Corte costituzionale
Sentenza n. 468/1990
Corte cost., sent. 22 ottobre 1990, n. 468
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 468/1990
- Data di deposito
- 22 ottobre 1990
- Data di decisione
- 9 ottobre 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:468
Norme oggetto del giudizio
- art. 56, codice di procedura civile
- art. 55, codice di procedura civile
- art. 74, codice di procedura civile
- art. 19, comma 2, legge n. 117 del 13 aprile 1988
- art. 4, legge n. 117 del 13 aprile 1988
Parametri
- art. 104, Costituzione
- art. 25, comma 1, Costituzione
- art. 101, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 108, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 112, Costituzione
- art. 105, Costituzione
- art. 103, Costituzione
- art. 102, Costituzione
- art. 107, Costituzione
- art. 106, Costituzione
- art. 110, Costituzione
- art. 28, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 109, Costituzione
- art. 25, Costituzione
- art. 24, Costituzione
Massime
Massima n. 16640
La peculiare natura del referendum quale atto-fonte dell'ordinamento preclude al legislatore, di conservare in vigore, in via transitoria, e all'interprete, di riconoscere una ultrattivita' all'art. 56, cod. proc. civ., abrogato dal referendum, inteso come modo di essere dell'azione di responsabilita' di cui all'art. 55 stesso codice, che pur continua a costituire la causa petendi per i giudizi relativi a fatti precedenti l'abrogazione referendaria. A differenza del legislatore che puo' correggere o addirittura disvolere quanto ha in precedenza statuito, il referendum manifesta infatti una volonta' definitiva e irripetibile.
Massima n. 16641
Possono essere sottoposte a controllo di legittimita' costituzionale norme abrogate quando si tratti di cancellarne effetti residuali, non invece allorche' si chieda di richiamare in vigore altre ad esse collegate e parimenti abrogate. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 97, 101 e 104 Cost. - degli artt. 55 e 74 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono, dopo l'abrogazione referendaria, la permanente necessita' dell'autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia, ex art. 56, primo comma, stesso codice, quale condizione di proponibilita' della domanda nel giudizio di responsabilita' civile del magistrato per fatti commessi anteriormente alla caducazione referendaria, nonche' la designazione del giudice competente da parte della Corte di Cassazione, ex art. 56, secondo comma).
Massima n. 16642
Non e' censurabile, sotto un profilo di logica ordinamentale, al fine di individuare il diritto transitorio tra due normative che si succedono nel tempo, la legge che precede per non aver previsto il regime applicabile dopo la propria abrogazione, ma semmai la legge recenziore, dato che sono prerogative del legislatore, che riforma o innova, la scelta e la statuizione del le norme regolatrici dei rapporti non esauriti o definitivamente decisi sotto l'impero della disposizione abrogata. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 97, 101 e 104 Cost. - degli artt. 55 e 74 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono, dopo l'abrogazione referendaria, la permanente necessita' dell'autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia, ex art. 56, primo comma, stesso codice, quale condizione di proponibilita' della domanda nel giudizio di responsabilita' civile del magistrato per fatti commessi anteriormente alla caducazione referendaria, nonche' la designazione del giudice competente da parte della Corte di Cassazione, ex art. 56, comma secondo).
Massima n. 16643
Se e' di tutta evidenza che i giudizi promossi, prima o dopo l'entrata in vigore della legge n. 117 del 1988, per fatti del magistrato commessi anteriormente a quella data, hanno la fonte della 'causa petendi' nei titoli di responsabilita' previsti dall'art. 55 cod. proc. civ., non sarebbe assistita da alcuna certezza la interpretazione che, scindendo le norme sostanziali da quelle processuali nel disposto dell'art. 19 della legge suddetta, applicasse i canoni del 'ius superveniens' e del 'tempus regit actum', con la conseguenza di ridurre la portata della irretroattivita' della nuova normativa alle sole fattispecie sostanziali, di cui agli artt. 2 e 3, escludendone quelle processuali di cui agli artt. 4 e 5. Una lettura corretta dell'art. 19, secondo comma, non puo' che condurre a intendere la irretroattivita' come estesa a comprendere le fattispecie sostanziali insieme con l'intera struttura procedimentale che pone in primo piano il danno ingiusto risarcibile dallo Stato in luogo della diretta responsabilita' del magistrato, con la conseguente legittimazione passiva dello Stato, l'intervento facoltativo del magistrato, la successiva azione di rivalsa dello Stato contro di lui.
Massima n. 16647
Posto che il differimento degli effetti del referendum abrogativo degli artt. 55 e 56 cod. proc. civ. fu motivato dalla esigenza di non lasciare senza una disciplina specifica la materia della responsabilita' civile dei magistrati per fatti causati dall'esercizio della giurisdizione, e che gia' la Corte costituzionale aveva ribadito in sede di giudizio di ammissibilita' del referendum abrogativo la indispensabilita' di un "filtro" a garanzia della indipendenza ed autonomia della funzione giurisdizionale, ne consegue che la mancata previsione, nel contesto dell'art. 19 della legge 13 aprile 1988, n. 117, di una norma a tutela dei valori di cui agli artt. 101 a 113 Cost., determina vulnus - prima ancora che dei suddetti parametri - del principio di non irragionevolezza implicato dall'art. 3 Cost.. Pertanto per un equo bilanciamento dei giustapposti interessi, l'art. 19, secondo comma, della suddetta legge va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il tribunale competente, con rito camerale e conseguente applicazione degli ordinari reclami ed impugnazioni, verifichi la non manifesta infondatezza della domanda ai fini dell'ammissibilita' dell'azione di responsabilita' nei confronti del magistrato promossa successivamente al 7 aprile 1988 (termine finale di differimento degli effetti abrogativi del referendum popolare), per fatti anteriori al 16 aprile 1988 (data di entrata in vigore della nuova normativa). - S. nn. 2/1968, 26/1987, 18/1989.
Massima n. 16648
In forza della irretroattivita' sancita dal suo art. 19, secondo comma, la legge 13 aprile 1988, n. 117, non si applica ai fatti accaduti prima della data della sua entrata in vigore (16 aprile 1988) in alcuna sua parte, ne' sostanziale ne' processuale, trattandosi di un insieme organico e non scindibile, fondato su una ratio radicalmente innovativa del regime precedente, nel senso che, per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, risponde ora lo Stato e in via di rivalsa il magistrato. (Inammissibilita', in quanto sollevata in giudizio vertente su fatti anteriori all'entrata in vigore della normativa impugnata, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, della legge 13 aprile 1988, n. 117, in riferimento agli artt. 24, 25 e 101 Cost.). Cfr. massima D
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nella parte in cui, quanto ai giudizi di responsabilità civile dei magistrati, relativamente a fatti anteriori al 16 aprile 1988, e proposti successivamente al 7 aprile 1988, non prevede che il Tribunale competente verifichi con rito camerale la non manifesta infondatezza della domanda ai fini della sua ammissibilità;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 25, 101 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 74 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 97, 101 e 104 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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