Art. 157 — Sospensione dell'esecuzione (articolo 60 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
Il giudice dell'esecuzione non pusospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno.
Richiamato da
Testo Unico Versamenti e Riscossione (2025)art. 136