Art. 91 — Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato

Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro , ivi inclusi i centri antiviolenza e le case rifugio pubblici e privati, ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato.

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