Art. 103

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Testo aggiornato al 2026-07-28. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Spiegazione

Quando un cittadino ha un conflitto con la pubblica amministrazione, non si rivolge ai tribunali ordinari ma ai giudici amministrativi, come il TAR e il Consiglio di Stato. Questi organi tutelano principalmente gli interessi legittimi, cioè il diritto a che la PA agisca secondo le regole; in casi specifici previsti dalla legge, tutelano anche i diritti soggettivi veri e propri. Le questioni di denaro pubblico e di responsabilità dei funzionari per danni all'erario spettano invece alla Corte dei conti. I tribunali militari giudicano in tempo di pace solo i reati strettamente militari commessi da appartenenti alle Forze armate; in tempo di guerra la loro competenza si amplia nei termini fissati dalla legge.

Perché esiste questa norma

La separazione tra giustizia ordinaria e giustizia amministrativa riflette la posizione peculiare della PA: quando esercita poteri autoritativi, il cittadino vanta un interesse legittimo che richiede un giudice specializzato. La Corte dei conti e i tribunali militari rispondono alla stessa logica: materie tecnicamente complesse o sensibili esigono organi dotati di competenze specifiche e di garanzie adeguate alla natura del rapporto controverso.

Domande frequenti

Il Comune mi ha negato il permesso di costruire: a quale giudice mi rivolgo?

Al giudice amministrativo, in primo grado al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) e in appello al Consiglio di Stato. Il diniego di un'autorizzazione lede un interesse legittimo, materia di competenza della giustizia amministrativa e non dei tribunali ordinari.

Un dirigente pubblico ha speso fondi statali in modo irregolare: chi lo giudica?

La Corte dei conti, competente in materia di contabilità pubblica. Può condannare il funzionario a risarcire il danno erariale, cioè il pregiudizio patrimoniale causato alle casse pubbliche dalla sua condotta irregolare.

Sono un militare e ho commesso un furto in un negozio privato in tempo di pace: mi giudica il tribunale militare?

No. In tempo di pace i tribunali militari giudicano solo i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate. Un reato comune rimane di competenza del giudice penale ordinario, indipendentemente dallo status militare dell'imputato.

La mia amministrazione non mi ha pagato lo stipendio: devo rivolgermi al TAR o al giudice del lavoro?

In linea di principio i crediti retributivi dei dipendenti pubblici sono diritti soggettivi devoluti al giudice ordinario del lavoro. Tuttavia la ripartizione può variare in base a quanto la legge attribuisce espressamente alla giurisdizione amministrativa.

In tempo di guerra i tribunali militari possono giudicare anche i civili?

La Costituzione rinvia alla legge la determinazione della loro giurisdizione in tempo di guerra, senza limitarla esplicitamente ai soli militari. Spetta dunque alla legge ordinaria stabilire se e in quali casi essa si estenda ai civili.