Corte costituzionale
Ordinanza n. 364/2002
Corte cost., ord. 18 luglio 2002, n. 364
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 364/2002
- Data di deposito
- 18 luglio 2002
- Data di decisione
- 10 luglio 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:364
Norme oggetto del giudizio
- art. 75, codice di procedura penale
- art. 86, codice di procedura penale
- art. 154, codice di procedura penale
- art. 187, comma 3, codice di procedura penale
- art. 540, codice di procedura penale
- art. 84, codice di procedura penale
- art. 83, codice di procedura penale
- art. 85, codice di procedura penale
- art. 441, comma 3, codice di procedura penale
- art. 538, codice di procedura penale
- art. 451, comma 3, codice di procedura penale
- art. 88, codice di procedura penale
- art. 94, codice di procedura penale
- art. 539, codice di procedura penale
- art. 77, codice di procedura penale
- art. 82, codice di procedura penale
- art. 491, codice di procedura penale
- art. 543, codice di procedura penale
- art. 78, codice di procedura penale
- art. 79, codice di procedura penale
- art. 90, codice di procedura penale
- art. 95, codice di procedura penale
- art. 81, codice di procedura penale
- art. 91, codice di procedura penale
- art. 541, codice di procedura penale
- art. 80, codice di procedura penale
- art. 87, codice di procedura penale
- art. 441, comma 2, codice di procedura penale
- art. 92, codice di procedura penale
- art. 505, codice di procedura penale
- art. 93, codice di procedura penale
- art. 444, comma 2, codice di procedura penale
- art. 74, codice di procedura penale
- art. 76, codice di procedura penale
Parametri
Massime
Massima n. 27254
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 74 a 88, da 90 a 95, 154, 187 comma 3, 441, commi 2 e 3, 444, comma 2, 451, comma 3, 491, 505, da 538 a 541, e 543 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevedono "la possibilità di azione civile delle parti private nel processo penale". Infatti il rimettente sottopone a scrutinio trentatré articoli del codice di procedura penale di contenuto eterogeneo - tra cui figurano anche disposizioni che non riguardano affatto la questione - senza che tra esse si ravvisi quella reciproca, intima connessione che sola consente di coinvolgere nello scrutinio un intero complesso normativo. - Sulla possibilità di coinvolgere nello scrutinio di costituzionalità un intero complesso normativo v., da ultimo, sentenza n. 156/2001; ordinanze nn. 81 e 286/2001 qui citate.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. da 74 a 88, da 90 a 95, 154,
187 comma 3, 441, commi 2 e 3, 444, comma 2, 451, comma 3, 491, 505,
da 538 a 541, e 543 del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 111 della Costituzione, dal
Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze