Art. 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finchè sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Testo aggiornato al 2026-07-28. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Spiegazione

La magistratura italiana è un corpo indipendente dal Governo e dal Parlamento, dotato di un organo di autogoverno chiamato Consiglio superiore della magistratura (CSM). Il CSM è presieduto dal Presidente della Repubblica e include di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi dai magistrati stessi e per un terzo dal Parlamento, che sceglie tra professori universitari di diritto e avvocati con almeno quindici anni di attività. I membri elettivi restano in carica quattro anni, non possono essere rieletti immediatamente e, durante il mandato, non possono esercitare la professione forense né sedere in assemblee elettive.

Perché esiste questa norma

La norma tutela l'indipendenza della funzione giurisdizionale da ogni ingerenza politica o esecutiva, condizione essenziale per l'imparzialità del giudice. Il CSM quale organo di autogoverno sottrae le decisioni sulle carriere dei magistrati alla discrezionalità del potere esecutivo. La componente laica eletta dal Parlamento introduce un contrappeso democratico all'autoreferenzialità della categoria.

Domande frequenti

Perché il Presidente della Repubblica presiede il CSM se la magistratura deve essere indipendente?

La presidenza del Capo dello Stato garantisce un raccordo istituzionale al di sopra delle parti. Non implica un potere direttivo sulla magistratura, ma conferisce autorevolezza all'organo e ne sottolinea il rilievo costituzionale.

Un componente eletto del CSM può essere rieletto subito dopo la scadenza dei quattro anni?

No. La Costituzione vieta la rielezione immediata. Scaduto il quadriennio, il membro non può candidarsi per il mandato successivo; potrà eventualmente tornare solo dopo un intervallo.

Quali requisiti deve avere un avvocato per poter essere eletto nella quota riservata al Parlamento?

Deve avere almeno quindici anni di esercizio della professione forense. Sono ammissibili anche i professori ordinari universitari in materie giuridiche; altri profili, come i notai o i magistrati in pensione, non rientrano tra i destinatari.

Un avvocato eletto al CSM può continuare a esercitare la professione durante il mandato?

No. Per tutta la durata dell'incarico i componenti elettivi non possono essere iscritti negli albi professionali. L'esercizio della professione forense è incompatibile con la carica e deve essere sospeso.

Cosa accade se un componente del CSM viene eletto al Parlamento mentre è ancora in carica?

La Costituzione stabilisce un'incompatibilità assoluta: non si può far parte contemporaneamente del CSM e del Parlamento. Il soggetto dovrebbe rinunciare a uno dei due incarichi prima di assumere il nuovo.