Art. 129 — Decreti di attuazione (articolo 22 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)

I decreti e i provvedimenti previsti dagli articoli 100, 101, comma 4, 104, comma 3, 111 e 146, comma 3, sono adottati anche per le entrate diverse dalle imposte sui redditi.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 1994, n. 133.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Riscossione delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 19 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →