Art. 152 — Divieto per l'agente della riscossione di acquisto dei beni pignorati (articolo 55 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione non puchiedere l'assegnazione dei beni pignorati, né rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Riscossione delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 19 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →