Corte costituzionale

Sentenza n. 303/2003

Corte cost., sent. 1° ottobre 2003, n. 303

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
303/2003
Data di deposito
1° ottobre 2003
Data di decisione
25 settembre 2003
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:303

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge n. 443 del 21 dicembre 2001
  • art. 1, comma 2, legge n. 443 del 21 dicembre 2001
  • art. 1, comma 3, legge n. 443 del 21 dicembre 2001
  • art. 1, comma 4, legge n. 443 del 21 dicembre 2001
  • art. 13, comma 3, legge n. 166 del 1° agosto 2002
  • art. 1, comma 2, lettera a), legge n. 443 del 21 dicembre 2001
  • art. 1, comma 2, lettera b), legge n. 443 del 21 dicembre 2001
  • art. 1, comma 2, lettera c), legge n. 443 del 21 dicembre 2001
  • art. 1, comma 2, lettera d), legge n. 443 del 21 dicembre 2001
  • art. 1, comma 2, lettera e), legge n. 443 del 21 dicembre 2001
  • art. 1, comma 2, lettera f), legge n. 443 del 21 dicembre 2001
  • art. 1, comma 2, lettera g), legge n. 443 del 21 dicembre 2001
  • art. 1, comma 2, lettera h), legge n. 443 del 21 dicembre 2001
  • art. 1, comma 2, lettera i), legge n. 443 del 21 dicembre 2001
  • art. 1, comma 2, lettera l), legge n. 443 del 21 dicembre 2001
  • art. 1, comma 2, lettera m), legge n. 443 del 21 dicembre 2001
  • art. 1, comma 2, lettera n), legge n. 443 del 21 dicembre 2001
  • art. 1, comma 2, lettera o), legge n. 443 del 21 dicembre 2001
  • art. 13, comma 5, legge n. 166 del 1° agosto 2002
  • art. 1, comma 3, ultimo periodo, legge n. 443 del 21 dicembre 2001
  • art. 1, comma 3, bis, legge n. 443 del 21 dicembre 2001
  • art. 13, comma 6, legge n. 166 del 1° agosto 2002
  • art. 1, comma 5, legge n. 443 del 21 dicembre 2001
  • art. 1, comma 6, legge n. 443 del 21 dicembre 2001
  • art. 1, comma 7, legge n. 443 del 21 dicembre 2001
  • art. 1, comma 8, legge n. 443 del 21 dicembre 2001
  • art. 1, comma 9, legge n. 443 del 21 dicembre 2001
  • art. 1, comma 10, legge n. 443 del 21 dicembre 2001
  • art. 1, comma 11, legge n. 443 del 21 dicembre 2001
  • art. 1, comma 12, legge n. 443 del 21 dicembre 2001
  • art. 1, comma 14, legge n. 443 del 21 dicembre 2001
  • art. 1, comma 1, bis, legge n. 443 del 21 dicembre 2001
  • art. 13, comma 4, legge n. 166 del 1° agosto 2002
  • art. 13, comma 1, legge n. 166 del 1° agosto 2002
  • art. 13, comma 11, legge n. 166 del 1° agosto 2002
  • art. 1, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 2, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 3, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 4, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 13, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 15, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 1, comma 5, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 1, comma 7, lettera e), decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 1, comma 7, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 2, comma 3, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 2, comma 4, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 2, comma 5, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 2, comma 7, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 3, comma 4, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 3, comma 5, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 3, comma 6, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 3, comma 9, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 13, comma 5, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 4, comma 5, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 5, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 6, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 7, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 8, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 9, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 10, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 11, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 15, comma 1, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 15, comma 2, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 15, comma 3, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 15, comma 4, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 16, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 17, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 18, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 19, comma 1, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 19, comma 3, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 20, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 19, comma 2, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • decreto legislativo n. 198 del 4 settembre 2002

Parametri

Massime

Massima n. 28034

E' inammissibile il ricorso della Provincia autonoma di Trento, nel quale vengono censurati i commi da 1 a 4 dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Infatti la Provincia, ponendo a base del proprio ricorso la violazione di competenze più ampie rispetto a quelle statutarie, che assume derivanti dall'art. 117 Cost., aveva l'onere di individuarle nel raffronto con le competenze statutarie, che, per sua stessa ammissione, sono fatte salve dalla legge oggetto di impugnazione. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Massima n. 28035

E' inammissibile, nei giudizi di legittimità costituzionale in via di azione, l'intervento 'ad adiuvandum' di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione. - Orientamento consolidato. V. citate sentenze n. 49/2003, n. 533/2002, n. 510/2002, n. 382/1999. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Massima n. 28036

La legge statale che, in virtù dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza di cui all'art. 118, primo comma, Cost., attribuisce allo Stato funzioni amministrative regionali, è anche abilitata, in ossequio ai canoni fondanti dello Stato di diritto, a organizzare e regolare le funzioni medesime al fine di renderne l'esercizio permanentemente raffrontabile a un parametro legale, sempre che - beninteso - la deroga al normale riparto delle competenze legislative contenute nel Titolo V, si fondi su una valutazione dell'interesse pubblico sottostante, proporzionata e ragionevole e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nel testo sostituito dall'art. 13, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata per la assunta lesione delle competenze stabilite nell'art. 117 Cost., nella parte in cui definisce il procedimento da seguire per l'individuazione, la localizzazione e la realizzazione delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Massima n. 28037

Sono inammissibili le censure formulate nei confronti dell'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sull'assunto che i principi e criteri direttivi stabiliti per l'emanazione del decreto legislativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, detterebbero una disciplina compiuta e di dettaglio, lesiva delle competenze regionali. Infatti le censure sono formulate genericamente in presenza di una disciplina particolarmente complessa che insiste su una pluralità di materie, tra loro intrecciate, ascrivibili non solo alla potestà legislativa concorrente ma anche a quella esclusiva dello Stato. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Massima n. 28038

La delega al Governo perchè siano adottate procedure di aggiudicazione anche derogatorie rispetto alla legge n. 109 del 1992 quando non si tratti di opere realizzate prevalentemente con fondi pubblici, non autorizza il Governo ad adottare una disciplina per l'aggiudicazione in appalto di opere realizzate con prevalenti fondi privati in violazione del diritto comunitario. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera g) della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui circoscriverebbe l'obbligo per il soggetto aggiudicatore di rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica solo nel caso in cui l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici. - Sull'orientamento secondo cui il valore costituzionale della certezza e della chiarezza normativa deve fare aggio su ogni altra considerazione, v. citate sentenze n. 85/1999, n. 94/1995 e n. 384/1994. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Massima n. 28039

E' inammissibile per difetto di interesse la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera n), della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevata, per contrasto con la normativa comunitaria, nella parte in cui ridurrebbe la tutela cautelare, per tutti gli "interessi patrimoniali", al "pagamento di una provvisionale". Infatti la questione evoca un contrasto col diritto comunitario senza dedurre l'esistenza di una lesione delle attribuzioni regionali, e inoltre investe una disposizione che concerne la tutela giurisdizionale di terzi e non riguarda quindi materie di competenza legislativa delle Regioni. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Massima n. 28040

Il ruolo delle Regioni e Province autonome chiamate ad integrare la composizione del CIPE per l'approvazione dei progetti preliminari e definitivi delle opere individuate nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi, non è meramente consultivo, giacchè queste, attraverso i propri rappresentanti, sono a pieno titolo componenti dell'organo e partecipano direttamente alla formazione della sua volontà deliberativa, e inoltre sulla localizzazione dell'opera è prevista l'intesa con la Regione o la Provincia autonoma interessata. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come sostituito dall'art. 13, comma 5, della legge n. 166 del 2002, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., in quanto non sarebbero garantite le attribuzioni delle Regioni. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Massima n. 28041

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 3, ultimo periodo, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nella parte in cui autorizza il Governo a integrare e modificare il regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici n. 109 del 1994, adottato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Infatti è inibito ai regolamenti governativi adottati in delegificazione disciplinare materie di competenza regionale, trattandosi di fonti tra le quali non vi sono rapporti di gerarchia, ma di separazione di competenza. - Sul principio, già affermato con riguardo al quadro costituzionale anteriore all'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, v. citate sentenze n. 333/1995, n. 482/1995, n. 22/2003 e n. 302/2003. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Massima n. 28042

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 3-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, introdotto dall'art. 13, comma 6, della legge 1° agosto 2002, n. 166, nella parte in cui consente che l'approvazione dei progetti definitivi delle opere individuate nel programma governativo avvenga, in alternativa alla procedura ordinaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE integrato dai Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate. Infatti dalla degradazione della posizione del CIPE da organo di amministrazione attiva (nel procedimento ordinario) ad organo che svolge funzioni preparatorie, discende che la partecipazione in esso non costituisce più una garanzia sufficiente per le Regioni. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Massima n. 28043

La delega al Governo, contenuta nel comma 4 dell'art. 1, della legge n. 443 del 2001, per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva di specifici progetti di infrastrutture strategiche, individuati secondo le procedure previste dalla stessa legge, concerne materie di competenza concorrente o esclusiva dello Stato e non investe potestà residuali, né tra queste ultime possono ritenersi compresi i lavori pubblici. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevata, in riferimento agli artt. 118 e 119 Cost., sull'assunto che si verserebbe in materia di potestà legislativa residuale nella quale lo Stato sarebbe radicalmente privo di competenza. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Massima n. 28044

La censura avverso il comma 5 dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001, a mente del quale, ai fini della legge medesima, sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, non ha una sua autonoma consistenza ma deve essere interpretata come argomento teso a corroborare le censure svolte nel ricorso avverso la delega al Governo di cui al comma 4 dello stesso articolo, deciso nel senso della non fondatezza. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevata in riferimento agli artt. 118 e 119 Cost. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Massima n. 28045

La disciplina sul regime degli interventi edilizi, contenuta nei commi da 6 a 12 dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, rientra nella materia del "governo del territorio", oggetto di competenza concorrente, e non ha nulla che non sia riconducibile ad una enunciazione di principio e che possa essere qualificato normativa di dettaglio. Infatti, essa persegue il fine, che costituisce un principio dell'urbanistica, che la legislazione regionale e le funzioni amministrative in materia non risultino inutilmente gravose per gli amministrati e siano dirette a semplificare le procedure e ad evitare la duplicazione di valutazioni sostanzialmente già effettuate dalla pubblica amministrazione; reitera il principio dell'onerosità del titolo abilitativo; fa salva la previgente normativa vincolistica, senza alterare il preesistente quadro delle relative competenze. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 6 a 12, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, sull'assunto che lo Stato avrebbe violato la competenza residuale delle Regioni in materia edilizia o, subordinatamente, la competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Massima n. 28046

Non lede alcuna attribuzione regionale inserire i principi della legislazione statale ai quali le Regioni devono conformarsi nelle materie di competenza concorrente, in un testo unico. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 14, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 - contenente la delega al Governo ad emanare un decreto legislativo volto ad introdurre nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, le modifiche strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni dei commi da 6 a 13 dello stesso articolo censurato - sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, sull'assunto della incompatibilità tra testo unico e riparto costituzionale delle competenze. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Massima n. 28047

Per le stesse argomentazioni che hanno condotto a ritenere infondate le censure avverso il comma 1 dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001, va respinto il motivo di ricorso, congiuntamente prospettato e privo di autonomia, concernente il comma 1-bis, che detta le indicazioni che deve contenere il programma delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da inserire nel documento di programmazione economico-finanziaria. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, introdotto dall'art. 13, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Massima n. 28048

Non lede le competenze delle Regioni né la loro autonomia finanziaria la disposizione che individua ed autorizza i limiti di impegno di spesa quindicennali per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale individuate in apposito programma approvato dal CIPE, con assunzione di oneri finanziari da parte dello Stato, ad integrazione dei finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. La disposizione, infatti, deve essere interpretata nel senso che i finanziamenti in questione potranno essere utilizzati per la realizzazione di quelle sole opere che siano state individuate mediante intesa tra Stato e Regioni o Province autonome interessate e che lo Stato assume in base ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza. Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1 e 11, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Massima n. 28049

E' inammissibile il ricorso della Provincia autonoma di Trento - concernente le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 13 e 15 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 - depositato oltre il previsto termine perentorio. Infatti nei giudizi in via di azione deve essere senz'altro esclusa la possibilità di considerare scusabile, e dunque tempestivo, il deposito effettuato oltre il termine, così come è da escludersi che la Corte possa ritenere non manifestamente infondata una questione di legittimità proprio su quelle norme legislative che, regolando il processo costituzionale, sono intese a conferire ad esso il massimo di certezza e ad assicurare alle parti il corretto svolgimento del giudizio. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.)

Massima n. 28050

L'obbligo - paventato dalla Provincia di Bolzano - di applicazione immediata nel proprio territorio della disciplina contenuta nella disposizione censurata, è escluso proprio dalla stessa disposizione, la quale, per un verso, fa salve le competenze delle Province autonome e delle Regioni a statuto speciale e, per altro verso, subordina l'applicazione della disciplina a una previa intesa, alla quale la stessa Provincia autonoma, proprio perchè titolare di competenze statutarie che le sono fatte salve, può sottrarsi; mentre per le competenze ulteriori rispetto a quelle statutarie vale la salvaguardia assicurata dal modulo collaborativo dell'intesa. Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Massima n. 28051

La disciplina statale di dettaglio a carattere suppletivo che determina - per il principio di cedevolezza - una temporanea compressione (fino all'entrata in vigore di una diversa norma regionale) della competenza legislativa regionale concorrente, deve ritenersi non irragionevole, finalizzata com'è ad assicurare l'immediato svolgersi di funzioni amministrative che lo Stato ha attratto - per sussidiarietà e adeguatezza - per soddisfare esigenze unitarie e che non possono essere esposte al rischio della ineffettività. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in quanto si prevede che le Regioni, le province, i comuni, le città metropolitane applicano, per le proprie attività contrattuali ed organizzative relative alla realizzazione delle infrastrutture e diverse dall'approvazione dei progetti (comma 2) e dalla aggiudicazione delle infrastrutture (comma 3), le norme del decreto legislativo medesimo «fino alla entrata in vigore di una diversa norma regionale, (...) per tutte le materie di legislazione concorrente». - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Massima n. 28052

La disciplina censurata non ha ad oggetto opere di interesse esclusivamente regionale - essa infatti fa riferimento a infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici e di preminante interesse nazionale nelle quali concorre l'interesse della Regione - sicché non si ravvisa alcuna illegittima compressione delle attribuzioni regionali, sull'assunto che il legislatore delegato abbia posto in essere - in violazione della delega - un regime derogatorio per le opere di interesse regionale. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Massima n. 28053

E' erroneo l'assunto secondo cui per le opere di interesse interregionale o internazionale è esclusa la concorrenza dell'interesse regionale con il preminente interesse nazionale; al contrario è assicurato il coinvolgimento delle Regioni e Province interessate, poichè l'intesa generale di cui allo stesso decreto legislativo n. 190 del 2002 ha ad oggetto, fra l'altro, la qualificazione delle opere e dunque la stessa classificazione della infrastruttura come opera di interesse interregionale deve ottenere l'assenso regionale. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata in riferimento agli artt. 117, commi terzo, quarto e sesto, e 118 Cost. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Massima n. 28054

Il parallelismo tra funzioni legislative e amministrative concerne unicamente l'ambito provinciale e con riferimento alle competenze statutarie; per le opere che trascendono l'ambito di interesse della Provincia, alle quali si applica il d.lgs. n. 190 del 2002, lo Stato ha, invece, la possibilità di far agire il principio di sussidiarietà attraendo e regolando funzioni amministrative. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata, nella parte in cui conferisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti compiti tecnici e amministrativi ai fini della sollecita progettazione ed approvazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi, per assunta violazione delle norme sul riparto delle competenze, contenute nell'art. 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e nell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Massima n. 28055

Il parallelismo tra funzioni legislative e amministrative concerne unicamente l'ambito provinciale e con riferimento alle competenze statutarie; per le opere che trascendono l'ambito di interesse della Provincia, alle quali si applica il d.lgs. n. 190 del 2002, lo Stato ha, invece, la possibilità di far agire il principio di sussidiarietà attraendo e regolando funzioni amministrative. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 7, 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, 3, commi 4, 5, 6 e 9, 13, comma 5, e 15 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevate - nella parte in cui prevedono procedimenti di approvazione che comportano l'automatica variazione degli strumenti urbanistici, determinano l'accertamento della compatibilità ambientale e sostituiscono ogni altra autorizzazione, approvazione e parere - con riferimento al parametro dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Massima n. 28056

Alle Province autonome non spetta nella materia delle opere alcuna competenza statutaria se non con riguardo alle opere di interesse provinciale, alle quali il decreto legislativo n. 190 del 2002 non è applicabile. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata - nella parte in cui riserva al Ministero delle infrastrutture e trasporti la promozione dell'attività di progettazione, direzione ed esecuzione delle infrastrutture e il potere di assegnare le risorse integrative necessarie alle attività progettuali - per assunta violazione delle norme sul riparto delle competenze, contenute nell'art. 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e nell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Massima n. 28057

Non vi è alcuna prescrizione costituzionale dalla quale possa desumersi che il livello di collaborazione regionale, in relazione a funzioni statali assunte per sussidiarietà, debba consistere in una vera e propria intesa, anziché, come è previsto per le opere interregionali e internazionali, nella audizione dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in sede di nomina del commissario straordinario. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata, nella parte in cui prevede che per la nomina di commissari straordinari incaricati di seguire l'andamento delle opere aventi carattere interregionale o internazionale debbano essere sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, per assunta violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Massima n. 28058

Quando si applichi il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost., quelle stesse esigenze unitarie che giustificano l'attrazione in capo allo Stato di una funzione amministrativa e al tempo stesso il potere di organizzarla e regolarla con legge, consentono di conservare allo Stato anche poteri acceleratori da esercitare nei confronti degli organi della Regione che restino inerti. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 Cost., nella parte in cui consente al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentiti, per le infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, di abilitare i Commissari straordinari ad adottare, con poteri derogatori della normativa vigente e con le modalità e i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni nella legge 23 maggio 1997, n. 135, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi, in sostituzione dei soggetti competenti. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Massima n. 28059

Sono inammissibili i ricorsi proposti dalle Regioni Toscana e Marche avverso l'art. 3 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, che disciplina la procedura di approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture, le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e localizzazione, per contrasto con l'art. 117 Cost. Infatti la censura è formulata in termini generici e non specifica quali parti della disposizione censurata eccederebbero la potestà regolativa che pure non si disconosce allo Stato in materia. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Massima n. 28060

La delega legislativa contenuta nell'art. 1, comma 2, lettera d) della legge n. 443 del 2001, che autorizza il Governo a riformare le procedure per la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, si riferisce all'approvazione del progetto definitivo dell'opera ed ha ricevuto attuazione dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 190 del 2002, e non dall'art. 3, comma 5, relativo, invece, all'approvazione del progetto preliminare. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 1, comma 2, lettera d) della legge 21 dicembre 2001, n. 443. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Massima n. 28061

Le procedure di superamento del dissenso regionale di cui all'art. 3, comma 6, lettera a) e lettera b) rispondono al principio di sussidiarietà e alla istanza unitaria che lo sorregge e sono informate al principio di leale collaborazione, avendo le Regioni la possibilità di rappresentare il loro punto di vista e di motivare la loro valutazione negativa sul progetto, ovvero di "bloccare" l'approvazione del progetto relativo ad opere di interesse regionale concorrente con quello statale, in attesa di una nuova valutazione in sede di aggiornamento del programma. Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 6 e 9, del decreto legislativo 20 agosto 2002, sollevate in relazione agli artt. 114, commi primo e secondo, 117, commi terzo, quarto e sesto, 118, commi primo e secondo. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Massima n. 28062

Le medesime ragioni che hanno consentito di respingere le censure rivolte verso l'art. 3, commi 6 e 9, del d.lgs. n. 190 del 2002, consentono di rigettare anche le censure avverso l'art. 4, comma 5, e 13, comma 5, nonché l'art. 13 nella parte che disciplina le procedure per la localizzazione, l'approvazione dei progetti, la VIA degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento energetico, che alle procedure previste nell'art. 3 predetto fanno espresso rinvio. Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 5, 13, comma 5, e 13 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevate in riferimento agli artt. 114, commi primo e secondo, 117, commi terzo, quarto e sesto, 118, commi primo e secondo. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Massima n. 28063

Sono inammissibili le censure di costituzionalità sollevate, per contrasto con l'art. 117 Cost., avverso gli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, che, in relazione alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi qualificati come strategici, contengono un complesso insieme di innovazioni in materia di appalti e di concessioni di lavori pubblici. Infatti le censure sono formulate in termini generici e non è onere che possa essere addossato alla Corte discernere o selezionare i profili di competenza statale potenzialmente interferenti con la disciplina regionale. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Massima n. 28064

L'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 190 del 2002, nella parte in cui prevede che l'approvazione del progetto definitivo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE, «sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato», costituisce attuazione del criterio di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) della legge di delega n. 443 del 2001. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., per il contrasto con l'art. 1, comma 3-bis, della legge n. 443 del 2001. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Massima n. 28065

L'interpretazione più piana e lineare dell'art. 8 del decreto legislativo n. 190 del 2002 - nella parte in cui prevede che il Ministero delle infrastrutture e trasporti pubblichi sul proprio sito informatico e, una volta istituito, sul sito informatico individuato dal Presidente del Consiglio dei ministri, nonché nelle Gazzette Ufficiali italiana e comunitaria, la lista delle infrastrutture per le quali il soggetto aggiudicatore ritiene di sollecitare la presentazione di proposte da parte di promotori, e se la proposta è presentata, stabilisce che il soggetto aggiudicatore, valutata la stessa come di pubblico interesse, promuova la procedura di VIA e se necessario la procedura di localizzazione urbanistica - è che debba riferirsi alle opere inserite nel programma di cui all'art. 1, comma 1, della legge di delega n. 443 del 2001 e sulle quali si sia raggiunta l'intesa. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 117 Cost., sul presupposto che esso non chiarisca a quali opere si riferisce, se a quelle già comprese nel programma di opere strategiche formato d'intesa con le Regioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge delega n. 443 del 2001, o al contrario, anche ad opere non facenti parte del programma e sulle quali nessuna intesa sia stata raggiunta con le Regioni interessate. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Massima n. 28066

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 15, commi 1, 2, 3, 4. del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella parte in cui disciplina i regolamenti governativi autorizzati emanati in base alla legge n. 109 del 1994. Infatti l'art. 15 è attuativo dell'art. 1, comma 3, della legge n. 443 del 2001, anch'esso dichiarato incostituzionale in quanto è inibito ai regolamenti governativi adottati in delegificazione disciplinare materie di competenza regionale, trattandosi di fonti tra le quali non vi sono rapporti di gerarchia, ma di separazione di competenza. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Massima n. 28067

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, il quale contiene una pluralità di norme transitorie, diverse a seconda dello stadio di realizzazione dell'opera al momento di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo. Infatti non è possibile indirizzare nei confronti di norme aventi contenuti differenti una censura unitaria fondata su un solo motivo, per di più argomentato 'per relationem' con riferimento a motivi alcuni dei quali, a loro volta, già dichiarati inammissibili per genericità. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Massima n. 28068

La sfera di applicazione del decreto legislativo n. 190 del 2002 è limitata alle opere che, con intesa fra lo Stato e la Regione, vengono qualificate come di preminente interesse nazionale, con il quale concorre un interesse regionale, sicché non vi è ragione di negare allo Stato il potere di disciplinare la procedura di valutazione di impatto ambientale di opere e infrastrutture, tanto più che la tutela dell'ambiente e dell'ecosistenza forma oggetto di una potestà esclusiva, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), che è sì interferente con una molteplicità di attribuzioni regionali, ma che non può essere ristretta al punto di conferire alle Regioni, anziché allo Stato, ogni determinazione al riguardo. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, 18, 19, commi 1 e 3, e 20 del decreto legislativo 20 agosto 2002, sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost., nella parte in cui dettano una disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale di opere e infrastrutture che derogherebbe a quella regionale, cui dovrebbe riconoscersi la competenza a regolare gli strumenti attuativi della tutela dell'ambiente. - Sulla potestà esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., v. citate sentenze nn. 536 e 407/2002. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Massima n. 28069

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, il quale demanda la valutazione di impatto ambientale a una Commissione speciale istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. Infatti la mancata previsione di una partecipazione regionale in tale Commissione, determina una lesione degli artt. 9, 32, 117 e 118 Cost. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Massima n. 28070

E' costituzionalmente illegittimo, per eccesso di delega, il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, il quale nel realizzare la delega contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge n. 443 del 2001, per la individuazione delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale, non ha introdotto il previsto programma da formularsi su proposta dei Ministri competenti, sentite le Regioni interessate ovvero su proposta delle Regioni sentiti i Ministri competenti. - Sulla possibilità di proporre il vizio di eccesso di delega nel giudizio promosso in via principale, v. citate sentenze n. 353/2001, n. 503/2000, n. 408/1998, n. 87/1996. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Massima n. 28071

