Art. 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Testo aggiornato al 2026-07-28. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Spiegazione

L'articolo definisce le regole fondamentali per l'elezione e la composizione degli organi regionali. Le leggi regionali disciplinano i sistemi elettorali e le cause di ineleggibilità e incompatibilità, ma devono rispettare i principi fissati dalla legge statale, che determina anche la durata degli organi. Chi siede in un Consiglio o in una Giunta regionale non può contemporaneamente far parte del Parlamento nazionale o europeo, né di un altro organo regionale. I consiglieri regionali godono di immunità funzionale per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio del mandato. Il Presidente della Giunta è di regola eletto direttamente dai cittadini e ha il potere di nominare e revocare liberamente i componenti della Giunta.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire la separazione tra i diversi livelli istituzionali, evitando che la stessa persona cumuli mandati in organi distinti e potenzialmente in conflitto tra loro. L'immunità funzionale tutela la libertà di voto e di espressione dei consiglieri nell'esercizio del loro mandato. La previsione dell'elezione diretta del Presidente della Giunta rafforza la legittimazione democratica e la responsabilità politica dell'esecutivo regionale.

Domande frequenti

Un parlamentare nazionale può essere anche consigliere regionale?

No. La Costituzione stabilisce un'incompatibilità assoluta: chi siede in una Camera del Parlamento non può contemporaneamente far parte di un Consiglio o di una Giunta regionale, e viceversa.

Chi decide per quanti anni durano in carica i consiglieri regionali?

La durata degli organi elettivi regionali è fissata dalla legge statale, non dalla legge regionale. Le Regioni possono disciplinare i sistemi elettorali, ma entro i limiti dei principi stabiliti dalla legge della Repubblica.

Un consigliere regionale può essere querelato per le dichiarazioni fatte in aula durante una seduta?

No. I consiglieri regionali godono di immunità funzionale per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni: non possono essere chiamati a rispondere di tali atti in sede civile, penale o disciplinare.

Chi nomina i componenti della Giunta regionale?

Salvo diversa disposizione dello statuto regionale, il Presidente della Giunta, eletto direttamente dai cittadini, nomina liberamente i componenti della Giunta e può anche revocarli in qualsiasi momento.

Un europarlamentare può anche essere membro di una Giunta regionale?

No. L'appartenenza contemporanea al Parlamento europeo e a un Consiglio o a una Giunta regionale è espressamente vietata dalla Costituzione.