Art. 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Testo aggiornato al 2026-07-28. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Spiegazione

Il Governo, di norma, può legiferare solo su delega del Parlamento. In situazioni di emergenza eccezionale può tuttavia emanare autonomamente decreti-legge, provvedimenti con immediata forza di legge ma carattere provvisorio. Deve presentarli alle Camere nello stesso giorno dell'adozione: il Parlamento, anche se sciolto, si riunisce entro cinque giorni e dispone poi di sessanta giorni per convertirli in legge. Se la conversione non avviene entro tale termine, il decreto perde efficacia retroattivamente, come se non fosse mai esistito. Il Parlamento può comunque intervenire con legge per disciplinare i rapporti giuridici già sorti durante la vigenza del decreto decaduto.

Perché esiste questa norma

La norma bilancia due esigenze contrapposte: permettere al Governo di rispondere tempestivamente alle emergenze, senza attendere i tempi ordinari del procedimento legislativo, e preservare la centralità del Parlamento quale titolare della funzione legislativa. Il controllo parlamentare successivo, con il termine di sessanta giorni, impedisce che lo strumento emergenziale diventi un canale stabile di produzione normativa sottratto al dibattito assembleare.

Domande frequenti

In quali situazioni il Governo può usare un decreto-legge?

Solo in casi straordinari di necessità e urgenza, non per legiferare in via ordinaria. L'urgenza deve essere reale e il Governo se ne assume la responsabilità politica. Se l'urgenza è pretestuosa, il decreto è costituzionalmente illegittimo.

Cosa succede se il Parlamento non approva la conversione entro sessanta giorni?

Il decreto perde efficacia sin dall'inizio, con effetto retroattivo. Viene meno come se non fosse mai stato emanato. Il Parlamento può però approvare una legge apposita per regolare i rapporti giuridici già nati durante la sua vigenza.

Ho firmato un contratto basandomi su un decreto-legge poi non convertito: il contratto resta valido?

La decadenza retroattiva del decreto mette in discussione i rapporti sorti nel frattempo. Il Parlamento può però intervenire con legge per stabilizzarli o disciplinarli. In assenza di tale legge, la situazione è giuridicamente incerta e dipende dalla natura del rapporto.

Il Parlamento può bloccare un decreto-legge prima dei sessanta giorni?

Sì. Le Camere possono respingere la legge di conversione in qualsiasi momento prima della scadenza. In tal caso il decreto decade con effetto retroattivo, come se la decadenza fosse avvenuta alla fine del termine.

Qual è la differenza tra decreto-legge e decreto legislativo?

Il decreto-legge è adottato dal Governo d'urgenza senza previa delega parlamentare ed è provvisorio; il decreto legislativo è invece emanato su delega preventiva del Parlamento, nei limiti e secondo i princìpi da esso fissati, senza carattere emergenziale.