Corte costituzionale

Sentenza n. 219/2013

Corte cost., sent. 19 luglio 2013, n. 219

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
219/2013
Data di deposito
19 luglio 2013
Data di decisione
16 luglio 2013
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:219

Norme oggetto del giudizio

  • decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011
  • art. 5, testo anteriore alle modifiche introdotte con, decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011
  • decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012
  • decreto-legge n. 213 del 7 dicembre 2012
  • art. 13, secondo periodo, decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011
  • art. 13, primo periodo, decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011
  • art. 1, testo introdotto dal, decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011
  • art. 1, comma 3, lett. a), numero 8), decreto legislativo n. 195 del 15 novembre 2011
  • art. 4, nel testo introdotto dal, decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011
  • art. 3, decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011
  • art. 1-bis, comma 2, decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012
  • legge n. 213 del 7 dicembre 2012
  • art. 6, nel testo modificato dal, decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011
  • art. 1-bis, decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012
  • art. 2, decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011
  • art. 3, comma 6, decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012
  • art. 1-bis, comma 1, decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012
  • art. 2, comma 4, decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011
  • art. 2, comma 7, decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011
  • art. 6, decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011
  • art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011
  • art. 2, comma 3, decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011
  • art. 3, testo modificato dal, decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011
  • art. 1, comma 3, lettera a), numero 8), decreto legislativo n. 195 del 15 novembre 2011
  • art. 4, testo introdotto dal, decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011
  • art. 6, testo modificato dal, decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011
  • art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011
  • art. 1-bis, comma 1, lett. c), decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012
  • che ha modificato, legge n. 213 del 7 dicembre 2012
  • art. 1, decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011
  • art. 1-bis, comma 1, lett. a), numero 1), decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012
  • art. 1-bis, comma 1, lett. e), decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012
  • art. 7, testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla, decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011
  • legge n. 228 del 24 dicembre 2012
  • art. 3, testo vigente dopo la modif. introdotta da, decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011
  • art. 7, testo vigente dopo le modif. introdotte da, decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011
  • art. 2, comma 5, decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011
  • art. 7, decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011
  • art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011
  • art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011
  • art. 1, comma 3, decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011
  • art. 1, comma 4, decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011
  • art. 1, comma 5, testo introdotto dal, decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011
  • art. 1, comma 3, bis, decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011
  • comma 6, testo introdotto dal, decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011
  • art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011
  • art. 3, comma 3, testo vigente dopo la modif. introdotta dal, decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011
  • art. 3, comma 1, decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011
  • art. 3, testo vigente dopo la modif. introdotta dal, decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011
  • art. 5, testo introdotto dal, decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011
  • art. 1-bis, comma 4, decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012
  • art. 7, testo vigente dopo le modifiche introdotte dalla, decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011

Parametri

  • art. 76, Costituzione
  • art. 5, Costituzione
  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 118, Costituzione
  • art. 119, Costituzione
  • art. 120, Costituzione
  • art. 2, comma 1, lett. a), statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 2, comma 1, lett. b), statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 3, comma 1, lett. f), statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 3, comma 1, lett. l), statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 4, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 12, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 15, comma 2, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 48, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 48-bis, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 50, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 117, comma 4, Costituzione
  • art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 103, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 43, statuto regione Sicilia
  • art. 8, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 47, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 49-bis, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 54, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 80, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 81, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 117, comma 6, Costituzione
  • art. 4, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 4, n. 3, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • art. 17, comma 2, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 15 luglio 1988
  • art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 15 luglio 1988
  • art. 24, Costituzione
  • art. 100, Costituzione
  • art. 103, comma 2, Costituzione
  • art. 126, Costituzione
  • art. 69, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 17, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • art. 8, regio decreto legislativo n. 455 del 15 maggio 1946
  • art. 9, regio decreto legislativo n. 455 del 15 maggio 1946
  • art. 10, regio decreto legislativo n. 455 del 15 maggio 1946
  • art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 15 luglio 1988
  • art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
  • art. 3, Costituzione
  • art. 97, Costituzione
  • art. 116, Costituzione
  • art. 117, Costituzione
  • art. 127, Costituzione
  • art. 7, statuto regione Sardegna
  • art. 8, statuto regione Sardegna
  • art. 15, statuto regione Sardegna
  • art. 33, statuto regione Sardegna
  • art. 35, statuto regione Sardegna
  • art. 37, statuto regione Sardegna
  • art. 54, statuto regione Sardegna
  • art. 56, statuto regione Sardegna
  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 1978
  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 1978
  • art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 1978
  • art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 1978
  • art. 113, Costituzione
  • art. 4, n. 1, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 12, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 22, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 41, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 48, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 65, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 33, decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 25 novembre 1975
  • art. 114, Costituzione
  • art. 121, Costituzione
  • art. 122, Costituzione
  • art. 123, Costituzione

Massime

Massima n. 37273

Nel giudizio di legittimità costituzionale di talune disposizioni d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), promosso dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento a plurimi parametri, è inammissibile l'intervento spiegato dalla Regione Molise, infatti, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui atto è oggetto di contestazione; peraltro, nella specie, l'atto di intervento è stato depositato dopo la scadenza del termine per intervenire in giudizio stabilito dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte. - In senso analogo, v. citate sentenze n. 121 del 2010 e n. 172 del 1994.

