Art. 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Testo aggiornato al 2026-07-28. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Spiegazione

L'articolo costituzionalizza il principio del giusto processo: ogni processo deve svolgersi con piena parità tra le parti davanti a un giudice terzo e imparziale, entro una durata ragionevole. Nel processo penale l'accusato ha diritti precisi: essere informato subito e riservatamente dell'accusa, avere il tempo per prepararsi, interrogare i testimoni a carico e chiamare testimoni a difesa, farsi assistere da un interprete. La prova penale si forma di regola nel contraddittorio tra accusa e difesa: dichiarazioni di chi ha deliberatamente evitato di essere interrogato non possono da sole fondare la condanna. Tutti i provvedimenti dei giudici devono essere motivati. Contro sentenze e misure sulla libertà personale è sempre possibile ricorrere in Cassazione per violazione di legge.

Perché esiste questa norma

L'articolo tutela il diritto fondamentale a un processo equo, garantendo che l'esercizio della giurisdizione rispetti la parità delle parti e l'imparzialità del giudice. In materia penale, mira a proteggere l'imputato da condanne basate su prove non verificate nel contraddittorio. La motivazione obbligatoria dei provvedimenti e il ricorso in Cassazione assicurano la controllabilità delle decisioni giudiziarie e il rispetto della legalità.

Domande frequenti

Il mio processo civile dura da anni. La Costituzione mi tutela in qualche modo?

Sì. La norma impone che i processi si concludano entro tempi congrui. Se la durata è irragionevole, la legge ordinaria prevede strumenti di tutela, incluso l'indennizzo, per i cittadini danneggiati dai ritardi giudiziari.

Sono straniero e non parlo italiano: ho diritto a un interprete nel processo penale?

Sì. L'articolo garantisce all'accusato il diritto a essere assistito da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo, per tutta la durata del procedimento penale.

Se ho perso in appello, posso sempre ricorrere in Cassazione?

Contro sentenze e provvedimenti sulla libertà personale il ricorso in Cassazione per violazione di legge è sempre ammesso. L'unica eccezione prevista riguarda le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Il giudice è obbligato a spiegare perché ha emesso quella sentenza?

Sì. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati: il giudice deve indicare le ragioni di fatto e di diritto della propria decisione. L'assenza di motivazione rende il provvedimento illegittimo.

Un testimone a mio carico nel processo penale si è sempre rifiutato di farsi interrogare dalla mia difesa. Quelle dichiarazioni possono condannarmi?

No. Se il dichiarante ha liberamente e volontariamente scelto di sottrarsi all'interrogatorio della difesa, le sue dichiarazioni non possono da sole fondare la prova della colpevolezza dell'imputato.