Art. 125

COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Testo aggiornato al 2026-07-28. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Spiegazione

Il primo comma è stato soppresso nel 2001 dalla legge costituzionale n. 3, che ha eliminato i controlli statali sugli atti amministrativi regionali. Il secondo comma stabilisce che in ogni Regione devono esistere tribunali competenti a decidere, in primo grado, i ricorsi dei cittadini contro gli atti illegittimi della pubblica amministrazione: oggi sono i Tribunali Amministrativi Regionali. Le regole di funzionamento di questi organi sono fissate dalla legge ordinaria dello Stato, non dalle singole Regioni. Per avvicinare la giustizia ai territori più distanti dal capoluogo, possono essere istituite sezioni decentrate in altre città.

Perché esiste questa norma

La norma garantisce che la tutela giurisdizionale contro gli atti amministrativi sia assicurata a livello territoriale, senza costringere il cittadino a rivolgersi a corti centrali. Il principio di prossimità riduce costi e tempi del contenzioso, rendendo più effettivo il diritto di difesa. La riserva di legge statale assicura uniformità di regole e indipendenza dei giudici su tutto il territorio nazionale.

Domande frequenti

Il primo comma è stato davvero cancellato dalla Costituzione? Cosa prevedeva?

Sì, è stato abrogato nel 2001. Prevedeva un organo statale di controllo sulla legittimità degli atti amministrativi regionali, ritenuto incompatibile con la maggiore autonomia riconosciuta alle Regioni dalla riforma costituzionale.

Se un ente pubblico della mia regione mi nega un permesso, a quale tribunale mi rivolgo?

Al tribunale amministrativo di primo grado istituito nella tua Regione. Esso è competente a esaminare i ricorsi contro gli atti illegittimi delle pubbliche amministrazioni regionali e locali.

Perché le regole di questi tribunali le stabilisce lo Stato e non la Regione?

Per garantire regole uniformi e indipendenza dei giudici su tutto il territorio. Se ogni Regione potesse disciplinare autonomamente i propri giudici amministrativi, rischierebbe di condizionarne l'imparzialità.

Cosa sono le sezioni con sede diversa dal capoluogo e a cosa servono?

Sono articolazioni del tribunale regionale collocate in città diverse dal capoluogo. Servono ad avvicinare la giustizia amministrativa ai cittadini di zone geograficamente lontane dalla sede principale.

Se perdo davanti al tribunale amministrativo regionale, posso fare appello?

Sì. L'articolo parla solo del primo grado; la legge ordinaria prevede un giudice di secondo grado competente a riesaminare la sentenza. La Costituzione non disciplina qui quel livello ulteriore.