Corte costituzionale
Sentenza n. 115/2011
Corte cost., sent. 7 aprile 2011, n. 115
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 115/2011
- Data di deposito
- 7 aprile 2011
- Data di decisione
- 4 aprile 2011
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:115
Norme oggetto del giudizio
- art. 54, comma 4, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
- art. 6, decreto-legge n. 92 del 23 maggio 2008
- art. 1, comma 1, legge n. 125 del 24 luglio 2008
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 6, Costituzione
- art. 8, Costituzione
- art. 13, Costituzione
- art. 16, Costituzione
- art. 17, Costituzione
- art. 18, Costituzione
- art. 21, Costituzione
- art. 23, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 49, Costituzione
- art. 70, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 3, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 35550
Va disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, prospettata in relazione al fatto che i vizi di legittimità costituzionale denunciati dal rimettente costituirebbero, in realtà, vizi dell'atto amministrativo oggetto dell'impugnazione davanti al TAR rimettente; quest'ultimo, infatti, ha esplicitamente scartato possibili interpretazioni conformi a Costituzione, in tal modo motivando sulla rilevanza della questione in modo plausibile. Sull'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale in conseguenza di una plausibile motivazione sulla rilevanza v., tra le altre, le sentenze n. 140 del 2009, n. 227 e n. 265 del 2010. >
Massima n. 35551
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, 23 e 97 Cost., l'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti». Tale disposizione - attribuendo ai sindaci il potere di emanare ordinanze di ordinaria amministrazione, le quali, pur non potendo derogare a norme legislative o regolamentari vigenti, si presentano come esercizio di una discrezionalità praticamente senza alcun limite, se non quello finalistico - viola, da un lato, la riserva di legge relativa di cui all'art. 23 Cost., in quanto non prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa in un ambito, quello dell'imposizione di comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati; dall'altro, viola l'ulteriore riserva di legge relativa di cui all'art. 97 Cost., poiché la pubblica amministrazione può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale è previsto dalla legge; e viola, infine, anche l'art. 3, primo comma, Cost., giacché, in assenza di una valida base legislativa, gli stessi comportamenti potrebbero essere ritenuti variamente leciti o illeciti, a seconda delle numerose frazioni del territorio nazionale rappresentate dagli ambiti di competenza dei sindaci. Sulla medesima disposizione di legge v. la sentenza n. 196 del 2009. Sulla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., v., tra le altre, le sentenze n. 105 del 2003 e n. 190 del 2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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