Corte costituzionale
Sentenza n. 2/1963
Corte cost., sent. 12 febbraio 1963, n. 2
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 2/1963
- Data di deposito
- 12 febbraio 1963
- Data di decisione
- 5 febbraio 1963
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:2
Norme oggetto del giudizio
- art. 811, codice di procedura civile
- art. 827, codice di procedura civile
- art. 823, codice di procedura civile
- art. 814, codice di procedura civile
- art. 817, codice di procedura civile
- art. 829, codice di procedura civile
- art. 809, codice di procedura civile
- art. 816, codice di procedura civile
- art. 808, codice di procedura civile
- art. 825, codice di procedura civile
- art. 822, codice di procedura civile
- art. 831, codice di procedura civile
- art. 819, codice di procedura civile
- art. 818, codice di procedura civile
- art. 820, codice di procedura civile
- art. 806, codice di procedura civile
- art. 807, codice di procedura civile
- art. 826, codice di procedura civile
- art. 828, codice di procedura civile
- art. 830, codice di procedura civile
- art. 821, codice di procedura civile
- art. 812, codice di procedura civile
- art. 815, codice di procedura civile
- art. 813, codice di procedura civile
- art. 824, codice di procedura civile
- art. 810, codice di procedura civile
Parametri
Massime
Massima n. 1705
L'art. 102 della Costituzione significa che la legge puo' affidare solo a magistrati l'esercizio della funzione giurisdizionale, ma non vuole affatto significare che sia vietato ad ogni soggetto giuridico di svolgere la propria autonomia per la soluzione delle controversie di suo interesse, e di ricorrere ad un mezzo, come l'arbitrato, che e' legittimato da un regolamento del diritto d'azione, valido nel limite in cui su questo diritto la volonta' singola opera efficacemente.
Massima n. 1706
L'ordinamento dell'arbitrato non e' lesivo della riserva disposta dall'art. 102 della Costituzione, perche', e' il magistrato che riveste il lodo di imperativita'. D'altro canto lo stesso lodo acquista immutabilita' solo dopo il decorso dei termini stabiliti per la sua impugnazione dinanzi al magistrato ordinario, o dopo l'infruttuoso esperimento di essa.
Massima n. 1707
L'art. 25 della Costituzione pone il divieto di imporre la competenza di un giudice non precostituito, ma non gia' la limitazione al potere soggettivo delle parti di scegliere fra piu' giudici egualmente competenti, o fra piu' procedimenti egualmente preordinati: e il procedimento arbitrale (inquadrato fra i procedimenti speciali) pone al soggetto una alternativa con il procedimento ordinario. La norma che dispone che, ove il giudice della impugnazione dichiari nulla la sentenza arbitrale, deve decidere il merito della causa, e' indicativa del giudice naturale competente a decidere sulla controversia.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del titolo VIII del libro IV del Codice di procedura civile, in relazione agli artt. 102 e 25 della Costituzione, proposta dal Tribunale di Pisa con le due ordinanze del 27 luglio 1961.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze