Art. 136 — Garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle corti di giustizia tributarie (articolo 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
Per le entrate non tributarie il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo pu sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi.
Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione dell'articolo 154, comma 1, e le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Il ricorso è notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati.
A esecuzione iniziata il giudice pusospendere la riscossione solo in presenza dei presupposti di cui all'articolo 157.