Art. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Testo aggiornato al 2026-07-28. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Spiegazione

L'articolo 38 pone le fondamenta costituzionali del sistema di protezione sociale italiano. Chi non può lavorare per ragioni di salute o fisiche e non dispone di mezzi propri ha diritto al mantenimento da parte dello Stato: entrambe le condizioni devono coesistere. I lavoratori godono invece di una tutela previdenziale specifica: infortuni, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria devono essere coperti da appositi strumenti. Le persone con disabilità hanno diritto all'istruzione e alla formazione professionale. La rete di protezione è gestita da enti pubblici, ma accanto a essi l'assistenza privata è ammessa liberamente.

Perché esiste questa norma

La norma tutela la dignità della persona umana, impedendo che malattia, vecchiaia o impossibilità di lavorare riducano il cittadino all'indigenza. La distinzione tra assistenza sociale — rivolta a chiunque versi nel bisogno — e previdenza sociale — legata al rapporto di lavoro — riflette due logiche solidaristiche complementari, una universale e una contributiva.

Domande frequenti

Ho perso il lavoro ma ho dei risparmi in banca: ho diritto all'assistenza sociale prevista dalla Costituzione?

Non in via diretta. L'articolo richiede che il cittadino sia inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi: entrambe le condizioni devono coesistere. Chi dispone di risparmi sufficienti non soddisfa la seconda condizione, anche se è temporaneamente senza occupazione.

Sono un lavoratore dipendente e mi sono infortunato sul lavoro: che garanzie mi dà la Costituzione?

La Costituzione impone che esistano strumenti previdenziali adeguati per coprire l'infortunio. Spetta alla legge ordinaria disciplinarne le modalità concrete, ma la garanzia costituzionale vincola il legislatore all'istituzione di tale copertura.

Mio figlio ha una disabilità e fatica a seguire il percorso scolastico ordinario: la Costituzione gli riconosce diritti specifici?

Sì. Gli inabili e i minorati hanno diritto costituzionale all'educazione e all'avviamento professionale. Questo obbliga lo Stato a predisporre percorsi formativi adeguati, compresi eventuali supporti specializzati.

Un'associazione religiosa vuole aprire una mensa per i poveri e un centro di accoglienza: trova un fondamento nella Costituzione?

Sì. L'articolo dichiara libera l'assistenza privata, riconoscendo a enti, associazioni e organizzazioni religiose o laiche il diritto di affiancarsi alle strutture pubbliche senza necessità di autorizzazione costituzionale aggiuntiva.

La Costituzione garantisce un importo minimo di pensione?

Non un importo specifico. Esige che i mezzi previdenziali siano adeguati alle esigenze di vita del lavoratore; la quantificazione concreta è demandata alla legge ordinaria, soggetta a revisioni nel tempo.