Corte costituzionale

Sentenza n. 188/1995

Corte cost., sent. 23 maggio 1995, n. 188

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
188/1995
Data di deposito
23 maggio 1995
Data di decisione
17 maggio 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:188

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21449

La denuncia di illegittimita' costituzionale articolata in quesiti plurimi e' inammissibile quando tra di essi esista un legame irrisolto di alternativita', mentre e' ammissibile in presenza di un collegamento di subordinazione logica, il quale permette, in caso di rigetto della questione che precede, la delibazione di quella subordinata. - Sulla prospettazione delle questioni in forma ancipite, da ultimo O. n. 73/1995 e S. nn. 114/1994, 207/1993. Sulla proposizione di questioni in ordine successivo e subordinato, S. nn. 62/1991, 369/1988, 311/1988, 109/1988, 31/1987, 188/1981, 107/1974. red.: A. Greco

Massima n. 21450

Una questione sollevata innanzi alla Corte costituzionale in via incidentale, non puo' ritenersi "di mera interpretazione" - come tale inammissibile - ma "di legittimita' costituzionale" quando il giudice 'a quo', pur non condividendo l'interpretazione di una norma consolidatasi nella giurisprudenza della Corte di cassazione, non ne chiede una revisione sul piano ermeneutico, ma, assumendo quella interpretazione come diritto vivente, ne chiede una verifica sul piano della costituzionalita'. - Sulle questioni sostanzialmente tendenti ad una revisione dell'interpretazione di una norma offerta dalla Corte di cassazione, O. nn. 44/1994 e 410/1994. Sul sindacato di legittimita' costituzionale del "diritto vivente", da ultimo, S. nn. 58/1995 e 110/1995. red.: A. Greco

Massima n. 21451

L'art. 23, primo comma, lett. a), della l. 11 marzo 1953, n. 87 non consente al giudice 'a quo' di limitarsi alla generica denuncia di un "principio", ma gli impone di individuare "le disposizioni" che lo conterrebbero, le quali disposizioni costituiscono il veicolo obbligato di accesso al giudizio di costituzionalita'. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionali, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost., individuate in sentenza, rispettivamente, come a) e b), delle "norme, non corrispondenti a specifiche disposizioni di legge ma rinvenute nell'ordinamento giuridico vigente dalla Corte di cassazione, relative alla ablazione del dominio ed acquisto di esso alla p.a. senza atti espropriativi, ma per effetto della (illecita) costruzione di opera pubblica su suolo altrui", nonche' delle "norme che, come sopra, prevedano l'acquisizione del dominio ed il sacrificio del diritto privato senza indennizzo o comprendano tale indennizzo nel risarcimento del danno, fondando sul fatto illecito la cennata acquisizione, ma escludendo la permanenza dell'illecito fino al risarcimento (od alla usucapione)"). red.: A. Greco

Massima n. 21452

Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost., degli artt. da 922 a 947 (cioe' l'intero capo III - dei modi d'acquisto della proprieta' - del titolo II del libro I), nonche' gli artt. 832, 834, 838, 948, cod. civ., in quanto avente ad oggetto una confusa e non omogena congerie di norme. red.: A. Greco

Massima n. 21453

Secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione, e segnatamente delle Sezioni unite, nell'occupazione acquisitiva o accessione invertita non si realizza un fenomeno traslativo, ma piuttosto una vicenda di manipolazione-distruzione di un bene giuridico con la parallela acquisizione di un diverso bene, residuale a quella manipolazione: l'area illecitamente occupata, in seguito alla realizzazione su di essa dell'opera pubblica, perde la sua individualita' pratico-giuridica, subendo una trasformazione cosi' totale ed irreversibile - per la non restituibilita' del suolo incorporato nell'opera - da provocare la perdita dei caratteri e della destinazione propria del fondo, e quindi l'estinzione del diritto di proprieta' per svuotamento dell'oggetto. E' proprio tale "perdita" l'evento legato da un rapporto di causalita' diretta all'illecito della p.a., mentre l'acquisto da parte di quest'ultima del nuovo bene, e cioe' l'acquisizione dell'opera di pubblica utilita' costruita su quel suolo, si atteggia come una conseguenza ulteriore, eziologicamente dipendente non dall'illecito, ma dalla situazione di fatto che ha il suo antecedente storico nella illecita occupazione e nell'illecita destinazione del fondo alla costruzione dell'opera. La ricostruzione della fattispecie dalla quale muove nel caso il giudice 'a quo' e' percio' inesatta, non essendo l'istituto in parola riconducibile e neppure comparabile ad uno schema traslativo come quello presupposto dall'art. 42 Cost., di talche' va esclusa la violazione, oltre che del principio che non consente la produzione di effetti positivi a mezzo di atto illecito in favore del suo autore, dell'art. 3 e dell'art. 42 della Costituzione. L'accessione invertita e' quindi un modo di acquisto della proprieta', previsto dall'ordinamento sul versante pubblicistico e giustificato dal bilanciamento fra l'interesse pubblico alla conservazione dell'opera (pubblica) e l'interesse privato alla riparazione del pregiudizio patito, che costituisce concreta manifestazione della funzione sociale della proprieta'. - Sulla occupazione appropriativa come esplicazione concreta della funzione sociale della proprieta', S. n. 384/1990. red.: A. Greco

Massima n. 21454

Alla ricostruzione dell'occupazione acquisitiva come fenomeno non riconducibile ad uno schema traslativo, ma caratterizzato dalla estinzione del diritto dominicale come conseguenza dell'illecito della p.a., sono legate rilevanti implicazioni sul piano della disciplina dell'istituto, quali la sua non equiparazione, per sanatoria, alla espropriazione per pubblica utilita'; il conseguente diritto al risarcimento e non all'indennita'; l'istantaneita', e non permanenza, dell'illecito, e, soprattutto, il tipo di prescrizione applicabile ed il momento iniziale della sua decorrenza. Per quanto attiene, in particolare, alla dedotta difficolta' di individuare in concreto il 'dies a quo' della prescrizione in materia, anche a voler prescindere dalla regola secondo la quale le difficolta' di fatto nell'applicazione di una norma non involgono un problema di costituzionalita' - che, comunque, avrebbe dovuto essere riferito all'art. 24 Cost., non invocato nella specie -, va rilevato che e' lo spirare del termine di occupazione legittima il crinale cui il privato diligente deve aver riguardo: a quella data si consuma l'illecito nel caso in cui la irreversibile trasformazione del suolo sia avvenuta anteriormente, ed a quella data diviene inutile per il proprietario procrastinare l'azione giudiziaria nel caso in cui l'opera non risulti ultimata o neppure intrapresa. red.: A. Greco

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara inammissibile ogni altra questione sollevata dal medesimo Tribunale superiore delle acque pubbliche, con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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