Art. 91
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Prima di esercitare qualsiasi potere presidenziale, il Presidente della Repubblica appena eletto deve prestare un giuramento solenne. L'impegno ha due componenti distinte: fedeltà alla Repubblica e osservanza della Costituzione. La cerimonia si tiene davanti al Parlamento in seduta comune, con deputati e senatori riuniti insieme nella stessa assemblea. Finché il giuramento non è pronunciato, il mandato non ha ancora effetto giuridico e nessun atto presidenziale può essere compiuto.
La norma vincola il Capo dello Stato ai valori fondanti dell'ordinamento prima ancora che eserciti i suoi poteri, trasformando un atto elettorale in un impegno costituzionale pubblico. La sede parlamentare garantisce visibilità democratica e solennità istituzionale all'assunzione della carica, rendendo il momento verificabile dall'intera rappresentanza nazionale.
No. Il giuramento è un requisito inderogabile: senza di esso il mandato presidenziale non produce effetti e il Presidente non può compiere alcun atto ufficiale. Il rifiuto impedirebbe l'assunzione effettiva delle funzioni.
No. Poiché il giuramento precede l'assunzione delle funzioni, qualsiasi atto presidenziale compiuto prima sarebbe privo di fondamento giuridico e non produrrebbe effetti nell'ordinamento.
È la riunione congiunta di Camera dei deputati e Senato della Repubblica in un'unica assemblea, convocata per gli atti di maggiore rilevanza istituzionale. Raccoglie l'intera rappresentanza parlamentare, conferendo alla cerimonia il massimo grado di solennità.
Produce effetti giuridici concreti: è il presupposto formale che abilita il Presidente all'esercizio dei suoi poteri. Una grave violazione dei suoi contenuti può rilevare sul piano della responsabilità costituzionale del Capo dello Stato.
La seduta comune è presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, in conformità alle disposizioni regolamentari che disciplinano le riunioni congiunte delle due Camere.