Art. 82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Testo aggiornato al 2026-07-28. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Spiegazione

Ciascuna delle due Camere del Parlamento può aprire un'inchiesta autonoma su qualsiasi tema di rilevanza pubblica, senza dover agire congiuntamente. A tal fine istituisce una commissione composta da propri parlamentari, la cui composizione deve riflettere proporzionalmente il peso di ciascun gruppo politico, garantendo rappresentatività. La commissione opera con gli stessi strumenti di un'autorità giudiziaria: può acquisire documenti, convocare e sentire testimoni, condurre esami. È però soggetta agli stessi vincoli che la legge impone ai giudici, a tutela dei diritti individuali. Lo scopo è consentire al Parlamento di fare luce su fatti di interesse collettivo esercitando una funzione di controllo democratico.

Perché esiste questa norma

La norma tutela la capacità del Parlamento di conoscere e controllare fenomeni rilevanti per la collettività, affiancando alla funzione legislativa un autonomo potere di indagine. La proporzionalità nella composizione impedisce che un solo gruppo politico monopolizzi lo strumento. Il rinvio ai poteri e ai limiti dell'autorità giudiziaria assicura efficacia investigativa e, al contempo, rispetto delle garanzie costituzionali degli individui coinvolti.

Domande frequenti

Le due Camere devono agire insieme per avviare un'inchiesta parlamentare?

No. Ciascuna Camera può avviare un'inchiesta in modo del tutto autonomo. Esistono commissioni bicamerali istituite con legge ordinaria che coinvolgono entrambe le Camere, ma si tratta di una scelta del legislatore, non di un obbligo costituzionale derivante da questo articolo.

La commissione d'inchiesta può arrestare qualcuno o emettere condanne?

No. I poteri equiparati a quelli giudiziari riguardano l'acquisizione di prove e l'audizione di testimoni. La commissione non è un tribunale: non può condannare, applicare pene né disporre misure restrittive della libertà personale.

Un cittadino convocato dalla commissione è obbligato a presentarsi e a rispondere?

Sì. Operando con i poteri dell'autorità giudiziaria, la commissione può imporre la comparizione. Il rifiuto ingiustificato espone alle stesse conseguenze previste per chi si sottrae a un'audizione in sede giudiziaria, incluse possibili sanzioni penali.

Come si garantisce che la commissione sia politicamente equilibrata e non di parte?

La Costituzione impone che i seggi siano ripartiti in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi parlamentari. Nessuna forza politica può così sovrarappresentarsi, e anche le minoranze devono essere presenti in misura corrispondente al loro peso nell'assemblea.

Cosa produce concretamente un'inchiesta parlamentare al termine dei lavori?

La commissione deposita una relazione finale con le risultanze dell'indagine. Il documento non ha effetti giuridici diretti: non produce sentenze né sanzioni. Il Parlamento lo utilizza come base per valutazioni politiche, iniziative legislative o, se emergono reati, per trasmettere gli atti alla magistratura ordinaria.