Art. 152 — Divieto per l'agente della riscossione di acquisto dei beni pignorati (articolo 55 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione non puchiedere l'assegnazione dei beni pignorati, né rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona.