Corte costituzionale

Ordinanza n. 298/2003

Corte cost., ord. 26 settembre 2003, n. 298

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
298/2003
Data di deposito
26 settembre 2003
Data di decisione
22 settembre 2003
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:298

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27905

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 79, commi 1 e 2, e 12, comma 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione, nella parte in cui non limitano il diritto del locatario di ripetere la differenza tra canone equo e canone pattizio ai soli casi in cui il locatario stesso dimostri che il contratto di locazione si sia risolto per morosità, conseguente a impotenza finanziaria dovuta al pregresso pagamento di tali differenze. Infatti - posto che la disciplina dell'equo canone, già espressione di un ponderato e non irragionevole bilanciamento di interessi, è in via di superamento in modo necessariamente graduale - non spetta alla Corte introdurre le distinzioni prospettate dal rimettente. - Questione già sollevata nel medesimo giudizio e dichiarata inammissibile dalla Corte con ordinanza n. 287/2002, per difetto di motivazione sulla rilevanza. - Sulla disciplina dell'equo canone, v. citata ordinanza n. 17/1989.

Massima n. 27906

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 79, commi 1 e 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che la disciplina sull'equo canone che prevede la nullità dei patti contrari alla legge e il diritto del locatario di ripetere le somme indebitamente versate, sia modificata prevedendo di porre a carico dell'erario la differenza tra canone equo e canone contrattuale. Infatti la modifica auspicata dal rimettente non solo non è costituzionalmente obbligata, ma potrebbe proprio essa presentare profili di irragionevolezza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 79, primo e secondo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 42 e 53 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

il 22 settembre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 settembre 2003.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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