Art. 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Testo aggiornato al 2026-07-28. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Spiegazione

L'articolo disciplina i ricorsi in via principale davanti alla Corte costituzionale, ossia le impugnazioni di leggi promosse direttamente dallo Stato o dalle Regioni senza che vi sia una controversia concreta tra privati. Il Governo può ricorrere entro sessanta giorni dalla pubblicazione di una legge regionale, se ritiene che la Regione abbia sconfinato nelle materie di competenza statale. Specularmente, ogni Regione può impugnare entro sessanta giorni dalla pubblicazione una legge statale o di un'altra Regione che invada le proprie attribuzioni. I due termini decorrono autonomamente per ciascun soggetto legittimato. Scaduto il termine senza ricorso, la legge non può più essere contestata in via principale.

Perché esiste questa norma

La norma presidia l'equilibrio del riparto di competenze tra Stato e Regioni delineato dalla Costituzione, assicurando un meccanismo giurisdizionale di controllo in via preventiva sulle leggi. Si vuole evitare che il conflitto politico o l'inerzia lascino indefinita la validità di atti normativi potenzialmente illegittimi, garantendo certezza del diritto entro termini perentori.

Domande frequenti

Cosa succede se il Governo non impugna una legge regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione?

Il Governo decade dal diritto di impugnarla in via principale. La legge regionale rimane in vigore e non può più essere contestata con questo strumento, salvo che la questione emerga in via incidentale nel corso di un giudizio ordinario davanti a un giudice comune.

Una Regione può contestare la legge approvata da un'altra Regione?

Sì. Il secondo comma riconosce espressamente questa facoltà: una Regione può promuovere la questione di legittimità costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione anche contro una legge di un'altra Regione, purché ritenga che quella legge leda la propria sfera di competenza.

Un comune o una città metropolitana possono ricorrere direttamente alla Corte costituzionale con questo strumento?

No. La disposizione legittima soltanto il Governo e le Regioni. Un comune non può promuovere direttamente la questione in via principale; può al più sollecitare il Governo o la propria Regione ad agire, oppure attendere che la questione emerga in un giudizio ordinario.

Il ricorso alla Corte costituzionale blocca automaticamente l'applicazione della legge impugnata?

No. La sola proposizione del ricorso non sospende la legge impugnata. La sospensione richiede un separato provvedimento cautelare della Corte costituzionale, che la valuta caso per caso secondo i presupposti previsti dalla disciplina del giudizio costituzionale.

Chi stabilisce, in concreto, se una legge regionale eccede davvero la competenza della Regione?

Il Governo valuta preliminarmente la questione e decide se proporre il ricorso; la decisione definitiva e vincolante spetta però alla Corte costituzionale, che accerta la legittimità della legge e, se riscontra il vizio di competenza, la dichiara incostituzionale con effetto generale.