Art. 112
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Ogni volta che un fatto costituisce reato, il pubblico ministero — il magistrato che rappresenta l'accusa — è obbligato ad avviare un procedimento penale: non può scegliere di ignorare la notizia di reato per ragioni di opportunità, convenienza politica o preferenza personale. A differenza di quanto accade in molti altri Paesi, in Italia il magistrato requirente non ha discrezionalità nel decidere se perseguire o meno. L'obbligo vale per chiunque sia accusato, garantendo che nessuno possa essere ignorato informalmente dall'accusa. Se il pubblico ministero ritiene di non dover procedere, deve chiedere l'archiviazione a un giudice, che valuta in modo indipendente se la richiesta sia fondata.
La norma tutela il principio di uguaglianza davanti alla legge penale: se la scelta di perseguire fosse rimessa alla discrezionalità dell'accusa, si aprirebbe la porta a trattamenti differenziati fondati su ragioni politiche, economiche o sociali. L'obbligatorietà rende inoltre il pubblico ministero indipendente dal potere esecutivo, impedendo che il governo possa orientare o bloccare le indagini su persone o fatti scomodi.
Non necessariamente un processo, ma è obbligato ad avviare le indagini. Se ritiene che non ci siano elementi sufficienti, può chiedere l'archiviazione a un giudice, che decide se accoglierla o imporre la prosecuzione delle indagini.
No. L'obbligo è sancito in Costituzione proprio per questo: il pubblico ministero è indipendente dal potere esecutivo e non può ricevere direttive politiche su chi perseguire o su chi lasciare indisturbato.
In linea di principio sì: la norma non distingue tra reati gravi e lievi. Nella pratica le risorse limitate creano priorità di fatto, ma sul piano costituzionale nessun reato è formalmente escluso dall'obbligo.
Nei sistemi con discrezionalità, l'accusa può archiviare un caso senza passare da un giudice. In Italia questa scelta spetta al giudice, non al PM, riducendo il rischio di arbitri nell'applicazione della legge penale.
Dipende dal tipo di reato. Per i reati perseguibili d'ufficio il PM procede indipendentemente dalla volontà della vittima. Per i reati procedibili solo a querela, il ritiro può invece bloccare o estinguere il procedimento.