Art. 74
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Prima che una legge entri in vigore, il Presidente della Repubblica la firma (promulga). Questa disposizione gli attribuisce però la facoltà di restituirla al Parlamento una sola volta, allegando una spiegazione scritta dei propri dubbi. Il Parlamento riesamina il testo e, se lo riapprova, il Presidente è obbligato a firmarlo senza poter opporre un nuovo rinvio. Si tratta quindi di un veto sospensivo, non assoluto: uno strumento di dialogo istituzionale, non di blocco definitivo.
La norma garantisce che le leggi siano promulgate dopo una riflessione compiuta: il Presidente funge da filtro che segnala al Parlamento eventuali criticità prima che il testo entri in vigore. Al tempo stesso, il primato del Parlamento eletto dal popolo è salvaguardato: la sua seconda pronuncia conforme è definitiva e vincolante per il Capo dello Stato.
No. Se il Parlamento riapprova la legge, il Presidente è obbligato a promulgarla e non può opporre un secondo rinvio.
Sì, il rinvio deve essere accompagnato da un messaggio motivato: non basta il generico dissenso, occorre indicare le ragioni specifiche dei dubbi.
No. Il Parlamento può riapprovare la legge esattamente come era. In quel caso ha risposto al rinvio confermando la propria volontà originaria.
Il rinvio riguarda la legge nel suo complesso ed è un atto unitario. La disposizione non prevede la possibilità di promulgare alcune parti e restituirne altre.
La legge resta in sospeso: non è promulgata né definitivamente accantonata. Solo una nuova deliberazione parlamentare sblocca la situazione.