Massima n. 37274

Sono ammissibili i ricorsi promossi avverso il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di una delibera adottata in via d'urgenza dalla Giunta, ai sensi dell'art. 44, numero 5), dello statuto, in quanto benché gli atti di ratifica dei rispettivi Consigli devono intervenire ed essere prodotti in giudizio non oltre il termine di costituzione della parte ricorrente, termine non rispettato da nessuna delle ricorrenti, ugualmente, avuto riguardo alla data di proposizione dei ricorsi, sussistono gli estremi dell'errore scusabile, in ragione del fatto che tale profilo di inammissibilità a lungo non è stato rilevato, sì da ingenerare affidamento nelle parti in ordine ad una interpretazione loro favorevole. - In tema di proposizione del ricorso in via principale, sotto il profilo del rispetto del termine per la ratifica dei Consigli regionale e provinciali stabilito dallo statuto della Regione Trentino Alto Adige, v. citata sentenza n. 142 del 2012. - In tema di errore scusabile nella proposizione del ricorso in via principale, v. citate sentenze n. 203 del 2012, n. 202 del 2012, n. 178 del 2012 e n. 142 del 2012.

Massima n. 37275

Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale - promosso dalle Regioni Valle D'Aosta e Trentino-Alto Adige, e delle Province di Trento e di Bolzano in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari - dell'art. 5 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che prevede un potere di verifica da parte dello Stato sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile di Regioni ed enti preliminare al controllo della Corte dei conti. L'impugnata disposizione ha subito profonde modifiche introdotte dal d.l. n. 174 del 2012 ed è stato reso espressamente applicabile alle Regioni e alle Province autonome, mentre in origine non lo era. Per tale ragione, non possono venire trasferiti, sul nuovo testo dell'art. 5 e su di essi è intervenuta cessazione della materia del contendere, non risultando avere avuto applicazione l'originario testo normativo. - In senso analogo, v. citate sentenze n. 297, 193 del 2012 e n. 30 del 2012.

Massima n. 37276

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 13, secondo periodo, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), - il quale stabilisce che «la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano». Infatti, detto secondo periodo, contraddicendo la premessa posta dal primo periodo del citato art. 13, impone una diretta applicabilità del d.lgs. n. 149 del 2011 ai soggetti ad autonomia speciale; in tal modo la previsione, ancorché dagli effetti transitori, eccede i limiti fissati dalla legge di delegazione, la quale non consente deroghe, con riguardo ai suddetti soggetti, alla regola dell'adattamento secondo le peculiari procedure facenti capo alle norme di attuazione degli statuti. - In senso analogo, v. citata sentenza n. 178 del 2012

Massima n. 37277

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo periodo, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), - impugnato dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari - che determina le modalità di applicazione del d.lgs. n. 149 del 2011 ai soggetti ad autonomia speciale. L'art. 13 esclude la diretta applicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 149 del 2011 alle ricorrenti regioni e province ad autonomia speciale.

Massima n. 37278

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo periodo, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), - impugnato dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari - che determina le modalità di applicazione del d.lgs. n. 149 del 2011 ai soggetti ad autonomia speciale. L'art. 13 esclude la diretta applicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 149 del 2011 alle ricorrenti regioni e province ad autonomia speciale.

Massima n. 37279

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo periodo, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), - impugnato dalla Regione siciliana in riferimento all'art. 76 e 119 della Costituzione e art. 43 dello statuto regionale - che determina le modalità di applicazione del d.lgs. n. 149 del 2011 ai soggetti ad autonomia speciale. L'art. 13 esclude la diretta applicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 149 del 2011 alle ricorrenti regioni e province ad autonomia speciale.

Massima n. 37280

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo periodo, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), - impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari - che determina le modalità di applicazione del d.lgs. n. 149 del 2011 ai soggetti ad autonomia speciale. L'art. 13 esclude la diretta applicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 149 del 2011 alle ricorrenti regioni e province ad autonomia speciale.

Massima n. 37281

Non sono fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 (nel testo introdotto dall'art. 1- bis , comma 1, del d.l. n. 174 del 2012); 2; 3 (nel testo modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a ), numero 8), del d.lgs. n. 195 del 2011); 4 (nel testo introdotto dall'art. 1- bis , comma 2, del d.l. n. 174 del 2012); e 6 (nel testo modificato dall'art. 3, comma 6, del d.l. n. 174 del 2012) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), - impugnati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 76 Cost.; 2, comma 1, lett. a ) e b ), 3, comma 1, lett. l ), 4, 15, comma 2, 48 -bis e 50 dello statuto valdostano. Infatti, le censurate disposizioni, non sono direttamente applicabili nei confronti dei soggetti ad autonomia speciale.

Massima n. 37282

Non sono fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 (nel testo introdotto dall'art. 1- bis , comma 1, del d.l. n. 174 del 2012); 2, commi 4 e 7; 4 (nel testo introdotto dall'art. 1- bis , comma 2, del d.l. n. 174 del 2012); e 6 (nel testo modificato dall'art. 3, comma 6, del d.l. n. 174 del 2012) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), - impugnati dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige in riferimento a plurimi parametri costituzionali, statutari. Infatti, le censurate disposizioni, non sono direttamente applicabili nei confronti dei soggetti ad autonomia speciale.

Massima n. 37283

Non sono fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 (nel testo introdotto dall'art. 1- bis , comma 1, del d.l. n. 174 del 2012); 2, commi 4 e 7; 4 (nel testo introdotto dall'art. 1- bis , comma 2, del d.l. n. 174 del 2012); e 6 (nel testo modificato dall'art. 3, comma 6, del d.l. n. 174 del 2012) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), - impugnati dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari. Infatti, le censurate disposizioni, non sono direttamente applicabili nei confronti dei soggetti ad autonomia speciale.

Massima n. 37284

Non sono fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), - che disciplina un'ipotesi di scioglimento del Consiglio regionale e di rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario" - impugnato dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 76 e 119 della Costituzione e agli artt. 8, 9 e 10 dello statuto siciliano. Infatti, le censurate disposizioni non sono direttamente applicabili nei confronti dei soggetti ad autonomia speciale.

Massima n. 37285

Non sono fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 (nel testo introdotto dall'art. 1- bis , comma 1, del d.l. n. 174 del 2012); 2, 3 (nel testo modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a ), numero 8), del d.lgs. n. 195 del 2011); 4 (nel testo introdotto dall'art. 1- bis , comma 2, del d.l. n. 174 del 2012); e 6 (nel testo modificato dall'art. 3, comma 6, del d.l. n. 174 del 2012), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), impugnati dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento plurimi parametri costituzionali e statutari. Infatti, le censurate disposizioni non sono direttamente applicabili nei confronti dei soggetti ad autonomia speciale.

Massima n. 37286

Non sono fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1- bis , comma 1, lett. c ), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), impugnato dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3, 97, 116, 117, 119 e 127 della Costituzione; agli artt. 7, 8, 15, 33, 35, 37, 54, 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo statuto speciale per la Sardegna; agli artt. 1, 4, 5 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione). Infatti, le censurate disposizioni non sono direttamente applicabili nei confronti dei soggetti ad autonomia speciale

Massima n. 37287

Non sono fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1- bis , comma 1, lett. a ), numero 1), e lett. e ), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), impugnato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 113, 116 e 117, terzo e quarto comma, della Costituzione; agli artt. 4, numero 1), 12, 22, 41, 48, 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia; e all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia). Infatti, le censurate disposizioni non sono direttamente applicabili nei confronti dei soggetti ad autonomia speciale.

Massima n. 37288

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 7 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», relativo agli effetti dell'inosservanza del patto di stabilità interno, nella parte in cui si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, poiché, così provvedendo, il legislatore delegato ha ecceduto dai limiti impostigli dalla delega, incorrendo nella denunciata violazione dell'art. 76 Cost.

Massima n. 37289

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, nel testo introdotto dall'art. 1- bis , comma 1, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012; 2; 3, nel testo vigente a seguito della modifica introdotta dall'art. 1, comma 3, lett. a ), numero 8), del d.lgs. n. 195 del 2011; e 7, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 228 del 2012, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, impugnati dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 5, 76 e 120 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, in quanto la relazione approvata dal Consiglio dei ministri, conformemente a quanto richiesto dalla legge delega, dà conto dell'impossibilità di raggiungere l'intesa, a causa delle «forti perplessità sulla costituzionalità del provvedimento» manifestate da Regioni ed enti locali; sicché è da escludere che il legislatore delegato abbia trasgredito all'obbligo, impostogli dalla legge delega (art. 2, l. n. 42 del 2009), di collaborare lealmente con il sistema regionale e delle autonomie locali, al fine di giungere ad un testo il più possibile condiviso: l'obbligo di cooperare non significa affatto obbligo di astenersi dal provvedere, quando la cooperazione non ha più margini di successo sul nucleo fondante ed essenziale del provvedimento in questione, affidato alla competenza del legislatore delegato.

Massima n. 37290

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, 2, 3, 5, 7, e 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), impugnati dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 76 e 114 della Costituzione, in quanto la relazione approvata dal Consiglio dei ministri, conformemente a quanto richiesto dalla legge delega (art. 2, l. n. 42 del 2009), dà conto dell'impossibilità di raggiungere l'intesa, a causa delle «forti perplessità sulla costituzionalità del provvedimento» manifestate da Regioni ed enti locali; sicché è da escludere che il legislatore delegato abbia trasgredito all'obbligo, impostogli dalla legge delega, di collaborare lealmente con il sistema regionale e delle autonomie locali, al fine di giungere ad un testo il più possibile condiviso: l'obbligo di cooperare non significa affatto obbligo di astenersi dal provvedere, quando la cooperazione non ha più margini di successo sul nucleo fondante ed essenziale del provvedimento in questione, affidato alla competenza del legislatore delegato.

Massima n. 37291

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, 2, 3, 5, 7, e 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), impugnati dalla Regione Umbria, in riferimento agli artt. 76 e 114 della Costituzione, in quanto la relazione approvata dal Consiglio dei ministri, conformemente a quanto richiesto dalla legge delega (art. 2, l. n. 42 del 2009), dà conto dell'impossibilità di raggiungere l'intesa, a causa delle «forti perplessità sulla costituzionalità del provvedimento» manifestate da Regioni ed enti locali; sicché è da escludere che il legislatore delegato abbia trasgredito all'obbligo, impostogli dalla legge delega, di collaborare lealmente con il sistema regionale e delle autonomie locali, al fine di giungere ad un testo il più possibile condiviso: l'obbligo di cooperare non significa affatto obbligo di astenersi dal provvedere, quando la cooperazione non ha più margini di successo sul nucleo fondante ed essenziale del provvedimento in questione, affidato alla competenza del legislatore delegato.

Massima n. 37292

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nel testo introdotto dall'art. 1- bis , comma 1, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), come modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213 che obbliga le Regioni a statuto ordinario a redigere una relazione di fine legislatura, che descriva dettagliatamente le principali attività normative e amministrative svolte durante la legislatura, con specifico riferimento ai seguenti oggetti (art. 1, comma 4): a) sistema ed esiti dei controlli interni; b) eventuali rilievi della Corte dei conti; c) eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti comunque sottoposti al controllo della regione, nonché degli enti del servizio sanitario regionale, con indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio; d) eventuali azioni intraprese per contenere la spesa, con particolare riguardo a quella sanitaria, e stato del percorso di convergenza ai costi standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; e) situazione economica e finanziaria, in particolare del settore sanitario, quantificazione certificata della misura del relativo indebitamento regionale; f) individuazione di eventuali specifici atti legislativi, regolamentari o amministrativi cui sono riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio; g) stato certificato del bilancio regionale; infatti, la latitudine dell'oggetto proprio della relazione di fine legislatura, in violazione dell'art. 76 Cost., impedisce di attribuire la previsione impugnata ad alcuna delle norme di delega su cui espressamente si fonda il d.lgs. n. 149 del 2011, ovvero agli artt. 2, 17 e 26 della legge n. 42 del 2009.

Massima n. 37293

E' costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, l'art. 1, commi 3- bis e 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (nel testo introdotto dall'art. 1- bis , comma 1, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012). Tali commi - che stabiliscono che la relazione di fine legislatura sia trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e che, in caso di inadempienze, venga ridotta l'indennità del Presidente della Giunta e delle persone preposte agli organi amministrativi regionali indicati dalla norma - sono del tutto privi di autonomia e significato una volta caduta la disposizione che prevede l'obbligo per le regioni di redigere e pubblicare una relazione di fine legislatura, che dia conto dettagliatamente delle principali attività normative e amministrative compiute.

Massima n. 37294

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 - disposizione che descrive una fattispecie di «grave dissesto finanziario» in materia sanitaria - impugnato dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria in riferimento all'art. 76 della Costituzione ed al principio della certezza del diritto, in quanto la legge delega n. 42 del 2009 sarebbe stata parzialmente abrogata, e comunque modificata, dalla legge n. 191 del 2009 (art. 2, commi 77 e seguenti), ovvero dal testo normativo cui la norma impugnata rinvia espressamente per definire il proprio campo applicativo e inoltre perché la legge n. 191 del 2009 avrebbe direttamente formulato previsioni sovrapponibili all'art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011, introducendo in tal modo una revoca parziale della delega originariamente conferita. L'art. 2 della legge n. 191 del 2009 non si pone in linea di collisione con la legge delega e con la norma impugnata, ma definisce i presupposti di applicabilità di quest'ultima, perché stabilisce in quali casi la Regione sia tenuta ad elaborare un piano di rientro e le condizioni in presenza delle quali il Governo possa procedere a nominare il Presidente della Giunta commissario ad acta per l'attuazione del piano. La norma impugnata ne recepisce il contenuto; la circostanza che l'art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011 operi un costante rinvio all'art. 2 della legge n. 191 del 2009 dimostra che tra i due assetti normativi non vi è conflitto, ma continuità. Alla luce del rapporto di integrazione tra le norme in questione, e comunque della alterità dei piani su cui esse intervengono, deve escludersi, pertanto, che si sia verificata l'eventualità prospettata dalle regioni ricorrenti.

Massima n. 37295

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 - disposizione che descrive una fattispecie di «grave dissesto finanziario» in materia sanitaria - impugnato dalla Regione Calabria in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto la legge delega n. 42 del 2009 sarebbe stata parzialmente abrogata, e comunque modificata, dalla legge n. 191 del 2009 (art. 2, commi 77 e seguenti), ovvero dal testo normativo cui la norma impugnata rinvia espressamente per definire il proprio campo applicativo e inoltre perché la legge n. 191 del 2009 avrebbe direttamente formulato previsioni sovrapponibili all'art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011, introducendo in tal modo una revoca parziale della delega originariamente conferita. L'art. 2 della legge n. 191 del 2009 non si pone in linea di collisione con la legge delega e con la norma impugnata, ma definisce i presupposti di applicabilità di quest'ultima, perché stabilisce in quali casi la Regione sia tenuta ad elaborare un piano di rientro e le condizioni in presenza delle quali il Governo possa procedere a nominare il Presidente della Giunta commissario ad acta per l'attuazione del piano. La norma impugnata ne recepisce il contenuto; la circostanza che l'art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011 operi un costante rinvio all'art. 2 della legge n. 191 del 2009 dimostra che tra i due assetti normativi non vi è conflitto, ma continuità. Alla luce del rapporto di integrazione tra le norme in questione, e comunque della alterità dei piani su cui esse intervengono, deve escludersi, pertanto, che si sia verificata l'eventualità prospettata dalle regioni ricorrenti.

Massima n. 37296

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2, 3 e 5, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (in tema di meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed Enti locali), impugnato dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per ritenuto eccesso di delega, rispetto a quanto consentito dall'art. 17, lett. e ), della legge n. 42 del 2009, poiché invece la delega consente l'introduzione di meccanismi automatici sanzionatori degli "organi di governo" delle Regioni: ciò è indiscutibile, posto che tali misure scattano «nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione», oltre che agli enti locali.

Massima n. 37297

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2, 3 e 5, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, che prevede lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario", impugnato dalla Regione Lazio in riferimento agli artt. 120, 121, 122, 123 e 126 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione. La norma impugnata rafforza (e comunque è coerente con) il profilo di legalità che l'art. 126 Cost. pone a presidio dell'autonomia regionale, che rimane garantita dalla previsione che il potere di scioglimento e di rimozione non possa venire attivato, se non innanzi alla violazione di un puntuale precetto normativo, legittimamente imposto alla Regione; peraltro, l'articolazione della più ampia fattispecie di inosservanza delle leggi di coordinamento della finanza pubblica in una maggiormente dettagliata ipotesi di "grave dissesto finanziario" sviluppa, con coerenza, un principio espresso dall'art. 126 Cost., a vantaggio dell'autonomia costituzionale delle Regioni. - Sul potere sanzionatorio, v. citata sentenza n. 50 del 1959. - Sul coordinamento della finanza pubblica, v. citate sentenze n. 169 del 2007; n. 417 del 2005; n. 36 del 2004. - Sull'attribuzione allo Stato del compito di assicurarne il pieno soddisfacimento di tutelare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento, v. citata sentenza n. 274 del 2003. - In tema di potere sanzionatorio introdotto per mezzo della legge ordinaria, in coerenza con l'art. 126 Cost., v. citata sentenza n. 229 del 1989.

Massima n. 37298

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, che prevede lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario", impugnato dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria in riferimento all'art. 126 della Costituzione, poiché essi non descriverebbero "fatti specifici e puntuali" così gravi da poter giustificare l'attivazione del rimedio straordinario, in quanto invece la norma impugnata rafforza (e comunque è coerente con) il profilo di legalità che l'art. 126 Cost. pone a presidio dell'autonomia regionale, che rimane garantita dalla previsione che il potere di scioglimento e di rimozione non possa venire attivato, se non innanzi alla violazione di un puntuale precetto normativo legittimamente imposto alla Regione.

