Art. 83 — Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate (articolo 44 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del 1 per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate o dell'elenco di rimborso.
L'interesse di cui al comma 1 è dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste negli articoli 76, comma 5 e 77, comma 2.
L'interesse è calcolato dall'ufficio, che lo indica nello stesso elenco di sgravio ed è a carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta.