Corte costituzionale

Sentenza n. 242/1989

Corte cost., sent. 28 aprile 1989, n. 242

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
242/1989
Data di deposito
28 aprile 1989
Data di decisione
13 aprile 1989
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:242

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 3, lett.P, legge n. 400 del 23 agosto 1988
  • art. 2, comma 3, lett.p, legge n. 400 del 23 agosto 1988
  • art. 2, comma 3, lett.D, legge n. 400 del 23 agosto 1988
  • art. 2, comma 3, legge n. 400 del 23 agosto 1988
  • art. 2, comma 3, lett. H, legge n. 400 del 23 agosto 1988
  • art. 2, comma 3, lett.d, legge n. 400 del 23 agosto 1988
  • art. 12, comma 5, lett D, legge n. 400 del 23 agosto 1988
  • art. 5, comma 2, lett.E) F), legge n. 400 del 23 agosto 1988
  • art. 24, comma 1, lett.C, legge n. 400 del 23 agosto 1988
  • art. 2, comma 3, lett. e), legge n. 400 del 23 agosto 1988
  • art. 13, comma 1, lett.E, legge n. 400 del 23 agosto 1988
  • art. 13, comma 2, legge n. 400 del 23 agosto 1988
  • art. 19, comma 1, lett.P, legge n. 400 del 23 agosto 1988
  • art. 23, comma 6, legge n. 400 del 23 agosto 1988
  • art. 16, comma 7, legge n. 400 del 23 agosto 1988
  • art. 13, comma 1, lett.B, legge n. 400 del 23 agosto 1988

Parametri

  • art. 60, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 4, n.1, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 5, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 5, Costituzione
  • art. 12, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 32, ss., decreto del Presidente della Repubblica n. 49 del 1° febbraio 1973
  • art. 134, Costituzione
  • art. 103, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 91, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 15, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 6, statuto regione Sardegna
  • art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 44, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 10, trattato, accordo internazionale del 10 febbraio 1947
  • art. 126, Costituzione
  • art. 92, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 41, a 54, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
  • art. 13, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 38, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 38, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 88, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 24, decreto del Presidente della Repubblica n. 49 del 1° febbraio 1973
  • art. 90, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 49, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 19, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 81, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 11, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 116, Costituzione
  • art. 3, comma 3, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 14, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 41, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 98, statuto regione Trentino Alto Adige
  • decreto legislativo n. 1430 del 28 settembre 1947
  • art. 78, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 6, Costituzione
  • art. 3, statuto regione Sardegna
  • art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 118, Costituzione
  • art. 87, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 125, Costituzione
  • art. 42, ss., decreto del Presidente della Repubblica n. 49 del 1° febbraio 1973
  • art. 33, statuto regione Trentino Alto Adige
  • decreto legislativo n. 1430 del 28 agosto 1947
  • art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 468 del 25 gennaio 1987
  • art. 44, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 1, legge n. 382 del 22 luglio 1975
  • art. 5, legge n. 382 del 22 luglio 1975
  • art. 117, Costituzione
  • art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 5, comma 3, statuto regione Trentino Alto Adige
  • trattato, accordo internazionale n. 1430 del 28 settembre 1947
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 19 maggio 1949
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 19 giugno 1979
  • trattato, accordo internazionale n. 10 del 10 febbraio 1947
  • art. 61, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 4, Costituzione
  • art. 32, ss, decreto del Presidente della Repubblica n. 49 del 1° febbraio 1973
  • trattato, accordo internazionale n. 1430 del 10 febbraio 1947
  • art. 1167, Costituzione
  • decreto legislativo n. 143 del 28 settembre 1947
  • art. 104, Costituzione
  • art. 92, Costituzione
  • art. 11, Costituzione
  • art. 12, Costituzione
  • art. 103, Costituzione
  • art. 15, Costituzione
  • art. 33, Costituzione
  • art. 13, Costituzione
  • art. 91, Costituzione
  • art. 90, Costituzione
  • art. 19, Costituzione
  • art. 107, Costituzione
  • art. 61, Costituzione
  • art. 16, comma 1, Costituzione
  • art. 38, Costituzione
  • art. 78, Costituzione
  • art. 88, Costituzione
  • art. 49, Costituzione
  • art. 98, Costituzione
  • art. 14, Costituzione
  • art. 87, Costituzione

Massime

Massima n. 13443

Il giudizio di legittimita' costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di leggi, anche se proposte in via principale, non puo' essere astratto ne' puo' essere volto a sollecitare interpretazioni di determinate disposizioni.

