Art. 122 — Estensione delle disposizioni in materia di riscossione coattiva a mezzo ruolo (articolo 18 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
Salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, le disposizioni di cui agli articoli 75, 76, 77, 79, 83, 86, alla parte I, titolo IV, capo I e capo II, sezione I, e al titolo VI, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'articolo 121 e alle relative sanzioni e accessori.