Art. 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Testo aggiornato al 2026-07-28. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Spiegazione

In Italia, la funzione di giudicare spetta esclusivamente ai magistrati ordinari, selezionati e regolati secondo le norme sull'ordinamento giudiziario. È categoricamente vietato creare tribunali straordinari costruiti su misura per uno specifico caso o imputato, oppure giudici speciali estranei al sistema ordinario. È invece ammessa l'istituzione di sezioni specializzate all'interno dei tribunali esistenti — ad esempio per i minorenni o per le controversie commerciali — anche con il contributo di esperti non appartenenti alla magistratura. Infine, la legge può prevedere forme di partecipazione diretta dei cittadini alla giustizia, come accade con i giudici popolari in corte d'assise.

Perché esiste questa norma

La norma presidia il principio del giudice precostituito per legge: nessuno può essere sottratto al giudice naturale né processato da organi creati ad hoc dopo il fatto. Il divieto di giudici straordinari e speciali nasce dalla reazione alle distorsioni dei regimi autoritari, che usavano tali strumenti per condizionare l'esito dei processi. La partecipazione popolare bilancia questa garanzia con un'esigenza democratica di legittimazione sociale della giustizia.

Domande frequenti

Cosa sono i giudici straordinari vietati dalla Costituzione?

Sono organi giurisdizionali creati dopo che un fatto è accaduto, appositamente per giudicare quel caso o quell'imputato. La Costituzione li vieta perché ogni persona ha diritto a essere giudicata da un giudice già previsto dalla legge al momento del fatto, non da uno istituito su misura.

Le sezioni specializzate dei tribunali, come quelle per le imprese, sono costituzionalmente legittime?

Sì. La Costituzione consente sezioni specializzate purché siano interne a un organo giudiziario ordinario e non costituiscano un organo autonomo separato. Il Tribunale delle imprese, essendo una sezione del tribunale ordinario, rispetta pienamente questa condizione.

In cosa consiste la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia?

L'esempio principale in Italia è la corte d'assise, dove giudici togati e giudici popolari — cittadini estratti a sorte — decidono insieme sui reati più gravi. La legge stabilisce per quali materie e secondo quali regole i cittadini comuni possono esercitare funzioni giurisdizionali.

Un esperto esterno, come uno psicologo o un commercialista, può collaborare nelle decisioni di un tribunale?

Sì, nei limiti in cui la legge lo preveda per specifiche sezioni specializzate. La Costituzione lo consente espressamente, a condizione che questi cittadini idonei operino all'interno di un organo giudiziario ordinario e non costituiscano un organo giudicante autonomo.

I tribunali militari violano il divieto di giudici speciali?

No. Il divieto riguarda l'istituzione di nuovi giudici speciali. Le giurisdizioni speciali storicamente riconosciute dall'ordinamento costituzionale complessivo — come quella militare — non rientrano nel divieto, che si rivolge a organi creati al di fuori del sistema costituzionalmente previsto.