Massima n. 37299

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, che prevede lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario", impugnato dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 122 e 126 della Costituzione avendo il legislatore proceduto ad "autoqualificare" il grave dissesto finanziario quale grave violazione di legge ai sensi dell'art. 126 Cost.; infatti la norma impugnata rafforza (e comunque è coerente con) il profilo di legalità che l'art. 126 Cost. pone a presidio dell'autonomia regionale che rimane garantita dalla previsione che il potere di scioglimento e di rimozione non possa venire attivato, se non innanzi alla violazione di un puntuale precetto normativo legittimamente imposto alla Regione.

Massima n. 37300

E' costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 126 Cost., l'art. 2, commi 2, 3 e 5, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, che contiene disposizioni che definiscono compiutamente gli effetti del grave dissesto finanziario, con riferimento al disavanzo sanitario; difatti, l'art. 126 Cost. ha compiuto scelte precise in ordine al riparto delle competenze costituzionali tra gli organi investiti dell'applicazione del potere sanzionatorio, non comparendo tra questi ultimi la Corte dei conti, mentre al parere affidato alla Commissione parlamentare per le questioni regionali non è attribuito carattere vincolante. L'impugnato art. 2, comma 2, esige, invece, che il Capo dello Stato possa adottare il decreto di scioglimento e rimozione solo su parere conforme della Commissione, per di più espresso a maggioranza di due terzi, donde l'alterazione dell'asse della decisione rispetto alla previsione costituzionale, poiché il Presidente della Repubblica è tenuto ad esercitare il potere, uniformandosi al parere che proviene dalle Camere. Parimenti, il conferimento alla Corte dei conti della funzione di accertare la «diretta responsabilità, con dolo o colpa grave del Presidente della Giunta regionale» spezza indebitamente il delicato equilibrio con cui la Costituzione ha conciliato la sfera di stretta legalità propria della "violazione di legge" con la concomitante dimensione di discrezionalità politica sottesa alla rimozione e vertente sulla gravità della violazione: il comma 2 della norma impugnata, nella parte in cui prevede questo intervento, senza tuttavia specificarne presupposti, natura e tempi di svolgimento, viola anche per tale profilo l'art. 126 Cost. e il principio di ragionevolezza, la lesione del quale senz'altro qui ridonda sulle attribuzioni costituzionali della Regione. In queste condizioni, l'organo di governo della Regione viene assoggettato ad un procedimento sanzionatorio, di per sé contraddittorio rispetto all'urgenza del decidere, e comunque dai tratti così indefiniti, da rendere incerte le prospettive di esercizio della carica, in danno dell'autonomia regionale. Fondate sono altresì le questioni sollevate con riferimento al fatto che la rimozione colpisce il Presidente della Giunta in ragione di attività svolte non in tale veste, ma nella qualità di commissario ad acta nominato, e diretto, dal Governo; infatti, l'attività del commissario nominato dal Governo in caso di inottemperanza della Regione all'obbligo di redigere il piano di rientro, inserendosi nell'ambito del potere sostitutivo esercitabile dallo Stato nei confronti della Regione, è perciò direttamente imputabile al primo, che si assume l'onere del processo coartato di risanamento delle finanze regionali; conseguentemente, la norma impugnata incorre nella violazione dell'art. 126 Cost., là dove contestualmente pretende di imputare la responsabilità di tali attività direttamente alla Regione, sanzionandone gli organi in caso di fallimento. - Sul potere sostitutivo dello Stato di cui all'art. 120 Cost., v. citate sentenze n. 78 del 2011, n. 2 del 2010 e n. 193 del 2007. - Sul procedimento sanzionatorio dell'organo di governo della Regione, v. citate sentenze n.12 del 2006, n. 81 del 1979 e 50 del 1959.

Massima n. 37301

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, che prevede lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario", impugnato dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria in riferimento agli artt. 24, 100, 103, secondo comma, 120, 122 e 126 della Costituzione, e ai principi di ragionevolezza e leale collaborazione, poiché, nonostante tale disposizione conservi una propria autonomia logico-giuridica, pur cadute le previsioni che, in base alla fattispecie di «grave dissesto finanziario» in materia sanitaria, permettevano di procedere in forza dell'art. 126 Cost., dette sollevate questioni non recano alcuna motivazione idonea a contestare la legittimità costituzionale, in sé e per sé, della fattispecie indicata dalla norma impugnata, quale fondamento per l'applicazione di ulteriori previsioni del d.lgs. n. 149 del 2011.

Massima n. 37302

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, che prevede lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario", impugnato dalla Regione Lazio in riferimento agli artt. 120, 121, 122, 123 e 126 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, poiché, nonostante tale disposizione conservi una propria autonomia logico-giuridica, pur cadute le previsioni che, in base alla fattispecie di «grave dissesto finanziario» in materia sanitaria, permettevano di procedere in forza dell'art. 126 Cost., dette sollevate questioni non recano alcuna motivazione idonea a contestare la legittimità costituzionale, in sé e per sé, della fattispecie indicata dalla norma impugnata, quale fondamento per l'applicazione di ulteriori previsioni del d.lgs. n. 149 del 2011.

Massima n. 37303

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, che prevede lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario", impugnato dalla Regione Calabria in riferimento agli artt. 121 e 126 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, poiché, nonostante tale disposizione conservi una propria autonomia logico-giuridica, pur cadute le previsioni che, in base alla fattispecie di «grave dissesto finanziario» in materia sanitaria, permettevano di procedere in forza dell'art. 126 Cost., dette sollevate questioni non recano alcuna motivazione idonea a contestare la legittimità costituzionale, in sé e per sé, della fattispecie indicata dalla norma impugnata, quale fondamento per l'applicazione di ulteriori previsioni del d.lgs. n. 149 del 2011.

