Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Testo aggiornato al 2026-07-28. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Spiegazione

L'articolo stabilisce che l'Italia non usa la forza militare per attaccare altri paesi né per imporre le proprie ragioni nelle dispute internazionali: è un divieto che colpisce la guerra offensiva, non la difesa. Il paese accetta inoltre che organismi sovranazionali esercitino competenze che altrimenti spetterebbero allo Stato italiano, purché tutti gli Stati coinvolti si trovino su un piano di parità. Lo Stato si impegna infine a sostenere attivamente le istituzioni internazionali che lavorano per la pace e la giustizia tra le nazioni.

Perché esiste questa norma

La norma nasce dalla tragica esperienza della Seconda guerra mondiale, in cui l'Italia partecipò come paese aggressore con esiti devastanti. L'obiettivo è blindare costituzionalmente la vocazione pacifica della Repubblica, vietare future guerre offensive e ancorare l'Italia a un ordine internazionale fondato sul diritto e sulla cooperazione.

Domande frequenti

Se l'Italia ripudia la guerra, come mai partecipa a missioni militari all'estero?

Il divieto riguarda la guerra offensiva, non la partecipazione a operazioni di pace o di difesa collettiva autorizzate da organismi internazionali. Le missioni all'estero, se svolte in quel quadro, sono compatibili con la Costituzione.

L'adesione all'Unione Europea non viola la sovranità italiana?

No. L'articolo prevede espressamente che l'Italia possa cedere quote di sovranità, purché in condizioni di parità con gli altri Stati. La partecipazione all'UE rientra esattamente in questa ipotesi.

L'articolo proibisce all'Italia di avere un esercito?

No. Il ripudio riguarda l'uso offensivo della forza armata. Le forze armate restano legittime per la difesa del territorio nazionale e per le missioni autorizzate in sede internazionale.

L'Italia può difendersi militarmente se viene attaccata?

Sì. Il divieto costituzionale colpisce la guerra come strumento di offesa, non la difesa. Altre disposizioni della Costituzione riconoscono il dovere di difesa della patria, che presuppone la legittimità della risposta a un'aggressione.

Cosa succede se una decisione di un organismo internazionale contrasta con un interesse nazionale italiano?

L'articolo impegna l'Italia ad accettare le limitazioni di sovranità derivanti dall'adesione a tali organismi. Un conflitto con un interesse nazionale non autorizza di per sé lo Stato a disattendere gli obblighi internazionali assunti.