Art. 158 — Estinzione del procedimento per pagamento del debito (articolo 61 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
Salvo quanto previsto dall'articolo 143, comma 1, il procedimento di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore alla vendita, paga all'ufficiale della riscossione la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese ovvero gli esibisce la prova dell'avvenuto pagamento.