Massima n. 37304

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7, del d.lgs. n. 149 del 2011 - la quale prevede che il Presidente della Giunta sia nominato commissario ad acta del Governo, quando la Regione, in settori diversi da quello sanitario, non abbia garantito l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e il raggiungimento degli obiettivi di servizio -, impugnato dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria in riferimento all'art. 120 della Costituzione. Difatti, le ricorrenti appuntano la propria attenzione proprio su detti obiettivi, che non sarebbero tali da giustificare l'esercizio del potere sostitutivo, ma la norma impugnata può e deve essere interpretata nel senso, costituzionalmente conforme, secondo cui essa giustifica il potere sostitutivo previsto dall'art. 120 Cost., solo se il mancato conseguimento dell'obiettivo di servizio abbia, o possa compromettere, i livelli essenziali delle prestazioni: questi ultimi rimangono, perciò, l'esclusivo punto di riferimento, al quale calibrare gli effetti dell'inerzia regionale.

Massima n. 37305

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, nel testo vigente a seguito della modifica introdotta dall'art. 1, comma 3, lett. a ), numero 8), del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, l'uno (comma 2) regola l'interdizione nei confronti di funzionari appartenenti al plesso organizzativo regionale, l'altro (comma 3) pone sempre verso costoro un divieto di nomina di analoga natura, e quindi da ricomprendersi nei casi che la legge delega definisce di interdizione dalle cariche. Dette norme infatti non sono riconducibili nell'alveo dell'art. 17, comma 1 ( recte : unico comma), lett. e ), della legge delega n. 42 del 2009, disposizione che è chiara nel circoscrivere il potere del legislatore delegato di disciplinare l'interdizione dalle cariche con riguardo ai soli funzionari degli "enti locali", nozione nella quale non possono ricomprendersi le Regioni. - In senso analogo, v. citate sentenze n. 165 del 2011; n. 33 del 2011; n. 278 del 2010; n. 20 del 2010.

Massima n. 37306

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 - il quale prevede che al verificarsi del grave dissesto finanziario si estendano ai funzionari regionali e ai componenti del collegio dei revisori dei conti le sanzioni in materia di decadenza automatica dei direttori generali e, previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto, ai direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, del dirigente responsabile dell'assessorato regionale competente -, impugnato dalle Regioni Emilia-Romagna e dall'Umbria in riferimento all'art. 76 della Costituzione. Difatti la legge delega consente al Governo di disciplinare automatismi sanzionatori anche nei confronti degli organi di governo e amministrativi della Regione, che è appunto quanto si è realizzato con la norma impugnata.

Massima n. 37307

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 - il quale prevede che al verificarsi del grave dissesto finanziario si estendano ai funzionari regionali e ai componenti del collegio dei revisori dei conti le sanzioni in materia di decadenza automatica dei direttori generali e, previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto, ai direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, del dirigente responsabile dell'assessorato regionale competente -, impugnato dalla Regione Lazio in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dato che la ricorrente rileva che la delega subordinerebbe il meccanismo sanzionatorio al compimento di "attività", mentre la norma delegata lo comminerebbe a prescindere da tale requisito. Infatti, il grave dissesto finanziario è il frutto conclusivo di atti e di omissioni illegittime, e questo rilievo basta a dar conto della infondatezza della censura.

Massima n. 37308

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 - che prevede, al verificarsi del grave dissesto finanziario, la decadenza automatica dei direttori regionali, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario, del dirigente responsabile dell'assessorato regionale competente, e dei revisori dei conti -, impugnato dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione. Infatti, quando una Regione viola gravemente e sistematicamente gli obblighi derivanti dai principi della finanza pubblica, come nel caso che conduce alla nomina del commissario ad acta , allora essa patisce una contrazione della propria sfera di autonomia, a favore di misure introdotte per sanzionare tali inadempimenti da parte dello Stato; queste misure, benché mirate e specifiche, appartengono all'ambito dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, e sono perciò legittimamente adottabili dal legislatore statale, come è accaduto nel caso di specie. - In senso analogo, v. citata sentenza n. 155 del 2011. - In tema di coordinamento della finanza pubblica, v. citate sentenze n. 169 del 2007; n. 417 del 2005; n. 36 del 2004. - In tema di potestà organizzativa legislativa delle Regioni, v. citata sentenza 233 del 2006.

Massima n. 37309

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 - che prevede, al verificarsi del grave dissesto finanziario, la decadenza automatica dei direttori regionali, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario, del dirigente responsabile dell'assessorato regionale competente, e dei revisori dei conti -, impugnato dalla Regione Lazio in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 123 della Costituzione. Premesso che la norma censurata ha un campo applicativo del tutto sottratto ai rigorosi presupposti enunciati dall'art. 126 Cost., ed estraneo all'autonomia assegnata dall'art. 123 Cost. allo statuto regionale, deve ritenersi che quando una Regione viola gravemente e sistematicamente gli obblighi derivanti dai principi della finanza pubblica, come nel caso che conduce alla nomina del commissario ad acta , allora essa patisce una contrazione della propria sfera di autonomia, a favore di misure introdotte per sanzionare tali inadempimenti da parte dello Stato; queste misure, benché mirate e specifiche, appartengono all'ambito dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, e sono perciò legittimamente adottabili dal legislatore statale, come è accaduto nel caso di specie.