Massima n. 13444

L'assoluta carenza di motivazione del ricorso introduttivo del giudizio di legittimita' costituzionale in via principale impedisce alla Corte costituzionale tanto di determinare in modo inequivoco l'oggetto del giudizio, quanto di verificare la sussistenza in concerto dell'interesse a ricorrere (Inammissibilita' della questione id legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lett. p, della legge 23 agosto 1988 n. 400, nella parte in cui riferisce l'annullamento straordinario ivi previsto agli atti amministrativi degli enti dipendenti dalla regione e degli enti locali, non potendosi individuare in base al ricorso il 'thema decidendum' ne' determinare con esattezza il 'petitum').

Massima n. 13445

Allorquando il giudizio di legittimita' costituzionale ha ad oggetto una disposizione gia' dichiarata costituzionalmente illegittima, la relativa questione di legittimita' costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. (Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lett. p della legge 23 agosto 1988, n. 400 nella parte in cui si riferisce all'annullamento straordinario degli atti amministrativi delle regioni o delle province autonome, in quanto concernenti disposizioni gia' dichiarate incostituzionali). - cfr. S.n. 229/89.

Massima n. 13446

L'art. 2, terzo comma, lett. d. della legge 23 agosto 1988, n. 400, che attribuisce al Consiglio dei ministri la competenza ad esercitare in via amministrativa la funzione di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni e delle province autonome, non incide sul fondamento, l'attribuzione, le modalita' di esercizio ed i limiti di quella funzione, ma individua, all'interno dell'istituzione Governo, l'organo attributario in via diretta ed immediata della relativa competenza (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lett. d della legge 13 agosto 1988, n. 400).

Massima n. 13447

Il vincolo costituzionale relativo alla partecipazione del Presidente della Giunta regionale alle sedute del Consiglio dei Ministri in tutte le ipotesi statutariamente previste opera di per se' senza bisogno di ulteriori specificazioni o di particolari forme attuative da parte della legislazione ordinaria (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400 nella parte in cui non prevede l'intervento del Presidente della Regione alle sedute del Consiglio dei ministri relative alle delibere indicate nello stesso articolo per le quali l'intervento e' richiesto dallo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia o dalle norme di attuazione dello stesso).

Massima n. 13448

L'art. 2, terzo comma, lett. h, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in base al quale sono sottoposte alla deliberazione del Consiglio dei Ministri le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria, ha natura procedurale e pertanto non innova la precedente disciplina, ma conferma una competenza gia' spettante in via diretta ed immediata al Consiglio dei Ministri. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lett. h della legge 23 agosto 1988, n. 400).

Massima n. 13449

La funzione statale di indirizzo e coordinamento pur se in concreto delineata da leggi ordinarie ha un diretto fondamento in Costituzione, e cosi' costituisce non gia' un limite ulteriore rispetto a quelli positivamente previsti alle competenze amministrative regionali, ma la esplicazione di quegli stessi limiti, riflettendone l'ampiezza in relazione ai diversi tipi di competenze regionali interessate. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 2, terzo comma, lett. d della legge 23 agosto 1988, n. 400).

Massima n. 13450

L'autonomia riconosciuta alla Provincia autonoma di Bolzano, benche' storicamente collegata all'accordo De Gasperi - Gruber del 5 settembre 1946, non ha un fondamento costituzionale diverso da quella riconosciuta alle altre regioni a statuto speciale, ne' e' soggetta a limiti costituzionali concettualmente e qualitativamente diversi da quelli ai quali sono sottoposte le altre regioni ad autonomia differenziata. Conseguentemente, anche nei confronti della provincia autonoma di Bolzano valgono le esigenze unitarie insuscettibili di frazionamento e di localizzazione territoriale, che sottostanno ai limiti costituzionali previsti per le competenze regionali, e che guistificano la funzione statale di indirizzo e coordinamento (non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lett. d, della legge 23 agosto 1988, n. 400).

