Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finchè non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Spiegazione
Alla scadenza naturale della legislatura o in caso di scioglimento anticipato, le elezioni per le nuove Camere devono tenersi entro settanta giorni. Una volta completato lo scrutinio, le Camere elette devono tenere la loro prima seduta entro venti giorni dalle elezioni. Questi due termini decorrono in sequenza e restano distinti: il primo riguarda lo svolgimento del voto, il secondo la convocazione dell'assemblea. Per evitare che il Paese rimanga senza organo legislativo durante la transizione, i poteri delle Camere uscenti sono automaticamente prorogati fino a quando le nuove non si siano riunite.
Perché esiste questa norma
La norma tutela la continuità istituzionale dello Stato, impedendo che si crei un vuoto di rappresentanza parlamentare tra la fine di una legislatura e l'inizio della successiva. I termini perentori garantiscono che la transizione elettorale avvenga in tempi certi e brevi. La proroga assicura che le funzioni legislative e di controllo politico non siano mai sospese nemmeno nel periodo più delicato del passaggio di consegne.
Domande frequenti
Se la legislatura finisce per scadenza naturale del mandato, i settanta giorni si contano allo stesso modo di quando c'è uno scioglimento anticipato?
Sì. Il termine di settanta giorni decorre dalla fine delle Camere precedenti, indipendentemente dal fatto che si tratti di scadenza naturale del mandato o di scioglimento anticipato.
Durante la proroga il vecchio Parlamento può approvare leggi ordinarie?
Formalmente sì: la proroga mantiene integri i poteri ordinari. Per prassi istituzionale consolidata, tuttavia, il Parlamento uscente si limita agli affari correnti e urgenti, evitando decisioni politicamente rilevanti che spettano al nuovo.
Il termine di venti giorni per la prima riunione si somma ai settanta giorni per le elezioni?
No. I due termini sono distinti e decorrono in sequenza: settanta giorni è il limite per tenere le elezioni; venti giorni è il termine ulteriore, che decorre dalle elezioni, entro cui le nuove Camere devono riunirsi per la prima volta.
Cosa succede se le nuove Camere non si riuniscono entro il ventesimo giorno dalle elezioni?
La Costituzione non prevede una sanzione esplicita. Il mancato rispetto del termine costituisce un'irregolarità istituzionale grave; i poteri delle Camere uscenti rimarrebbero prorogati fino all'effettiva prima riunione.
La proroga vale per entrambe le Camere contemporaneamente, oppure ciascuna cessa i propri poteri in modo indipendente?
La norma si riferisce alle Camere nel loro insieme. La proroga opera per ciascuna separatamente, garantendo che nessun ramo del Parlamento rimanga privo di poteri finché la rispettiva Camera di nuova elezione non si sia riunita.