Corte costituzionale

Sentenza n. 2/1963

Corte cost., sent. 12 febbraio 1963, n. 2

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
2/1963
Data di deposito
12 febbraio 1963
Data di decisione
5 febbraio 1963
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Fragali
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:2

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 1705

L'art. 102 della Costituzione significa che la legge puo' affidare solo a magistrati l'esercizio della funzione giurisdizionale, ma non vuole affatto significare che sia vietato ad ogni soggetto giuridico di svolgere la propria autonomia per la soluzione delle controversie di suo interesse, e di ricorrere ad un mezzo, come l'arbitrato, che e' legittimato da un regolamento del diritto d'azione, valido nel limite in cui su questo diritto la volonta' singola opera efficacemente.

Massima n. 1706

L'ordinamento dell'arbitrato non e' lesivo della riserva disposta dall'art. 102 della Costituzione, perche', e' il magistrato che riveste il lodo di imperativita'. D'altro canto lo stesso lodo acquista immutabilita' solo dopo il decorso dei termini stabiliti per la sua impugnazione dinanzi al magistrato ordinario, o dopo l'infruttuoso esperimento di essa.

Massima n. 1707

L'art. 25 della Costituzione pone il divieto di imporre la competenza di un giudice non precostituito, ma non gia' la limitazione al potere soggettivo delle parti di scegliere fra piu' giudici egualmente competenti, o fra piu' procedimenti egualmente preordinati: e il procedimento arbitrale (inquadrato fra i procedimenti speciali) pone al soggetto una alternativa con il procedimento ordinario. La norma che dispone che, ove il giudice della impugnazione dichiari nulla la sentenza arbitrale, deve decidere il merito della causa, e' indicativa del giudice naturale competente a decidere sulla controversia.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del titolo VIII del libro IV del Codice di procedura civile, in relazione agli artt. 102 e 25 della Costituzione, proposta dal Tribunale di Pisa con le due ordinanze del 27 luglio 1961.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ.

Testo integrale

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