Art. 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Testo aggiornato al 2026-07-28. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Spiegazione

Prima che una legge entri in vigore, il Presidente della Repubblica la firma (promulga). Questa disposizione gli attribuisce però la facoltà di restituirla al Parlamento una sola volta, allegando una spiegazione scritta dei propri dubbi. Il Parlamento riesamina il testo e, se lo riapprova, il Presidente è obbligato a firmarlo senza poter opporre un nuovo rinvio. Si tratta quindi di un veto sospensivo, non assoluto: uno strumento di dialogo istituzionale, non di blocco definitivo.

Perché esiste questa norma

La norma garantisce che le leggi siano promulgate dopo una riflessione compiuta: il Presidente funge da filtro che segnala al Parlamento eventuali criticità prima che il testo entri in vigore. Al tempo stesso, il primato del Parlamento eletto dal popolo è salvaguardato: la sua seconda pronuncia conforme è definitiva e vincolante per il Capo dello Stato.

Domande frequenti

Il Presidente può bloccare una legge in modo definitivo?

No. Se il Parlamento riapprova la legge, il Presidente è obbligato a promulgarla e non può opporre un secondo rinvio.

Il Presidente deve spiegare perché rimanda la legge al Parlamento?

Sì, il rinvio deve essere accompagnato da un messaggio motivato: non basta il generico dissenso, occorre indicare le ragioni specifiche dei dubbi.

Il Parlamento è obbligato a modificare il testo dopo il rinvio presidenziale?

No. Il Parlamento può riapprovare la legge esattamente come era. In quel caso ha risposto al rinvio confermando la propria volontà originaria.

Il Presidente può restituire solo una parte della legge, firmando il resto?

Il rinvio riguarda la legge nel suo complesso ed è un atto unitario. La disposizione non prevede la possibilità di promulgare alcune parti e restituirne altre.

Cosa succede se il Parlamento non si pronuncia dopo il rinvio?

La legge resta in sospeso: non è promulgata né definitivamente accantonata. Solo una nuova deliberazione parlamentare sblocca la situazione.