Massima n. 13451

Poiche' lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige qualifica la tutela delle minoranze linguistiche come interesse nazionale, di tale concorrente interesse deve tenersi conto nell'esercizio della funzione statale di indirizzo e coordinamento, senza che a tal fine sia di volta in volta necessaria una esplicita disposizione di legge ordinaria (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lett. d, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella parte in cui non prevede la concorrenza dell'interesse nazionale alla tutela delle minoranze linguistiche locali con gli altri interessi nazionali sottostanti all'esercizio della funzione statale di indirizzo e coordinamento).

Massima n. 13452

L'attribuzione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del compito di dare pareri sui criteri generali relativi all'esercizio della funzione statale di indirizzo e di coordinamento non incide sul fondamento costituzionale della funzione stessa, e riguarda tanto le regioni a statuto ordinario quanto le regioni a statuto speciale e le province autonome (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, quinto comma, lett. b, della legge 23 agosto 1988, n. 400).

Massima n. 13453

Il potere di adottare le direttive per assicurare l'imparzialita', il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e di promuovere l'azione dei Ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano le loro attivita' secondo gli obiettivi indicati dalle leggi e in coerenza con i conseguenti indirizzi politici e amministrativi del Governo, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri dall'art. 5, secondo comma, lett. e) e f), della legge 23 agosto 1988, n. 400, concerne soltanto l'amministrazione stastale e non anche quella regionale (non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, secondo comma, lett. e) e f) della legge 23 agosto 1988, n. 400).

Massima n. 13454

I poteri di indirizzo e coordinamento attribuiti all'ISTAT dall'art. 24, primo comma, lett. c, della legge 23 agosto 1988, n. 400 non sono espressione della funzione di indirizzo e coordinamento dello Stato nei confronti delle regioni e delle province autonome, ma rappresentano una forma di coordinamento tecnico volta unicamente a imporre o rendere omogenee le metodologie statistiche utilizzate dai vari centri pubblici di informazione statistica, e quindi non incidono sul potere delle regioni e delle province autonome di programmare, dirigere e gestire l'attivita' dei propri uffici statistici (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 24, primo comma, lett. c della legge 23 agosto 1988, n. 400).

Massima n. 13455

Il potere di direzione delle funzioni delegate attribuito al Presidente della Giunta regionale presuppone il potere governativo di dare istruzioni ed il dovere dello stesso Presidente della Giunta di conformare a queste ultime le proprie direttive; il Commissario del Governo e' l'organo tramite il quale le direttive governative vengono trasmesse alle amministrazioni regionali, senza che cio' possa comportare alcuna interferenza sui poteri a queste ultime riconosciuti dalla Costituzione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lett. e, della legge 23 agosto 1988, n. 400).

Massima n. 13456

Il potere di proposta verso il Presidente del Consiglio dei Ministri per quel che riguarda l'adozione di inizative nel campo dei rapporti tra Stato e regioni, ed in particolare in ordine alla funzione statale di indirizzo e coordinamento, attribuito al Commissario del Governo dall'art. 13, primo comma, lett. e, della legge 23 agosto 1988, n. 400, non lede le competenze costituzionali garantite alle Regioni e alle province autonome in quanto si tratta di potere di mera proposta che deve essere esercitato nel rispetto dei limiti posti alle competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma, lett. e della legge 23 agosto 1988, n. 400).

Massima n. 13457

Le disposizioni concernenti le attribuzioni del Commissario del Governo contenute nell'art. 13, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano anche alla Regione Trentino- Alto Adige e alle Province di Trento e di Bolzano, come espressamente dispone il secondo comma dell'art. 13, il quale, peraltro, facendo salve le diverse discipline previste dalle disposizioni statutarie e da quelle di attuazione delle stesse, garantisce le regioni e le province autonome da illegittime interferenze nell'autonomia costituzionalmente loro riconosciuta (non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, secondo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400).