Massima n. 37310

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, nel testo introdotto dall'art. 1- bis , comma 4, del d.l. n. 174 del 2012 (come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012) - che estende il potere di verifica sulla gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche «anche nei confronti delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano», ove emergano «indicatori» di squilibrio finanziario, ed è stato costruito al fine della immediata comunicazione dei dati acquisiti alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio -, impugnato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto la disposizione censurata, va coordinata con l'art. 14 della legge n. 196 del 2009 in tema di controllo e monitoraggio dei conti pubblici, avendo lo scopo di allargare il potere di vigilanza dello Stato fino all'impiego dei servizi ispettivi di finanza pubblica con un più penetrante potere generale di accesso agli uffici regionali, che trova poi il proprio sbocco naturale nell'attivazione delle attribuzioni di controllo spettanti alla Corte dei conti: in tal modo la disposizione si sottrae al profilo di manifesta contraddittorietà ed irrazionalità per il quale è stata denunciata.

Massima n. 37311

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, nel testo introdotto dall'art. 1- bis , comma 4, del d.l. n. 174 del 2012 (come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012) - che estende il potere di verifica sulla gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche «anche nei confronti delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano», ove emergano «indicatori» di squilibrio finanziario, ed è stato costruito al fine della immediata comunicazione dei dati acquisiti alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio -, nella parte in cui si applica alle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, e alle Province autonome, in quanto la disposizione impugnata eccede i confini posti alla legislazione statale nella prospettiva del coordinamento della finanza pubblica ed in particolare in rapporto alle attribuzioni della Corte dei conti, da circoscrivere alla trasmissione da parte degli uffici regionali delle notizie ritenute sensibili, per attribuire non al giudice contabile, ma direttamente al Governo un potere di verifica sull'intero spettro delle attività amministrative e finanziarie della Regione, nel caso di squilibrio finanziario, per mezzo dei propri servizi ispettivi; sicché l'ampiezza e l'incisività di un tale potere di verifica cela in definitiva un corrispondente potere di vigilanza, attivabile per mezzo dei servizi ispettivi dello Stato, volto a rilevare la cattiva gestione degli uffici da parte della Regione, cui spetta organizzarli ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.: tale assetto normativo eccede i limiti propri dei principi di coordinamento della finanza pubblica e si ripercuote sulla competenza legislativa regionale in materia di organizzazione degli uffici, poiché riserva all'apparato ministeriale un compito fino ad oggi consacrato all'imparziale apprezzamento della Corte dei conti e inoltre poiché ciò accade in difetto di proporzionalità tra il mezzo impiegato ed il fine perseguito, non essendovi ragione di supporre l'inidoneità degli ampi poteri ispettivi di quest'ultima a conseguire i medesimi risultati, secondo modalità maggiormente compatibili con l'autonomia regionale. - In tema di competenza regionale residuale in materia di organizzazione degli uffici della Regione, v. citate sentenze n. 43 del 2011; n. 200 del 2008; n. 159 del 2008; n. 95 del 2008; n. 233 del 2006; n. 274 del 2003. - In tema di principi di coordinamento della finanza pubblica, come tali applicabili, anche ai soggetti ad autonomia speciale, v. citate sentenze n. 193 del 2012, n. 229 del 2011 e n. 169 del 2007. - Sulla legittimità di leggi statali intese ad acquisire dalle Regioni dati utili, anche nella prospettiva del coordinamento della finanza pubblica, v. citate sentenze, n. 35 del 2005, n. 36 del 2004, n. 376 del 2003, ed in particolare in rapporto alle attribuzioni della Corte dei conti, v. citate sentenze n. 57 del 2010, n. 417 del 2005, n. 64 del 2005. - Sulla spettanza di poteri ispettivi e di vigilanza ad organi statali, v. citate sentenze n. 159 del 2008; n. 97 del 2001; n. 452 del 1989; n. 29 del 1995; n. 219 del 1984, anche nella prospettiva di riferirne alla competente Procura contabile, v. citata sentenza n. 370 del 2010.

Massima n. 37312

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo introdotto dall'art. 1- bis , comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012, impugnato dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 2, comma 1, lett. b ), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e dunque alla luce della competenza primaria in tema di "ordinamento degli enti locali" assegnata dallo statuto, in quanto non risulta supportata dalla necessaria adeguata motivazione. - In senso analogo, v. citata sentenza n. 41 del 2013.

Massima n. 37313

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 228 del 2012 - che disciplina gli effetti conseguenti alla mancata osservanza del patto di stabilità interno da parte della Regione e degli enti locali, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza -, impugnato dalla Regione Lazio in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione, in quanto Regioni ed enti locali sono tenuti a concorrere alle manovre volte al risanamento dei conti pubblici, anche al fine di garantire l'osservanza degli obblighi assunti in sede europea; né le inevitabili limitazioni, in via indiretta, all'autonomia finanziaria e organizzativa regionale e locale che ne discendono possono dirsi esorbitare dai limiti di un principio di coordinamento della finanza pubblica, tanto più che i margini costituzionalmente tutelati dell'autonomia finanziaria e organizzativa della Regione si riducono, quando essa ha trasgredito agli obblighi legittimamente imposti dalla legislazione dello Stato, al fine di garantire la tenuta della finanza pubblica allargata, come nel caso su cui interviene la disposizione censurata: essa non è fonte di obblighi direttamente applicabili alle Regioni, ma piuttosto di sanzioni cagionate proprio dalla violazione pregressa del patto di stabilità interno da parte della Regione. Posto che esso non è stato rispettato, rientra senza dubbio nei limiti, resi più ampi, del coordinamento della finanza pubblica un insieme di misure stringenti, divenute necessarie proprio a causa dell'inadempimento regionale, e che ben avrebbero potuto essere evitate se fosse stato osservato il patto di stabilità. - Sul concorso delle Regioni alle manovre volte al risanamento dei conti pubblici, v. citata sentenza n. 36 del 2004. - Circa i maggiori margini di riduzione derivanti da obblighi imposti dalla legislazione statale al fine di garantire la tenuta della finanza pubblica allargata, v. citata sentenza n. 155 del 2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e dalla Provincia autonoma di Trento, rispettivamente con i ricorsi nn. 17, 20 e 18 del 2013,

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'inammissibilità dell'intervento della Regione Molise nel giudizio promosso dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), come modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'art. 1, commi 3-bis e 6, del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2, 3 e 5, del d.lgs. n. 149 del 2011;

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo vigente a seguito della modifica introdotta dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero 8), del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69);

6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012, nella parte in cui si applica alle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, e alle Province autonome;

7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», nella parte in cui si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome;

8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, secondo periodo, del d.lgs. n. 149 del 2011;

9) dichiara cessata la materia del contendere, con riferimento all'art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo anteriore alle modifiche introdotte con il d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012, nei ricorsi promossi dalle Regioni autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ed indicati in epigrafe;

10) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria, in riferimento agli artt. 24, 100, 103, secondo comma, 120, 122 e 126 della Costituzione, e ai principi di ragionevolezza e leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

11) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 120, 121, 122, 123 e 126 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;

12) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalla Regione Calabria, in riferimento agli artt. 121 e 126 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

13) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012, promossa dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in riferimento all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), con il ricorso indicato in epigrafe;

14) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo periodo, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in riferimento agli artt. 5, 76, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione e agli artt. 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettere f) e l), 4, 12, 15, 48, 48-bis e 50 della legge costituzionale n. 4 del 1948, con il ricorso indicato in epigrafe;

15) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo periodo, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, agli artt. 79, 103, 104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), e al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

16) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo periodo, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 76 e 119 della Costituzione e all'art. 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), con il ricorso indicato in epigrafe;

17) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo periodo, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all'art. 76 della Costituzione; agli artt. 8, numero 1), 9, numero 10), 47, 49-bis, 54, 79, 80, 81, 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972 e all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, con il ricorso indicato in epigrafe;

18) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012; 2; 3, nel testo modificato dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero 8), del d.lgs. n. 195 del 2011; 4, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 2, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012; e 6, nel testo modificato dall'art. 3, comma 6, del d.l. n. 174 del 2012, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in riferimento agli artt. 76 della Costituzione; 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettera l), 4, 15, comma 2, 48-bis e 50 della legge costituzionale n. 4 del 1948, con il ricorso indicato in epigrafe;

19) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012; 2, commi 4 e 7; 4, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 2, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012; e 6, nel testo modificato dall'art. 3, comma 6, del d.l. n. 174 del 2012, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol in riferimento agli artt. 76, 117, terzo, quarto e sesto comma, e 120 della Costituzione; agli artt. 4, numeri 1) e 3), 79, 80 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972; agli artt. 16 e 17, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale); agli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992; agli artt. 2 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto) e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;

20) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012; 2, commi 1, 2, 3, 4 e 7; 3, nel testo modificato dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero 8), del d.lgs. n. 195 del 2011; 4, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 2, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012; e 6, nel testo modificato dall'art. 3, comma 6, del d.l. n. 174 del 2012, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 24, 76, 117, terzo, quarto e sesto comma, 100, 103, secondo comma, 120 e 126 della Costituzione; agli artt. 8, numero 1), 47, 49-bis, 54, 69, 79, 80 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972; agli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992; agli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 268 del 1992; agli artt. 2 e 6 del d.P.R. n. 305 del 1988 e ai principi di leale collaborazione e di ragionevolezza, con il ricorso indicato in epigrafe;

21) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012; 2; 3, nel testo vigente a seguito della modifica introdotta dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero 8), del d.lgs. n. 195 del 2011; e 7, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 228 del 2012, del d.lgs. n. 149 del 2011 promosse dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 5, 76 e 120 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;

22) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 1, lettera c), del d.l. n. 174 del 2012, promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3, 97, 116, 117, 119 e 127 della Costituzione; agli artt. 7, 8, 15, 33, 35, 37, 54, 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo statuto speciale per la Sardegna; agli artt. 1, 4, 5 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione), con il ricorso indicato in epigrafe;

23) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 1, lettera a), numero 1), e lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 113, 116 e 117, terzo e quarto comma, della Costituzione; agli artt. 4, numero 1), 12, 22, 41, 48, 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia; e all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con il ricorso indicato in epigrafe;

24) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 76 e 119 della Costituzione e agli artt. 8, 9 e 10 del r.d.lgs. n. 455 del 1946, con il ricorso indicato in epigrafe;

25) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, 2, 3, 5, 7, e 3 del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria, in riferimento agli artt. 76 e 114 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

26) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, commi 1, 2, 3 e 5, 3 e 7 del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 5, 76, 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;

27) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012; 2, 3, nel testo modificato dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero 8), del d.lgs. n. 195 del 2011; 4, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 2, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012; e 6, nel testo modificato dall'art. 3, comma 6, del d.l. n. 174 del 2012, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 76, 100 e 120 della Costituzione; agli artt. 4, numero 3), 8, 9, numero 10), 16, 47, 49-bis, 54, 79, 80, 81, 103, 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972; all'art. 16 del d.lgs. n. 268 del 1992; al d.P.R. n. 305 del 1988; all'art. 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), con il ricorso indicato in epigrafe;

28) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2011 promosse dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria, in riferimento all'art. 76 della Costituzione ed al principio della certezza del diritto, con i ricorsi indicati in epigrafe;

29) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2011, promossa dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

30) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2, 3 e 5, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Calabria, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

31) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2, 3 e 5, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 120, 121, 122, 123 e 126 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;

32) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria, in riferimento all'art. 126 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

33) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011, promossa dalla Regione Campania, in riferimento agli artt. 122 e 126 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

34) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7, del d.lgs. n. 149 del 2011, promossa dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria, in riferimento all'art. 120 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

35) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo vigente a seguito della modifica introdotta dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero 8), del d.lgs. n. 195 del 2011, promossa dalla Regione Lazio, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

36) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

37) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria, in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

38) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 123 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

39) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

40) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 228 del 2012, promosse dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze