Corte costituzionale
Ordinanza n. 298/2003
Corte cost., ord. 26 settembre 2003, n. 298
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 298/2003
- Data di deposito
- 26 settembre 2003
- Data di decisione
- 22 settembre 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:298
Norme oggetto del giudizio
- art. 79, comma 1, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 79, comma 2, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 12, comma 1, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 12, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 13, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 14, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 15, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 16, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 17, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 18, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 19, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 20, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 21, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 22, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 23, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 24, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 25, legge n. 392 del 27 luglio 1978
Parametri
Massime
Massima n. 27905
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 79, commi 1 e 2, e 12, comma 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione, nella parte in cui non limitano il diritto del locatario di ripetere la differenza tra canone equo e canone pattizio ai soli casi in cui il locatario stesso dimostri che il contratto di locazione si sia risolto per morosità, conseguente a impotenza finanziaria dovuta al pregresso pagamento di tali differenze. Infatti - posto che la disciplina dell'equo canone, già espressione di un ponderato e non irragionevole bilanciamento di interessi, è in via di superamento in modo necessariamente graduale - non spetta alla Corte introdurre le distinzioni prospettate dal rimettente. - Questione già sollevata nel medesimo giudizio e dichiarata inammissibile dalla Corte con ordinanza n. 287/2002, per difetto di motivazione sulla rilevanza. - Sulla disciplina dell'equo canone, v. citata ordinanza n. 17/1989.
Massima n. 27906
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 79, commi 1 e 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che la disciplina sull'equo canone che prevede la nullità dei patti contrari alla legge e il diritto del locatario di ripetere le somme indebitamente versate, sia modificata prevedendo di porre a carico dell'erario la differenza tra canone equo e canone contrattuale. Infatti la modifica auspicata dal rimettente non solo non è costituzionalmente obbligata, ma potrebbe proprio essa presentare profili di irragionevolezza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 79, primo e secondo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 42 e 53 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 22 settembre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 settembre 2003.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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