Art. 76 — Rimborso di versamenti diretti (articolo 38 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto pupresentare all'ufficio competente in base al domicilio fiscale istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione e inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.

L'istanza di cui al comma 1 pu essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.

L'ufficio provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento.

Si applica l'articolo 75, commi 2 e 3.

Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai sensi dell'articolo 3 è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'ufficio provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento.

I rimborsi delle imposte non dovute ai sensi dell'articolo 53, richiesti dalle società non residenti aventi i requisiti di cui al citato articolo 53, comma 4, lettera a) o da stabili organizzazioni, situate in un altro Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti sono effettuati entro un anno dalla data di presentazione della richiesta stessa, che deve essere corredata dalla documentazione prevista dal citato articolo 53, comma 6, o dalla successiva data di acquisizione degli elementi informativi eventualmente richiesti.

Se i rimborsi non sono effettuati entro il termine di cui al comma 6, sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 83, comma 1.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Riscossione delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 19 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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