Art. 125 — Disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi (articolo 19 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)

Le disposizioni previste dagli articoli 75, 76, 77, 83, 86, 113, 114, 115 e 116 si applicano alle sole imposte sui redditi.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Riscossione delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 19 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →