Art. 126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Testo aggiornato al 2026-07-28. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Spiegazione

Il Presidente della Repubblica può sciogliere il Consiglio regionale e rimuovere il Presidente della Giunta in caso di gravi violazioni costituzionali o di legge, oppure per ragioni di sicurezza nazionale, sentita una commissione parlamentare bicamerale. Il Consiglio può altresì sfiduciare il Presidente della Giunta con una mozione firmata da almeno un quinto dei componenti, approvata a maggioranza assoluta per appello nominale, e non messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. Se la sfiducia è approvata, o se il Presidente eletto direttamente dai cittadini muore, si dimette, è rimosso o permanentemente impedito, la Giunta decade e il Consiglio si scioglie automaticamente. Lo stesso avviene se si dimette contestualmente la maggioranza dei consiglieri.

Perché esiste questa norma

La norma bilancia l'autonomia regionale con la necessità di garantire il rispetto della legalità costituzionale e la coesione dello Stato. Il meccanismo per cui la crisi del Presidente travolge anche il Consiglio responsabilizza eletti e consiglieri, scoraggiando l'instabilità politica cronica. Lo scioglimento dall'esterno resta un rimedio eccezionale, circondato da garanzie procedurali a tutela dell'autonomia democratica regionale.

Domande frequenti

Chi decide se sciogliere un Consiglio regionale per violazione della Costituzione?

Il Presidente della Repubblica, con decreto motivato, dopo aver sentito una commissione composta da deputati e senatori istituita per le questioni regionali. Non è una decisione autonoma del Governo.

Se il Presidente della Giunta si dimette, i consiglieri regionali perdono il loro mandato?

Sì, ma solo se il Presidente era stato eletto direttamente dai cittadini. In quel caso le dimissioni comportano automaticamente la caduta della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

Quanti consiglieri devono firmare una mozione di sfiducia perché sia valida?

Almeno un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La mozione deve poi essere approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri con voto per appello nominale.

Una Regione può essere sciolta anche senza aver violato nessuna legge?

Sì. La Costituzione prevede lo scioglimento anche per ragioni di sicurezza nazionale, indipendentemente da violazioni di legge o della Costituzione.

Perché la mozione di sfiducia non può essere discussa il giorno stesso in cui viene presentata?

Il termine minimo di tre giorni garantisce una riflessione ponderata ed evita decisioni affrettate, rendendo la sfiducia un atto deliberato piuttosto che una reazione impulsiva a eventi contingenti.