Art. 108

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Testo aggiornato al 2026-07-28. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Spiegazione

L'articolo stabilisce che le regole sull'organizzazione dei tribunali e di tutte le magistrature — ordinarie e speciali — devono essere fissate dal Parlamento con legge formale. Questo impedisce che il governo possa riorganizzare il sistema giudiziario per via amministrativa, senza il controllo democratico delle Camere. La norma tutela inoltre l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali (come i tribunali amministrativi o militari), dei pubblici ministeri che vi operano e dei soggetti non togati che collaborano all'attività giudiziaria. In questo modo si assicura che nessun organo esecutivo possa condizionare la struttura della giustizia o la posizione di chi la esercita.

Perché esiste questa norma

La riserva di legge sull'ordinamento giudiziario garantisce che la struttura della giustizia sia frutto di scelte parlamentari, sottraendola all'arbitrio del potere esecutivo. L'indipendenza estesa anche alle magistrature speciali e ai soggetti non togati evita che pressioni politiche o gerarchiche influenzino l'esercizio della funzione giurisdizionale, realizzando il principio della separazione dei poteri.

Domande frequenti

Cosa sono le giurisdizioni speciali? Esistono tribunali diversi da quelli ordinari?

Sì. Accanto ai tribunali ordinari esistono magistrature speciali competenti per materie specifiche, come i tribunali amministrativi regionali, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e i tribunali militari.

Il governo può riorganizzare i tribunali con un decreto senza passare dal Parlamento?

No. L'organizzazione di tutte le magistrature deve essere disciplinata con legge del Parlamento. Un decreto governativo non è sufficiente: occorre una norma di rango legislativo.

Chi sono gli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia?

Sono soggetti non magistrati di carriera che svolgono funzioni giudiziarie: ad esempio i giudici onorari, gli esperti nei tribunali per i minorenni o i cittadini estratti a sorte per la Corte d'assise.

Il pubblico ministero di un tribunale speciale ha le stesse garanzie di indipendenza del pm ordinario?

Sì. La Costituzione estende esplicitamente le garanzie di indipendenza anche ai pubblici ministeri presso le giurisdizioni speciali, per evitare condizionamenti politici o gerarchici esterni.

Se il Parlamento approvasse una legge che riduce le garanzie dei giudici, quella legge sarebbe valida?

No. Una legge che comprimesse i principi costituzionali di indipendenza della magistratura potrebbe essere dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale, che controlla la conformità delle leggi alla Costituzione.