Corte costituzionale

Sentenza n. 18/1989

Corte cost., sent. 19 gennaio 1989, n. 18

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
18/1989
Data di deposito
19 gennaio 1989
Data di decisione
11 gennaio 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:18

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, legge n. 117 del 12 aprile 1988
  • legge n. 117 del 13 aprile 1988
  • art. 1, comma 2, legge n. 117 del 13 aprile 1988
  • art. 2, legge n. 117 del 13 aprile 1988
  • art. 131, codice di procedura civile
  • art. 16, legge n. 117 del 13 aprile 1988
  • art. 7, comma 3, legge n. 117 del 3 aprile 1988
  • art. 8, comma 4, legge n. 117 del 3 aprile 1988

Parametri

Massime

Massima n. 12912

Sono illegittimi, per violazione dell'art. 97 Cost., il primo e secondo comma dell'art. 16, L. 13 aprile 1988 n. 117, nella parte in cui dispongono che "e' compilato sommario processo verbale" anziche' "puo', se uno dei componenti dell'organo giudiziario lo richieda, essere compilato sommario processo verbale" dato che il sistema di generalizzata verbalizzazione incide negativamente sul buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

Massima n. 12913

Poiche' la disciplina dell'attivita' del giudice deve essere tale da rendere quest'ultima immune da vincoli che possano comportare la sua soggezione, formale o sostanziale, ad altri organi, ma al tempo stesso il magistrato e' soggetto alla legge e in primo luogo alla Costituzione, che sancisce ad un tempo il principio d'indipendenza e quello di responsabilita', non merita censura una disciplina della responsabilita` civile del magistrato caratterizzata da una serie di misure e di cautele dirette a salvaguardare l'indipendenza dei magistrati nonche' l'autonomia e la pienezza dell'esercizio della funzione giudiziaria. (In base a tale principio e' stata dichiarata non fondata la questione di legittimita` costituzionale dell'intera L. 13 aprile 1988 n. 117, nella parte in cui prevede e disciplina la responsabilita` dei giudici per colpa grave).

Massima n. 12914

Nell'ordinamento italiano, in materia sia civile che penale, la decisione emessa dall'organo giudiziario collegiale e' un atto unitario, alla formazione del quale concorrono i singoli membri del collegio, in base allo stesso titolo ed agli stessi doveri. (In base a tale principio e' stata dichiarata la non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 2 L. 13 aprile 1988 n. 117, nonche' dell'art. 113 c.p.c., come modificato dall'art. 16 stessa legge, nella parte in cui stabiliscono che i componenti dei collegi giudiziari diversi dal relatore rispondono anche per le attivita' che sono specificamente proprie di questo).

Massima n. 12915

Pur essendo possibili scelte diverse da quelle adottate dal legislatore, deve riconoscersi non irragionevole la previsione di una piu` circoscritta area di responsabilita' civile per i componenti laici dei collegi giudiziari, dato che gli stessi non hanno una specifica professionalita' in relazione alle materie giuridiche. (In base a tale principio, e' stata dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7, terzo comma, e 8, quarto comma, L. 13 aprile 1988 n. 117, nella parte in cui limitano la responsabilita' dei cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare organi giudiziari collegiali ai soli casi di dolo ed a quelli di colpa grave previsti dall'art. 2, terzo comma, lett. b) e c)).

Massima n. 12916

Nell'ordinamento costituzionale italiano non esiste un nesso imprescindibile tra indipendenza del giudice e segretezza, intesa quale mezzo per assicurare l'indipendenza attraverso l'impersonalita' delle decisioni. (In base a tale principio, e' stata dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 L. 13 aprile 1988 n. 117, nella parte in cui prevede la verbalizzazione dei provvedimenti collegiali con conseguente deroga alla segretezza della camera di consiglio).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del primo e secondo comma, dell'art. 16 della l. 13 aprile 1988, n. 117 ("Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati") nella parte in cui dispongono che "è compilato sommario processo verbale" anziché "può, se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale";

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 13 aprile 1988, n. 117 - nella parte in cui disciplina la responsabilità civile dei magistrati - sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione di Catania, con ordinanza 12 maggio 1988 (R.O. n. 460 del 1988), in riferimento agli artt. 10, 101, 104 e 108 della Costituzione;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16 della l. 13 aprile 1988, n. 117, sollevate dal Tribunale di Catanzaro con ordinanza 2 maggio 1988 (R.O. n. 350 del 1988), dal Tribunale di Roma con ordinanze 28 aprile 1988 (R.O. n. 270 del 1988) e 4 maggio 1988 (R.O. n. 326 del 1988), dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con ordinanza 3 maggio 1988 (R.O. n. 448 del 1988) e della Corte d'Appello di Trieste con ordinanza 26 aprile 1988 (R.O. n. 382 del 1988) in riferimento agli artt. 3, 101 e 104 della Costituzione;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma secondo, 2 e 16 della l. 13 aprile 1988, n. 117, nonché dell'art. 131 c.p.c., come modificato dall'art. 16 della stessa legge, sollevata dal Tribunale di Biella, con ordinanza 10 maggio 1988 (R.O. n. 327 del 1988), in riferimento agli artt. 3 e 28 della Costituzione;

Dichiara non fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della l. 13 aprile 1988, n. 117, sollevata dal Pretore onorario di Roma con ordinanza 2 maggio 1988 (R.O. n. 327 del 1988), in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della l. 13 aprile 1988, n. 117, sollevata dal Tribunale di Bari con ordinanza 2 maggio 1988 (R.O. n. 396 del 1988), in riferimento agli artt. 101, 104 e 108 della Costituzione;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 7, terzo comma e 8, quarto comma, della l. 13 aprile 1988, n. 117, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Ravenna con ordinanza 28 aprile 1988 (R.O. n. 422 del 1988), in riferimento agli artt. 3, 24 e 25, e all'intero titolo quarto della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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