E' inammissibile il ricorso proposto dal Comune di Vercelli avverso il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198. Infatti, per un lato, l'art. 127 Cost., con formulazione dal tenore inequivoco, ha affidato la titolarità del potere di impugnazione di leggi statali, in via esclusiva alla Regione, né la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione consente di estendere tale potere in via interpretativa ai diversi enti territoriali. Per altro aspetto, l'art. 134 Cost. attribuisce la titolarità del potere di proporre ricorso per conflitto di attribuzione alle Regioni, e non sussiste alcun elemento letterale o sistematico che consente di superare tale limitazione soggettiva, mentre resta ferma, anche dopo la revisione costituzionale del 2001, la diversità fra i giudizi in via di azione sulle leggi e i conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni, i quali ultimi non possono riguardare atti legislativi. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Massima n. 28072

Sono inammissibili gli interventi spiegati dalle società H3G s.p.a., T.I.M. s.p.a. - Telecom Italia Mobile, Vodafone Omnitel N.V. (già Vodafone Omnitel s.p.a.), Wind Telecomunicazioni s.p.a. e quelli proposti, peraltro tardivamente, dai Comuni di Pontecurone, Monte Porzio Catone, Roma, Polignano a Mare, Mantova e del Coordinamento delle associazioni consumatori (CODACONS). Infatti trattasi di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione, i quali soli sono legittimati ad intervenire 'ad adiuvandum' nei giudizi di legittimità costituzionale in via di azione. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Per questi motivi

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive);

2) dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3-bis, della medesima legge, introdotto dall'articolo 13, comma 6, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti);

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevate, in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevate, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione dalla Regione Marche e, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come sostituito dall'articolo 13, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o), della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevate, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Marche e, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe;

7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevata, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, dalle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe;

8) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera n), della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevata, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, dalle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe;

9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come sostituito dall'articolo 13, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;

10) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevate, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Marche e, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe;

11) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevata, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Marche, con il ricorso indicato in epigrafe;

12) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevate, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe;

13) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, introdotto dall'articolo 13, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;

14) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 1 e 11, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;

15) dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 15, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale);

16) dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella parte in cui, per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, non prevede che la commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) sia integrata da componenti designati dalle Regioni o Province autonome interessate;

17) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 4, 13 e 15 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevate, in riferimento agli articoli 76, 117, 118 e 120 della Costituzione e agli articoli 8, primo comma, numeri 5, 6, 9 , 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, e 24; 9, primo comma, numeri 8, 9 e 10; e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, agli articoli 19, 20 e 21 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 e all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;

18) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe;

19) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata, in riferimento agli articoli 8, primo comma, numeri 5, 6, 9 , 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, e 24; 9, primo comma, numeri 8, 9 e 10; e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe;

20) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalle Regioni Marche e Toscana, con i ricorsi indicati in epigrafe;

21) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevate, in riferimento agli articoli 76, 117, commi terzo, quarto e sesto, e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana, in riferimento agli articoli 117, commi terzo quarto e sesto, e 118 della Costituzione, dalla Regione Marche, in riferimento agli articoli 8, primo comma, numeri 5, 6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, e 24; 9, primo comma, numeri 8, 9 e 10; e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e agli articoli 19 e 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, dalla Provincia autonoma di Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe;

22) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7; 3, commi 4, 5, 6, e 9; e 13, commi 5 e 15, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevate, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e agli articoli 8, primo comma, numeri 5, 6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, e 24; 9, primo comma, numeri 8, 9 e 10; e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe;

23) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 5, sollevate, in riferimento agli articoli 8, primo comma, numeri 5, 6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, e 24; 9, primo comma, numeri 8, 9 e 10; e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe;

24) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevate, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe;

25) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevate, in riferimento agli articoli 117, 118 e 120 della Costituzione, dalla Regione Toscana, e, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe;

26) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevate, in riferimento agli articoli 117 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe;

27) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, in relazione all'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;

28) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 6 e 9, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevate, in riferimento agli articoli 114, commi primo e secondo, 117, commi terzo, quarto e sesto, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe;

29) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 5, e 13 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevate, in riferimento agli articoli 114, commi primo e secondo, 117, commi terzo, quarto e sesto, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe;

30) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevate, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe;

31) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;

32) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata, in riferimento agli articoli 76 e 117 della Costituzione, dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;

33) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;

34) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 17, 18, 19, commi 1 e 3, e 20 del decreto legislativo 19 agosto 2002, n. 190, sollevate, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe;

35) dichiara la illegittimità costituzionale del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 (Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443);

36) dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Comune di Vercelli "per sollevare questione di legittimità costituzionale e conflitto di attribuzione" avverso il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 ottobre 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze