Art. 150 — Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione (articolo 53 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi duecento giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.
Se il pignoramento è stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, l'agente della riscossione, nell'ipotesi prevista dal comma 1 e in ogni altro caso di estinzione del procedimento, richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione.