Art. 105
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Il Consiglio superiore della magistratura (CSM) è l'organo che gestisce in modo esclusivo le carriere di tutti i magistrati italiani. Nessun ministro o organo del governo può assumere un giudice, spostarlo di sede, promuoverlo o avviare un procedimento disciplinare nei suoi confronti: queste decisioni spettano unicamente al CSM. Questo meccanismo serve a garantire che un giudice non debba temere ritorsioni da parte del potere esecutivo quando emette le proprie decisioni. Le modalità concrete di esercizio di queste competenze sono definite dall'ordinamento giudiziario, cioè dalla legislazione ordinaria che regola il funzionamento della magistratura.
La norma tutela l'indipendenza della magistratura sottraendo le decisioni sulle carriere dei giudici a qualsiasi influenza del potere esecutivo. Accentrare nel CSM ogni competenza di carattere personale impedisce che i magistrati siano condizionati, nei loro giudizi, dalla prospettiva di premi o sanzioni provenienti dal governo o dalla politica.
Il trasferimento di un magistrato è disposto esclusivamente dal CSM. Il Ministero della Giustizia non ha potere di ordinare spostamenti di sede, anche in caso di esigenze organizzative urgenti.
I procedimenti disciplinari contro i magistrati sono di competenza del CSM. L'iniziativa disciplinare può essere avviata dal Ministro della Giustizia o dal Procuratore generale presso la Cassazione, ma la decisione finale spetta all'organo di autogoverno.
No. Le assunzioni dei magistrati rientrano nelle competenze esclusive del CSM. Il governo non dispone di alcun potere di veto o di approvazione sulle nomine, proprio per evitare ingerenze politiche nella selezione dei giudici.
Le promozioni sono deliberate dal CSM sulla base di valutazioni di professionalità regolate dall'ordinamento giudiziario. Non esiste una valutazione ministeriale: il giudice risponde della propria carriera solo all'organo di autogoverno.
No. Qualsiasi assegnazione a un ufficio o a una funzione richiede un provvedimento del CSM. Atti di assegnazione adottati da altri soggetti sarebbero privi di validità, perché la competenza è costituzionalmente riservata al Consiglio.