Art. 127 — Ambito di applicazione dell'articolo 108 (articolo 20-bis decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
Puessere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all'articolo 108 il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate nonché dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.