Corte costituzionale
Ordinanza n. 152/1991
Corte cost., ord. 12 aprile 1991, n. 152
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 152/1991
- Data di deposito
- 12 aprile 1991
- Data di decisione
- 8 aprile 1991
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:152
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 1, lett. f), decreto-legge n. 83 del 16 marzo 1991
- art. 4, comma 1, n. 7, decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982
- art. 4, comma 1, n. 7, legge n. 516 del 7 agosto 1982
- art. 7, decreto-legge n. 83 del 16 marzo 1991
- art. 4, legge n. 516 del 7 agosto 1982
Parametri
- art. 73, Costituzione
- art. 81, Costituzione
- art. 80, Costituzione
- art. 101, comma 2, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 72, Costituzione
- art. 78, Costituzione
- art. 70, Costituzione
- art. 74, Costituzione
- art. 79, Costituzione
- art. 82, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 25, comma 2, Costituzione
- art. 75, Costituzione
- art. 71, Costituzione
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 17101
La modifica dell'art. 4, comma primo, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, (concernente gli estremi in presenza dei quali la dichiarazione infedele dei redditi e' configurabile come frode fiscale) da parte dell'art. 6, primo comma, lett. f), del decreto legge 16 marzo 1991, n. 83, non e' compresa fra le innovazioni a cui l'art. 7 dello stesso decreto-legge n. 7 del 1991, in deroga all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ha dato efficacia retroattiva. Di conseguenza, essendo l'art. 4 del decreto legge del 1982 tuttora applicabile ai fatti oggetto dei processi a quibus, nei giudizi di legittimita' costituzionale vertenti su tale disposizione, il sopravvenire della nuova norma non comporta la restituzione degli atti all'autorita' rimettente per un riesame della rilevanza della questione. - Nello stesso senso, con riferimento alle identiche prescrizioni del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7, non convertito in legge: S. n. 35/1991.
Massima n. 17149
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 35/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 35 del 1991, nella parte in cui non prevede che la dissimulazione di componenti positivi o la simulazione di componenti negativi del reddito debba concretarsi in forme artificiose, questione sollevata dal Tribunale di Torino e dal Tribunale di Verbania con le ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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