Massima n. 13458

Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' l'organo posto al vertice dell'amministrazione interna alla stessa Presidenza al quale non sono mai imputati poteri o rapporti aventi un rilievo esterno. E' pertanto non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, primo comma, lett. p, della legge 23 agosto 1988, n. 400 il quale attribuisce al Segretario generale il compito di curare gli adempimenti relativi ai rapporti con le regioni e le province autonome, all'esame delle leggi regionali ai fini dell'art. 127 della Costituzione, di coordinamento tra legislazione statale e regionale, all'attivita' dei Commissari di Governo nelle regioni, ai problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine, trattandosi di competenze inidonee ad incidere sulla sfera di autonomia costituzionalmente garantita alle regioni e alle province autonome.

Massima n. 13459

L'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo e' un ufficio interno al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; conseguentemente, il potere ad esso attribuito dall'art. 23, sesto comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di avvalersi di altri organi della pubblica amministrazione e di promuovere forme di collaborazione con gli uffici delle presidenze delle Giunte regionali al fine di armonizzare i testi normativi statali e regionali, non puo' incidere sulla sfera di autonomia costituzionalmente garantita alle regioni e alle province autonome (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, sesto comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400).

Massima n. 13460

L'art. 12, settimo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400 che ha delegato il Governo ad adottare provvedimenti legislativi per il riordino e l'eventuale soppressione di organismi a composiizone mista Stato-Regioni, in modo da accentrare nella Conferenza Stato-Regioni i compiti delle molteplici commissioni miste previste da varie leggi, non si riferisce alle Commissioni paritetiche, formate da rappresentanti dello Stato e da delegati della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome, che operano in connessione con i compiti di attuazione dello Statuto regionale (Non fondatezza della questione di egittimita' costituzionale dell'art. 12, settimo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400).

Massima n. 13938

L'art. 13, primo comma, lett. b della legge 23 agosto 1988, n. 400 nel prevedere che il Commissario del Governo promuove riunioni decentrate tra rappresentanti regionali e statali al fine di coordinare le rispettive attivita', non lede alcuna competenza regionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma, lett. b, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Per questi motivi

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lettera p, della legge 14 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), nella parte in cui si riferisce all'annullamento degli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla regione, sollevata, in riferimento agli artt. 4, n. 1, 5 e 60 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale relative alle disposizioni dell'art. 2, terzo comma, lettera p, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in quanto concernenti disposizioni già dichiarate incostituzionali;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lettera d, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, in riferimento:

a) agli artt. 5 e 116 della Costituzione, 3, terzo comma, 8, 9, 16, 40, ultimo comma, 52 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige), dalla Provincia autonoma di Trento;

b) all'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;

c) agli artt. 5, 6, 116 e 125 della Costituzione e agli artt. 3, terzo comma, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, primo comma, 19, 33, 49, 38, 61, 78, 87, 88, 90, 91, 92, 98, 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, in relazione all'art. 10 del Trattato di pace del 10 febbraio 1947 (reso esecutivo con d.lgs. 28 settembre 1947, n. 1430), dalla Provincia autonoma di Bolzano;

d) agli artt. 3 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Regione Sardegna) e 2 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, dalla Regione Sardegna;

e) agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in relazione agli artt. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382 e 4 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla Regione Veneto;

f) agli artt. 116 della Costituzione, 4, 5, 16, 41, 44, 87 ed 88 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e 32 e ss. e 42 e ss. del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49, dalla Regione Trentino-Alto Adige;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella parte in cui non prevede l'intervento del Presidente della Regione alle sedute del Consiglio dei ministri relative alle delibere indicate nello stesso articolo per le quali l'intervento sia richiesto dallo Statuto o dalle norme di attuazione dello stesso, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 44 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, anche in relazione all'art. 4 del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lettera h, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati dagli artt. 1 e 5 della legge 22 luglio 1975, n. 382 e 6 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché dalla Regione Trentino-Alto Adige in riferimento agli artt. 116 della Costituzione, 4, 5, 16, 41, 44, 87 e 88 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;

6) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lettera d, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella parte in cui non prevede la concorrenza dell'interesse nazionale alla tutela delle minoranze linguistiche locali, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 4, 8, 9 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e alle norme interposte contenute nell'art. 10 del Trattato di pace del 10 febbraio 1947 (reso esecutivo con d.lgs. 28 settembre 1947, n. 1430);

7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, quinto comma, lettera b, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Sardegna in riferimento agli artt. 116 della Costituzione, 3 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 5, 6, 116, 125 e 134 della Costituzione, agli artt. 3, terzo comma, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, primo comma, 19, 33, 49, 38, 81, 78, 87, 88, 90, 91, 92, 98, 103, 104, 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e alle norme interposte contenute nell'art. 10 del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 (reso esecutivo con d.lgs. 28 settembre 1947, n. 1430);

8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, lettere e ed f, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Sardegna in riferimento agli artt. 3 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come attuata dal d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250 e dall'art. 2 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348;

9) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, lettera c, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, in riferimento:

a) agli artt. 5, 6, 116, 125 e 134 della Costituzione, agli artt. 3, terzo comma, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, primo comma, 19, 33, 49, 38, 61, 78, 87, 88, 90, 91, 92, 98, 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché alle norme interposte contenute nell'art. 10 del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 (reso esecutivo con d.lgs. 28 settembre 1947, n. 1430) dalla Provincia autonoma di Bolzano;

b) agli artt. 117, 118 e 125 della Costituzione, in relazione agli artt. 41-54, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dalla Regione Veneto;

c) agli artt. 116 della Costituzione e 4, 5, 16, 41, 44, 87, 88 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come attuati dagli artt. 32 e ss. e 42 e ss. del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49 dalla Regione Trentino-Alto Adige;

10) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lettera e, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Trentino-Alto Adige in riferimento agli artt 116 della Costituzione e 4, 5, 16, 41, 44, 87 e 88 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come attuati dagli artt. 32 e ss. e 42 e ss. del d.P.R. 1973, n. 49;

11) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, lettera b, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 5, 6, 116, 125 e 134 della Costituzione, agli artt. 3, terzo comma, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, primo comma, 19, 33, 49, 38, 61, 78, 87, 88, 90, 91, 92, 98, 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché alle norme interposte contenute nell'art. 10 del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 (reso esecutivo con d.lgs. 28 settembre 1947, n. 1430);

12) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, primo comma, lettera e, e secondo comma e 19, primo comma, lettera p, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 5, 6, 116, 125 e 134 della Costituzione, agli artt. 3, terzo comma, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, primo comma, 19, 33, 49, 38, 81, 78, 87, 88, 90, 91, 92, 98, 103, 104, 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché alle norme interposte contenute nell'art. 10 del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 (reso esecutivo con d.lgs. 28 settembre 1947, n. 1430), e dalla Regione Trentino-Alto Adige in riferimento agli artt. 116 della Costituzione, 4, 5, 16, 41, 44, 87 e 88 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;

13) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, sesto comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 5, 6, 116, 125 e 134 della Costituzione, agli artt. 3, terzo comma, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, primo comma, 19, 33, 49, 38, 81, 78, 87, 88, 90, 91, 92, 98, 103, 104, 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché alle norme interposte contenute nell'art. 10 del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 (reso esecutivo con d.lgs. 28 settembre 1947, n. 1430); dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, 118 e 125 della Costituzione, come attuati dagli artt. 41 e 54 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; e dalla Regione Trentino-Alto Adige in riferimento agli artt. 116 della Costituzione, 4, 5, 16, 41, 44, 87 e 88 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come attuati dagli artt. 32 e ss. e 42 e ss. del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49;

14) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, settimo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 5, 6, 116, 125 e 134 della Costituzione, agli artt. 3, terzo comma, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, primo comma, 19, 33, 49, 38, 81, 78, 87, 88, 90, 91, 92, 98, 103, 104, 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché alle norme interposte contenute nell'art. 10 del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 (reso esecutivo con d.lgs. 28 settembre 1947, n. 1430).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/04/89.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze