Art. 130 — Iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio e termini di decadenza (articolo 23 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)

Le disposizioni previste dall'articolo 94, comma 1, nonché i termini di decadenza di cui all'articolo 101, comma 1, si applicano anche all'imposta sul valore aggiunto.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Riscossione delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 19 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →