lo Stato può esercitare un potere sostitutivo, intervenendo al posto della Regione inadempiente. Le modalità di esercizio di tale potere sono stabilite da una legge dello Stato.

Le Regioni possono legiferare sulla formazione professionale, come i corsi per elettricisti o estetisti?

Sì. La formazione professionale è espressamente esclusa dalla legislazione concorrente, ricadendo quindi nella competenza residuale delle Regioni, che possono disciplinarla liberamente senza dover rispettare principi fondamentali statali.

Chi stabilisce le regole per l'organizzazione interna di un Comune, come gli orari degli uffici o i criteri per i concorsi locali?

I Comuni hanno potestà regolamentare per disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro attribuite. Possono quindi adottare regolamenti propri in questi ambiti, nei limiti delle leggi statali e regionali applicabili.