Corte costituzionale

Ordinanza n. 152/1991

Corte cost., ord. 12 aprile 1991, n. 152

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
152/1991
Data di deposito
12 aprile 1991
Data di decisione
8 aprile 1991
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:152

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 1, lett. f), decreto-legge n. 83 del 16 marzo 1991
  • art. 4, comma 1, n. 7, decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982
  • art. 4, comma 1, n. 7, legge n. 516 del 7 agosto 1982
  • art. 7, decreto-legge n. 83 del 16 marzo 1991
  • art. 4, legge n. 516 del 7 agosto 1982

Parametri

Massime

Massima n. 17101

La modifica dell'art. 4, comma primo, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, (concernente gli estremi in presenza dei quali la dichiarazione infedele dei redditi e' configurabile come frode fiscale) da parte dell'art. 6, primo comma, lett. f), del decreto legge 16 marzo 1991, n. 83, non e' compresa fra le innovazioni a cui l'art. 7 dello stesso decreto-legge n. 7 del 1991, in deroga all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ha dato efficacia retroattiva. Di conseguenza, essendo l'art. 4 del decreto legge del 1982 tuttora applicabile ai fatti oggetto dei processi a quibus, nei giudizi di legittimita' costituzionale vertenti su tale disposizione, il sopravvenire della nuova norma non comporta la restituzione degli atti all'autorita' rimettente per un riesame della rilevanza della questione. - Nello stesso senso, con riferimento alle identiche prescrizioni del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7, non convertito in legge: S. n. 35/1991.

Massima n. 17149

Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 35/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 35 del 1991, nella parte in cui non prevede che la dissimulazione di componenti positivi o la simulazione di componenti negativi del reddito debba concretarsi in forme artificiose, questione sollevata dal Tribunale di Torino e dal Tribunale di Verbania con le ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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